N. 00277/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02748/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2748 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Picciotto, con domicilio ex lege presso la Segreteria di questo Tar Catania, Via Milano 42a;
contro
Universita’ degli Studi di Messina, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici è domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
-del provvedimento prot. n° 0042816 del 27-8-2013, numero decreto 1916/2013, nonché del Decreto Rettoriale ivi menzionato , di cui non è stato indicato numero e data e di cui non si conosce il contenuto, con i quali il Rettore pro-tempore ha annullato l’esame “Basi morfologiche della vita” del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, regolarmente sostenuto e superato dal ricorrente nell’ a.a. 2012/2013 il 3-7-2013; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente esponeva che, nel corso della frequenza del Corso di Laurea triennale in Scienze Infermieristiche presso l’Università degli studi di Messina, Canale di Caltagirone, a causa dell’alluvione che nel 2009 colpì la zona ionica del messinese, nonché in relazione a particolari condizioni familiari, chiese ed ottenne -giusto decreto numero 127 del 15 gennaio 2013 – il trasferimento presso la sede di Messina.
Ma il 20 febbraio 2013, con decreto numero 508, senza che fosse intervenuto alcun fatto nuovo, si revocava il decreto numero 127.
Avverso tale atto il ricorrente proponeva il ricorso iscritto al numero di R.G.1387/2013, che veniva accolto da questo tribunale con sentenza numero 1979 del 10 luglio 2013.
Nonostante tale sentenza, il Rettore annullava l’esame “Basi morfologiche della vita” del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, regolarmente sostenuto e superato dal ricorrente nell’ a.a. 2012/2013 il 3-7-2013.
Nelle more del giudizio, con D.R. n. 1974 del 3 settembre 2013, l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza numero 1979/13 di questa Sezione, disponendo la riammissione del ricorrente a tutte le attività presso la sede di Messina, e convalidando gli esami sostenuti anche se annullati con precedenti decreti rettorali.
In considerazione di ciò, non rimane al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, per come chiesto anche dal ricorrente con memoria del 10.12.2015.
Quanto alla regolazione delle spese, il Collegio osserva che la Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso la sezione staccata di Catania del T.A.R. Sicilia ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato “in via anticipata e provvisoria”, e ciò ai sensi dell’art. 126, comma 1, del D.P.R. 115/2002 cit., ossia fermo restando il diritto dovere del magistrato che procede di verificare in via definitiva l’esistenza di tutti i presupposti per la concessione del beneficio di che trattasi (cfr. art. 127, comma 4, e art. 136 D.P.R. cit.); atteso che allo stato nessuna documentazione risulta versata in atti in ordine alla situazione economico-finanziaria del ricorrente, il Collegio ritiene necessario verificare la sussistenza e la permanenza in capo al ricorrente dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del citato art. 127, comma 4, del T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, e pertanto dispone l’acquisizione, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza:
– dalla Segreteria della Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia dell’istanza di ammissione e della documentazione ivi prodotta;
– a cura dello stesso ricorrente, copia delle pertinenti dichiarazioni dei redditi, eo altra idonea documentazione ritenuta rilevante ai predetti fini (attestato ISEI, formali certificazioni o autocertificazioni relative al possesso di beni mobili, o immobili o di somme di denaro, ecc.) fino alla data di definizione della causa;
il Collegio rinvia il ricorso per l’ulteriore trattazione all’udienza pubblica del 20 aprile 2016
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere;
dispone il compimento degli adempimenti di cui in motivazione e fissa per la ulteriore trattazione l’udienza pubblica del 20 aprile 2016.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Guzzardi, Presidente
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 28 gennaio 2016, n. 277
Annullamento esame-Ricorso improcedibile per cessazione materia del contendere
Data Documento: 2016-01-28
Area:
Giurisprudenza
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