Legittimità della composizione della commissione in considerazione del fatto che il bando configurava la composizione della commissione con la presenza di almeno un docente del settore scientifico disciplinare o concorsuale ivi indicato soltanto «ove presente all’interno dell’ateneo», condizione che nel caso di specie non si è verificata.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 4 giugno 2019, n. 1375
Professore a contratto-Commissione esaminatrice
N. 01375/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02491/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2491 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, via Istituto Sacro Cuore, n. 22;
contro
– l’Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliata in Catania, via [#OMISSIS#] Ognina, n.149;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
-della graduatoria, pubblicata il 5 ottobre 2016, per il conferimento mediante contratto a titolo oneroso dell’incarico di insegnamento di “diritto privato comparato” di cui al bando prot. n° 52256 del 2-9-2016, decreto n° 1758/2016, da tenersi c/o il Dip. Scienze politiche e giuridiche;
-dei verbali della commissione del 23 e del 29-9-2016;
-del decreto di nomina prot. n° 56067/16, della nota prot. n° 66406/16, nonché del provvedimento di riesame privo di data e di protocollo, ritirato dal ricorrente il 28-10-2016.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#];
Viste le memorie delle parti;
Vista l’ordinanza n. 96/2017 con la quale è stata respinta l’istanza cautelare di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il dott. [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#];
Uditi dell’udienza pubblica del 14 marzo 2019 gli avv.ti R. [#OMISSIS#], su delega dell’avv. R. [#OMISSIS#], per la parte ricorrente; l’avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#] per la resistente Amministrazione
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di [#OMISSIS#] (di seguito «Università») con bando del 2 settembre 2016 per il conferimento dell’incarico di insegnamento di «Diritto privato comparato» presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche. Egli ha conseguito 30 punti collocandosi dopo la vincitrice [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (che ha conseguito 55 punti) ed il dott. [#OMISSIS#] (il quale ha conseguito 35 punti); ha chiesto l’annullamento della graduatoria finale e degli atti ad essa preliminari, compreso il provvedimento di nomina della commissione, avverso in quali ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] restando la disparità di trattamento che nei suoi confronti sarebbe stata perpetrata anche rispetto alla valutazione dei titoli prodotti dal predettp candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
2.- Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] la quale ha, per un verso, dubitato dell’ammissibilità del ricorso poiché involgerebbe questioni legate alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione in relazione alle quali il sindacato giurisdizionale sconterebbe specifici limiti; nel merito ha concluso per l’infondatezza della domanda di parte ricorrente.
3.- I candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], sebbene raggiunti dalla notificazione del ricorso, non si sono costituiti in giudizio.
4.- Con ordinanza n. 96/2017 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
5.- In prossimità della discussione del ricorso nel merito il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ribadito le proprie tesi difensive.
6.- All’udienza pubblica del 14 marzo 2019, presenti i procuratori delle parti, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
8.- Il Collegio deve muovere dall’esame dell’assorbente [#OMISSIS#] motivo di ricorso (cfr. Ad. Pl. n. 5 del 2015; C.G.A.R.S. n. 273 del 2012) il quale è volto a censurare la composizione della commissione in modo asseritamente difforme dalla previsione dell’art. 4, comma 1, del bando di selezione.
Sostiene, infatti, il ricorrente che la procedura per cui è causa riguarda l’attribuzione dell’insegnamento di «diritto privato comparato» («IUS02») il quale, secondo quanto previsto nell’allegato «A» del d.m. n. 855 del 2015, ricadrebbe nel settore scientifico concorsuale «12/E2» e SSD «IUS02»: poiché il bando prevedeva che almeno uno dei tre componenti avrebbe dovuto appartenere al settore scientifico disciplinare o concorsuale di inquadramento dell’insegnamento messo a bando, l’assenza [#OMISSIS#] stessa commissione di docenti appartenenti a tale settore concorsuale o scientifico disciplinare renderebbe illegittima la composizione di tale organo.
9.- Il motivo è infondato.
10.- [#OMISSIS#] relazione degli uffici dell’Università datata 27 dicembre 2016 e depositata dalla parte pubblica, è stato, in punto di fatto, evidenziato che all’interno dell’Ateneo erano presenti soltanto due docenti appartenenti al settore IUS 02, uno in aspettativa e l’altro con la qualifica di ricercatore a tempo determinato, per cui nessun docente appartenente a tale settore poteva essere nominato.
Ne discende la legittimità della composizione della commissione in considerazione che il bando configurava la composizione della commissione con la presenza di almeno un docente del settore scientifico disciplinare o concorsuale ivi indicato soltanto «ove presente all’interno dell’ateneo», condizione che nel [#OMISSIS#] di specie – come si è detto – non si è verificata.
11.- Con il primo motivo il ricorrente ha censurato l’operato della commissione la quale avrebbe omesso di individuare i criteri di valutazione dei curricula dei candidati come, invece, sarebbe stato previsto dal bando di selezione mediante il suo richiamo (nell’art. 4, comma 1) al d.m. n. 344 del 2011 («Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato») e sulla base del quale avrebbero dovuto essere determinati anche i subcriteri.
Il motivo è infondato.
L’art. 4 del bando di concorso (analoga disposizione è presente nel Regolamento interno) prevedeva (comma 1, 2° cpv.) che «la valutazione si svolgerà in ossequio ai criteri e ai parametri fissati con d.m. 4 agosto 2011, n. 344, tenuto conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum dei candidati, in modo da accertarne l’adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico disciplinare oggetto dell’incarico ed alla tipologia specifica dell’impegno richiesto dal bando».
L’art. 1 del predetto d.m. n. 344 del 2011 (richiamato nei successivi artt. 3 e 4) che «le università, con appositi regolamenti [corsivo aggiunto, n.d.e.], individuano gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge».
L’art. 4 del Regolamento relativo al conferimento di incarichi di insegnamento (cfr. produzione di parte resistente del 2 febbraio 2017) stabilisce che «costituiscono, in ogni [#OMISSIS#], titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività da svolgere: attività didattica già maturata in ambito accademico; titoli di studio e professionali; eventuali pubblicazioni».
Il ricorrente ha censurato – come si vedrà, infondatamente – l’asserita incompletezza della lex specialis della procedura per la parte in cui non avrebbe mutuato i c.d. criteri e subcriteri previsti dal d.m. n. 344 del 2011. Tale decreto detta, invero, indicazioni di massima rivolte alla potestà regolamentare dei singoli atenei, qui esercitata ed in linea con la quale la Commissione con il verbale del 23 settembre 2016 ha correttamente determinato i criteri di valutazione. Valutazione il cui percorso argomentativo non può essere distinto dai criteri a monte previsti dal predetto regolamento, ciò che ne esclude l’arbitrarietà.
Nessuna disposizione imponeva all’Amministrazione di prevedere specifici subcriteri di valutazione: essa, nel [#OMISSIS#] di specie, è avvenuta sulla base della specifica previsione regolamentare interna prevista dal medesimo d.m. n. 344 del 2011 e volta ad individuare un sistema di attribuzione di punteggi complessivi idoneo ad accertare l’«adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico disciplinare oggetto dell’incarico», con valutazione dei titoli «pertinenti all’attività da svolgere» (art. 4 bando) così come riportati nel verbale del 23 settembre 2016.
Anche l’assegnazione dei punteggi, non appare, [#OMISSIS#] specifico, alla luce anche della relazione dell’Università depositata in atti, difforme dallo schema entro il quale deve correttamente esercitarsi la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
A ciò deve aggiungersi come la doglianza non sia compiutamente accompagnata da argomentazioni volte a sostenere una possibile diversa valutazione della posizione del ricorrente in ipotesi di una pedissequa applicazione delle previsioni del d.m. n. 344 del 2011 rivelandosi detta critica, dunque, fine a sé stessa.
12.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato della Commissione per la parte in cui la stessa ha stabilito che l’attività didattica del medesimo ricorrente rientrerebbe nel settore scientifico disciplinare IUS01 e non IUS02 e, dunque, non sarebbe suscettibile di valutazione.
Secondo la prospettazione di parte, tale affermazione non sarebbe conforme alla disciplina della selezione in considerazione che la stessa non prevedeva – in tesi – che l’attività didattica dovesse essere maturata nel settore IUS02, dovendosi considerare a questo affini le attività rientranti nel settore IUS01.
Il motivo è infondato.
Si è già detto che sia il bando, sia il regolamento interno dell’Università, consentivano la valutazione dei titoli «pertinenti all’attività da svolgere», obiettivo che nel [#OMISSIS#] di specie è stato rispettato mediante il diverso trattamento – espressione di lata discrezionalità tecnica – tra il candidato la cui attività didattica risulta essere maturata in un settore scientifico disciplinare diverso, quantunque, affine, da quello oggetto di selezione, ed i candidati che invece risultano averla maturata in quest’[#OMISSIS#]. Ora, al di là del richiamo del ricorrente al d.m. 4 ottobre 2000, è da giudicarsi infondatamente censurata la scelta, corretta, dell’Università di dare un diverso peso alle corrispondenti diverse esperienze dei candidati e ciò sulla base dei criteri di coerenza e pertinenza con le prestazioni oggetto del contratto da affidare che informavano l’intera procedura.
13.- Con il terzo e quarto motivo il ricorrente si duole:
– dell’erroneità – se non dell’arbitrarietà – del punteggio attribuito dall’Amministrazione per l’identico punteggio (n. 5 punti) attribuito alle molteplici sue pubblicazioni (in numero di 16, elencate nelle pagg. 9 e 10 del ricorso) ed all’unica pubblicazione della controinteressata [#OMISSIS#];
– della errata attribuzione al candidato [#OMISSIS#] di 20 punti per la laurea in corso biennale in «scienze internazionali» a fronte di 15 punti assegnati al ricorrente per il dottorato dal medesimo conseguito.
Altri elementi di illegittimità evidenziati dal ricorrente sono:
– l’attribuzione di un punteggio inferiore (15 punti) rispetto a quello della controinteressata (30 punti) per il titolo di dottorato di ricerca;
– l’attribuzione in suo favore di 5 punti per 8 anni di attività di ricerca (e tutorato) e l’attribuzione alla controinteressata di 15 punti per la partecipazione a n. 6 seminari svolti in 6 giornate nel 2015;
I mezzi sono infondati.
Le determinazioni sono in linea con le regole a presidio del corretto esercizio della discrezionalità tecnica con la precisazione, come emerge dalle puntuali considerazioni esposte [#OMISSIS#] relazione dell’Università, che la commissione ha operato un non illogico o abnorme discrimine scientifico-qualitativo dei diversi titoli, alla luce delle diverse esperienze maturate, ivi comprese: a) le diverse connotazioni curriculari che hanno condotto al conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte del ricorrente e della controinteressata (quest’[#OMISSIS#] considerata in linea col taglio comparatistico); b) le ragioni della diversa valutazione delle pubblicazioni di ricorrente e controinteressata, queste ultime considerate coerenti col metodo comparatistico al di là del numero di documenti prodotti; c) la diversa configurazione degli insegnamenti svolti per più anni dal ricorrente in ambito diverso da quello oggetto di concorso, oltre d) lo specifico apprezzamento per il contenuto del curriculum del candidato [#OMISSIS#] il quale, in ragione della attività formativa cui ha partecipato e del conseguimento di una seconda laurea in scienze internazionali, ha necessariamente conseguito un maggior punteggio.
14.- Il sesto motivo è volto a censurare le modalità con le quali l’Amministrazione ha risposto al reclamo presentato dal ricorrente non con provvedimento del Rettore ma con altra modalità.
La censura è del tutto priva di interesse sul rilievo che un ipotetico suo accoglimento condurrebbe ad una riedizione del potere di riesame del tutto inutile in presenza dell’impugnazione giurisdizionale dei provvedimenti di cui si discute.
15.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato quanto ai primi cinque motivi e va dichiarato inammissibile quanto al sesto motivo.
16.- Le spese possono essere compensate tra le parti costituite in ragione degli specifici interessi sottesi alla controversia; non è luogo a statuizione nei confronti delle parti private, non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), in parte rigetta ed in parte dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.
Spese compensate tra le parti costituite; [#OMISSIS#] per le spese nei confronti delle parti private non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 04/06/2019