TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 30 aprile 2018, n. 880

Gara pubblica in materia di appalti-Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2018-04-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la commissione giudicatrice proceduto all’esclusione di alcuni concorrenti e calcolato la nuova soglia di anomalia. 

Contenuto sentenza

N. 00880/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2017, proposto dalla I.Co.Ser. S.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituenda con la Edile V.N.A. soc.
coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Morici, [#OMISSIS#] Saiya, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] D’Amico in Catania, via V. [#OMISSIS#] 37; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
nei confronti
Cofedil di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Arcifa in Catania, via [#OMISSIS#] D’Annunzio n. 111; 
A.T.I. costituenda con capogruppo/mandataria l’impresa Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l. e mandanti l’impresa Saglimbeni Costruzioni S.r.l. e l’impresa Monasteri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], A.T.I. costituenda con capogruppo/mandataria l’impresa Edilizia Ferrara Costruzioni S.r.l. e mandante l’impresa A.Z.P. S.r.l. Unipersonale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Edilzeta S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Trimboli, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Firenze 225; 
per l’annullamento
– del verbale di gara n. 49 del 17 gennaio 2017, pubblicato sul portale web dell’Università di Messina in data successiva, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 dei “Lavori di manutenzione degli spazi didattici, dei servizi comuni e del patrimonio immobiliare universitario, dislocato in tre poli del territorio cittadino – CIG 6587682728” in favore della ditta Cofedil di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– del verbale di gara n. 49 del 17 gennaio 2017, pubblicato sul portale web dell’Università di Messina in data successiva, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 dei “Lavori di manutenzione degli spazi didattici, dei servizi comuni e del patrimonio immobiliare universitario, dislocato in tre poli del territorio cittadino – CIG 6587682728” in favore della ditta Cofedil di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nella parte in cui il Seggio di gara non ha disposto l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica di che trattasi dell’A.T.I. costituenda con capogruppo/mandataria l’impresa Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l. e mandanti l’impresa Saglimbeni Costruzioni S.r.l. e l’impresa Monasteri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’A.T.I. costituenda con capogruppo/mandataria l’impresa Edilizia Ferrara Costruzioni S.r.l. e mandante l’impresa A.Z.P. S.r.l. Unipersonale;
– di tutti i verbali di gara della procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 dei “Lavori di manutenzione degli spazi didattici, dei servizi comuni e del patrimonio immobiliare universitario, dislocato in tre poli del territorio cittadino – CIG 6587682728”, nella parte in cui il Seggio di gara non ha disposto l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica di che trattasi dell’A.T.I. costituenda con capogruppo/mandataria l’impresa Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l. e mandanti l’impresa Saglimbeni Costruzioni S.r.l. e l’impresa Monasteri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’A.T.I. costituenda con capogruppo/mandataria l’impresa Edilizia Ferrara Costruzioni S.r.l. e mandante l’impresa A.Z.P. S.r.l. Unipersonale;
– dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto, non conosciuto né comunicato, ove adottato, in favore dell’impresa Cofedil di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ad oggi non conosciuto dall’odierna ricorrente;
nonché per l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del conseguente contratto (tutela in forma specifica), e nell’ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva e stipulato il contratto;
– per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 comma 1, lett. c) e d) e 122 del D.Lgs. n. 104/2010;
– per l’accoglimento della conseguente domanda di subentro, che fin d’ora pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita;
– per l’eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 D.Lgs. 104/2010;
nonché ancora per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l’aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione dei lavori da parte della controinteressata o per qualunque altra causa) venisse affidato solo una parte dei lavori oggetto di gara, per l’accoglimento della domanda di condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, si indica già nell’importo a base d’asta del contratto (10 per lucro cessante e 3 per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cofedil di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con bando di gara, ritualmente pubblicato, l’Università degli Studi di Messina determinava di procedere, attraverso l’istituto dell’accordo quadro, ex art. 59 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, all’affidamento dei “Lavori di manutenzione degli spazi didattici, dei servizi comuni e del patrimonio immobiliare universitario, dislocato in tre poli del territorio cittadino – CIG 6587682728”, da aggiudicarsi con il criterio “del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a), 86 comma 1, e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. n° 163/2006 s.m.i.”.
A tale procedura partecipavano 178 imprese tra cui l’A.T.I. I.Co.Ser. S.r.l, la Edilzeta S.p.A., la Cofedil di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
La Commissione di gara – dopo aver proceduto a calcolare la soglia di anomalia nella misura di 32,517 punti percentuali – provvedeva ad aggiudicare in via provvisoria l’appalto in parola in favore dell’Impresa Cofedil di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che aveva offerto un ribasso pari al 32,205% rispetto al prezzo posto a base di gara.
L’A.T.I. I.Co.Ser, invece, offriva un ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara pari al 32,578% collocandosi appena al di sopra della soglia di anomalia individuata dal Seggio di gara.
Con ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la I.Co.Ser. S.r.l. ha adito questo tribunale al fine di ottenere l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui il Seggio di gara non ha disposto l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica di che trattasi dell’A.T.I. costituenda con capogruppo/mandataria l’impresa Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l. e mandanti l’impresa Saglimbeni Costruzioni S.r.l. e l’impresa Monasteri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’A.T.I. costituenda con capogruppo/mandataria l’impresa Edilizia Ferrara Costruzioni S.r.l. e mandante l’impresa A.Z.P. S.r.l. Unipersonale, sul presupposto, a suo dire erroneo, che le stesse fossero in possesso dei requisiti minimi tecnico – organizzativi richiesti dalla lex specialis di gara per l’esecuzione dei lavori posti a base di gara, in questo modo falsando la media di gara.
La ricorrente deduce che, a seguito dell’esclusione dalla gara di che trattasi della suddette A.T.I., o anche di una sola di esse, e della conseguente riformulazione della soglia di anomalia, risulterebbe aggiudicataria dei lavori in questione. In particolare l’A.T.I. con capogruppo l’impresa Giudice Costruzioni s.r.l. e l’A.T.I. avente quale mandataria l’impresa Edilizia Ferrara Costruzioni S.r.l., avrebbero perso in corso di gara, prima dello scrutinio delle offerte economiche e dell’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio dell’appalto, (avvenuto nella seduta pubblica del 17 gennaio 2017), il possesso del requisito minimo di qualificazione SOA richiesto dalla lex specialis per l’esecuzione dei lavori a base d’asta, in violazione dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 76 e 92 del D.P.R. n. 207/2010.
Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si sono costituiti l’Università degli Studi di Messina e la Cofedil. È altresì intervenuta ad opponendum la Edilzeta S.p.A. la quale ha a sua volta proposto innanzi a questo Tar il ricorso n. 288/2017 di r.g. al fine di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto in parola.
Con ordinanza n. 1274 dell’1 giugno 2017, regolarmente adempiuta, la resistente Università è stata onerata di depositare una relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, corredata da ogni atto o documento utile ai fini del giudizio.
In vista dell’udienza di merito l’Università di Messina e la Cofedil hanno depositato memorie.
Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ciò premesso, rileva il Collegio che, in vista dell’udienza di merito, la predetta Università ha depositato documenti (v. nota prot. n. 0092101 del 13/12/2017 e gli allegati verbali n. 68 dell’11.10.2017, n. 69 del 12.10.2017, n. 70 del 30.10.2017, n. 71 del 6.11.2017 e 72 del 9.11.2017) da i quali risulta che la Commissione, nel corso delle riunioni del 12 ottobre e del 9 novembre 2017, ha proceduto all’esclusione di due concorrenti (plichi n. 84 e n. 163) ed ha calcolato la nuova soglia di anomalia, che è risultata pari a 32,576; il concorrente che si è avvicinato di più per difetto alla citata soglia è stato il Consorzio Artigiano Edile Comiso soc. coop. C.A.E.C. (plico n. 21), al quale l’appalto è stato aggiudicato provvisoriamente.
Né la ricorrente figura al secondo posto in graduatoria, circostanza questa che – come condivisibilmente rilevato dalla difesa della controinteressata (che richiama Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2017, n. 3257) – va ad incidere sulla persistenza del suo interesse a ricorrere nel presente giudizio.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese della lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 8 febbraio 2018, 22 febbraio 2018 e 22 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
 Pubblicato il 30/04/2018