TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 5 agosto 2016, n. 2097

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore

Data Documento: 2016-08-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o selezione pubblica non può prescindersi-ai fini della verifica dell’interesse al ricorso-dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente fornire almeno un principio di prova in ordine alla possibilità di conseguire un risultato utile all’accoglimento del ricorso.

Contenuto sentenza

N. 02097/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01959/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Gugliuzzo, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Ciccone C.F. CCCLRT55T30F158L, domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR Catania, in via Milano 42/a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in via Vecchia Ognina, 149; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. CCHTTV65D15F158S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Ricca in Catania, Via Trieste, 28; 
per l’annullamento
-del decreto rettorale n. 1319 del 21 maggio 2014, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato per ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno presso la Facoltà di Scienze della Formazione per il settore scientifico e disciplinare M-STO/02-Storia Moderna, indetto dall’Università degli Studi di Messina;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi i verbali, le valutazioni e le determinazioni adottate dalla Commissione esaminatrice con le relative graduatorie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e di [#OMISSIS#] Salvatore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Decreto rettorale del 5 ottobre 2010 n. 2905, l’Università di Messina ha indetto un bando per la stipula di 35 contratti di diritto privato per ricercatore a tempo determinato in varie Facoltà, tra cui quella di Scienze della Formazione, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/02 Storia Moderna alla quale hanno partecipato 3 canditati (la dott.ssa Gugliuzzo [#OMISSIS#], il dott. [#OMISSIS#] Salvatore e il dott. Savaglio [#OMISSIS#]).
La Commissione, dopo aver esaminato i titoli e le pubblicazioni dei predetti tre concorrenti secondo i criteri dalla stessa predeterminati al fine della formulazione della “graduatoria temporanea” di cui all’art. 7 del bando, ha assegnato alla Dott.ssa Gugliuzzo un punteggio pari a 33/50, al Dott. Savaglio un punteggio pari a 34/50 ed al Dott. [#OMISSIS#] un punteggio pari a 37/50 e ha ammesso i 3 candidati al seminario pubblico, al quale si sono presentati solo la dr.ssa Gugliuzzo e il dott. [#OMISSIS#]. La commissione ha, quindi, espresso una valutazione collegiale per i predetti candidati, dichiarando vincitore il dott. [#OMISSIS#].
Con il ricorso in esame, la dr.ssa Gugliuzzo ha impugnato gli atti della procedura comparativa e ne ha chiesto l’annullamento deducendo in un unico motivo di ricorso censure di violazione e falsa applicazione di legge (art. 4, comma 4°, del D.P.R. n.117/2000; art. 1, comma 14°, della legge n.230/2005, artt. 2 e 3 D.M. 28 luglio 2009; art.6 del Regolamento dell’Università di Messina del 9 febbraio 2010 n.326 e art. 7 del Bando di concorso) e di eccesso dì potere per difetto di motivazione e violazione di principi di trasparenza e logicità, affermando che la commissione non avrebbe espletato alcuna complessiva valutazione comparativa, omettendo finanche di stilare la graduatoria definitiva. Parte ricorrente ha, inoltre, contestato le modalità di valutazione dei candidati e in particolare:
– l’attribuzione del punteggio di 4/50 al dottorato di “aspecifico” del Dott. [#OMISSIS#], pari al punteggio massimo previsto nei criteri predeterminati, e l’attribuzione al titolo di dottorato di ricerca “specifico” della Dott.ssa Gugliuzzo del punteggio di 6/50, inferiore a quanto previsto per tale titolo come punteggio massimo (8/50), nonostante il fatto che la predetta abbia conseguito detto titolo con la valutazione di ottimo;
– l’attribuzione alla borsa di studio post-dottorato “aspecifico” conseguita dal Dott. [#OMISSIS#] del punteggio di 8/50, a fronte del punteggio di 6/50 attribuito alla borsa di studio conseguita dalla ricorrente;
– l’illegittima valutazione del titolo di Maitre de conference che il Dott. [#OMISSIS#] non avrebbe conseguito;
– l’omessa menzione delle borse di studio conseguite all’estero dalla ricorrente.
Si è costituito in giudizio il controinteressato dott. [#OMISSIS#] che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, non avendo parte ricorrente fornito alcuna “prova di resistenza” in ordine all’ effetto favorevole determinato dall’eventuale accoglimento dei motivi di ricorso; ha, inoltre, controdedotto alle censure articolate in ricorso, chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Messina che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche e alla pubblica udienza del 23 giugno 2016, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
La controversia in esame concerne la legittimità di una procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di diritto privato per ricercatore a tempo determinato indetta con bando pubblicato il 5 ottobre 2010 (anteriore all’entrata in vigore della legge n. 240/2010) disciplinata, quindi, dall’art. 14 della legge n. 230/2005 che rimetteva al regolamento di Università le modalità della procedura pubblica di selezione.
Nel caso di specie, vengono in rilievo l’art. 6 del regolamento n. 5 del 9 febbraio 2010 e l’art. 7 del bando di selezione in base al quale la commissione, dopo la predeterminazione dei criteri di massima, procede all’accertamento della qualificazione scientifica dei candidati “(…)“tenuto conto del parere espresso sulle pubblicazioni sui titoli dei candidati da uno studioso insigne (…)”e formula, poi, una “graduatoria temporanea” al fine di determinare la “lista ristretta” dei candidati ammessi al seminario pubblico; dopo lo svolgimento del seminario pubblico, la commissione “valuta le conoscenze acquisite, il metodo di ricerca, nonché le capacità espositive di ciascun concorrente e, al termine dei lavori, dichiara il vincitore” .
Si tratta, quindi, di una procedura (evidentemente diversa dalla distinta procedura per il reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori “di ruolo” di cui al D.P.R. 117/2000 e al D.M. 28 luglio 2009) articolata in due fasi, la prima preliminare alla formulazione della cd “graduatoria temporanea” per l’individuazione dei candidati ammessi al “seminario pubblico” e la seconda conseguente al giudizio complessivo espresso dalla commissione all’esito del predetto seminario.
Ciò premesso, dall’esame dei verbali delle operazioni compiute si ricava – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – che la Commissione non ha trascurato l’esame accurato dei titoli, dell’attività didattica e dei lavori scientifici dei candidati, anche con riferimento alla congruità della formazione di ciascuno di essi, differenziandone e personalizzandone opportunamente il giudizio (v. in particolare allegato A1- A2- A3 al verbale n. 7 del 28 febbraio 2014). E così la Commissione ha giudicato che la ricorrente “presenta un interessante curriculum (…)”, diversamente dal controinteressato che “presenta un brillante curriculum (…)”; la Commissione ha, inoltre, proceduto ad esprimere giudizi diversificati sulla valutazione dei seminari (allegati D1 e D2) e ha concluso la valutazione con la formulazione dei giudizi complessivi (allegati E1 e E2). Dal quadro sopra descritto appare evidente come la commissione abbia effettivamente formulato elementi di giudizio, rispettando la regola fondamentale della valutazione comparativa, vale a dire la valutazione autonoma dei candidati mediante un motivato giudizio complessivo il cui confronto rende immediatamente percepibile lo “stacco valutativo” idoneo ad esprimere le ragioni di priorità nella formulazione della (implicita) graduatoria e, quindi, a motivare la scelta del candidato idoneo. Sono, pertanto, infondate le censure concernenti la presunta omissione del giudizio comparativo tra i candidati.
Le rimanenti doglianze – con le quali parte ricorrente censura l’attribuzione del punteggio a singoli titoli dei candidati – sono, invece, inammissibili per difetto di interesse, attesa la mancata “prova di resistenza” fornita dalla ricorrente. In linea generale, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o selezione pubblica non può prescindersi – ai fini della verifica dell’interesse al ricorso – dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente fornire almeno un principio di prova in ordine alla possibilità di conseguire un risultato utile dall’accoglimento del ricorso (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n.3099). Nella fattispecie per cui è causa, invece, parte ricorrente si limita ad evidenziare rilievi di carattere formale in merito al modus operandi seguito dalla Commissione nell’assegnazione dei punteggi ai fini della formulazione della cd graduatoria temporanea (per la predisposizione della “lista ristretta” dei candidati ammessi alla seminario orale) senza fornire alcun principio di prova circa la possibilità di ottenere un [#OMISSIS#] giudizio (rispetto al controinteressato) all’esito del seminario pubblico.
Dalla rilevata infondatezza/inammissibilità delle censure esaminate scaturisce che il giudizio valutativo espresso nei confronti del dott. [#OMISSIS#] si presenta immune da tutti i vizi prospettai nel ricorso che va conseguentemente rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e il controinteressato, secondo la liquidazione operata in dispositivo, mentre possono essere compensate tra la parte ricorrente e l’Università degli Studi resistente, tenuto anche conto della limitata attività difensiva spiegata da quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controinteressato [#OMISSIS#] Salvatore, che liquida nella somma complessiva di € 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA. Compensa le spese tra la parte ricorrente e l’Università degli Studi di Messina
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere, Estensore
​Pubblicato il 05/08/2016