TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 6 febbraio 2018, n. 277

Abilitazione scientifica nazionale-Calcolo età accademica

Data Documento: 2018-02-06
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di abilitazione scientifica nazionale, il calcolo dell’età accademica deve essere basato, secondo quanto sancito dalla normativa dell’ASN 2012, sulla validazione di “periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, nonché di interruzioni dell’attività scientifica per fondati motivi da valutare in relazione al curriculum del candidato” e non sulla interruzione delle pubblicazioni.

Contenuto sentenza

N. 00277/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Motta [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Scuderi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. [#OMISSIS#], 37; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur, Università degli Studi di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina 142; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fragalà, rappresentato e difeso dall’avvocato Felice [#OMISSIS#] Giuffrè, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via [#OMISSIS#] Crispi 225; 
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del decreto del 17 dicembre 2014 n. 5216 di protocollo con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Catania ha approvato gli atti con cui – a seguito della procedura di selezione, avviata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, ad un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/B1 – la dott.ssa Fragalà [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stata individuata dalla Commissione quale destinataria della eventuale chiamata;
– nonché di tutti i verbali redatti della Commissione;
– della relazione protocollata col n. 159669 del 15 dicembre 2014;
– di tutti gli atti della Commissione giudicatrice;
– di tutti i giudizi espressi e le valutazioni rese, nonché dei singoli giudizi individuali, dell’elenco dei soggetti abilitati, di ogni decreto o provvedimento ministeriale, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli studi di Catania datata 18.12.2014 con la quale è stata approvata la proposta di chiamata della dott.ssa Fragalà [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur, dell’Università degli Studi di Catania e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fragalà;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto direttoriale del 16 luglio 2014 n. 2480, l’Università degli Studi di Catania bandiva una procedura di selezione pubblica del personale per il settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici.
Con decreto del 21 ottobre 2014 n. 4289, veniva nominata la Commissione esaminatrice la quale, in data 4 novembre 2014, procedeva con la predeterminazione dei criteri da utilizzare per la valutazione dei candidati, eseguiva gli adempimenti propedeutici allo svolgimento della prova didattica (stabilendo l’argomento della prova didattica valutando le pubblicazioni e le attività, sia didattiche che di ricerca, svolte dai candidati ed esprimendo un giudizio individuale su ognuno di loro).
In data 12 dicembre 2014, la Commissione esaminatrice proseguiva con lo svolgimento della prova didattica predefinita e accertava le competenze linguistiche dei tre candidati che si sono presentati: la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fragalà, il dott. [#OMISSIS#] Motta e la dott.ssa [#OMISSIS#] Conoci.
Con decreto direttoriale del 17.12.2014, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fragalà veniva individuata quale destinataria della eventuale chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/B1 “Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici – settore scientifico disciplinare CHIM 03 Chimica generale ed inorganica”.
Del suddetto provvedimento e degli atti della Commissione indicati in epigrafe ha chiesto l’annullamento il dott. [#OMISSIS#] Motta per i seguenti motivi:
“I. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 16 e 1.8 della legge numero 240 del 30 dicembre 2010 — Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 5, 6 e Allegato A del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca numero 76 del 7 giugno 2012 – Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 4 del decreto direttoriale numero 222 del 20 luglio 2012 — Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca numero 754 dell’11 gennaio 2013 — Violazione e falsa applicazione dei criteri di cui al Verbale del 21 marzo 2013 della seconda riunione della Commissione giudicatrice per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, per il settore concorsuale – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2, 4, 5 e 6 del bando indetto con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania numero 2480 del 16 giugno 2014 – Violazione e falsa applicazione del documento di accompagnamento dell’ANVUR relativo alla normalizzazione degli indicatori per l’età accademica pubblicato sul sito web istituzionale dell’ANVUR (http://www.anvur.org/index.php?option=com content&view=article&id=253 &Itemid=314&ang=it ) – Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione – Eccesso di potere per difetto di presupposti, d’istruttoria e di motivazione, travisamento e sviamento”.
Il ricorrente assume che:
a) la dott.ssa Fragalà nel curriculum comprensivo dell’elenco dei titoli allegato alla sua domanda non avrebbe fornito l’elenco completo delle pubblicazioni scientifiche da lei prodotte fino alla data di presentazione della domanda stessa, limitandosi ad indicare quelle relative all’arco temporale compreso soltanto tra l’anno 2008 e l’anno 2012 e ciò in contrasto con quanto prescritto dall’art. 2 del bando contenuto nel decreto direttoriale n. 222/2012, che imponeva ai candidati di corredare la domanda di un curriculum vitae, contenente l’elenco complessivo dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda;
b) una simile parziale indicazione, avrebbe inciso in senso favorevole alla candidata nel calcolo dei tre indici bibliometrici di cui all’allegato “A” del Regolamento contenuto nel decreto ministeriale 76/2012, in particolare per quegli indici ove entra in gioco il fattore relativo all’età accademica e per i quali, valgono le relative regole di “normalizzazione” individuate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR);
c) la dott.ssa Fragalà, avendo superato solo una mediana su tre, ha potuto ottenere l’abilitazione, solamente usufruendo delle agevolative previsioni contenute nella Circolare n. 754 dell’11 gennaio 2013, (integrate con i criteri previsti dalla Commissione medesima nel verbale della seconda riunione del 21 marzo 2013). Essendosi discostata dalla mediana dell’indice b) del 10.3%, e dalla mediana dell’indice c) del 9.1%, ha dovuto colmare un distacco dalle mediane di ben 19.4 punti (10.3 + 9.1);
d) la Commissione, pertanto, solamente mediante il giudizio collegiale, discrezionalmente volto alla valutazione complessiva delle pubblicazioni e dei titoli diversi dalle pubblicazioni, avrebbe consentito alla dottoressa Fragalà di superare la somma dei discostamenti percentuali dalle mediane non superate, assegnandole 22 punti;
e) se si fosse tenuta in considerazione l’intera attività pubblicistica a partire dal 1996 – considerando quindi un’età accademica di 17 anni — e non di 5 anni come nei calcoli erroneamente applicati – anche in questo caso la dott.ssa Fragalà avrebbe superato una sola mediana ma, i punti necessari a colmare il mancato superamento delle mediane per consentire alla candidata di conseguire l’abilitazione sarebbero stati complessivamente 58.3; sicché, il punteggio della Commissione, per effetto del giudizio positivo attribuitole nell’ambito del giudizio collegiale, rimanendo limitato ai 22 punti, non le avrebbe consentito di superare lo scarto reso necessario dal mancato superamento delle mediane.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha chiesto altresì l’annullamento per illegittimità derivata della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli studi di Catania datata 18.12.2014 con la quale è stata approvata la proposta di chiamata della dott.ssa Fragalà.
Per resistere al ricorso si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, l’Università degli studi di Catania e la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fragalà.
Con ordinanza del 14/05/2015 n. 369, la Sezione oltre a fissare ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a. la prima udienza del mese di Aprile 2016 per la trattazione del merito, ha disposto l’acquisizione di copia del curriculum e delle 12 pubblicazioni scientifiche effettuate dalla dott.ssa Fragalà nel periodo antecedente all’anno 2008, e dalla stessa prodotte nella procedura de qua.
Con ordinanza del 20/05/2016 n. 1355, è stata disposta una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., all’uopo nominandosi un Collegio composto da tre Professori Ordinari della materia individuati nei Direttori dei Dipartimenti di Chimica delle Università di Torino, Firenze e Bari, per accertare quanto segue:
1. – Quesito principale. Se la produzione scientifica della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fragalà, non menzionata nella propria domanda di partecipazione al concorso per l’abilitazione nazionale, databile nel periodo 1996/1999 (arco di tempo dedicato integralmente all’attività di ricerca scientifica, e decurtato dal periodo di svolgimento del rapporto di collaborazione con una società multinazionale, collocato tra la fine del 1999 ed il 2007), acquisita agli atti di causa con ordinanza istruttoria n. 369/2015, fosse inerente o pertinente ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale di cui al D.D. n. 222 del 20/7/2012, dalla stessa ricercatrice conseguita nell’anno 2012 nel settore scientifico disciplinare “03/B1 fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici”;
2. – Quesito subordinato. In caso di risposta positiva al primo quesito (…), l’organismo verificatore dovrà valutare se, ed in che misura, la dichiarazione di tali titoli scientifici (non prodotti, e dunque non valutati dalla Commissione ANVUR), avrebbe influito sul conseguimento dell’abilitazione nazionale da parte della Dott.ssa Fragalà, ed in particolare sui singoli indici bibliometrici, tenendo presenti i seguenti punti fermi: a) il giudizio di merito complessivo discrezionale di 22 punti, attribuito dalla Commissione alla candidata (che non è oggetto di contestazione in questa sede); b) l’anzianità scientifica maturata dalla candidata, derivante dal fatto che la stessa ha sospeso l’attività di ricerca tra il 1999 ed il 2007, a causa della stipula di un contratto di collaborazione con una società multinazionale, ed ha quindi svolto attività scientifica nei periodi 1996/1999 e 2008/2012.
Con ordinanza del 28/12/2016 n. 3403 è stato ordinato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario – ANVUR il deposito di una relazione dell’ANVUR, con particolare riferimento agli esiti della verificazione.
In vista dell’udienza di merito, il ricorrente e la controinteressata hanno depositato memorie.
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame concerne la legittimità della procedura di selezione per la chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 3/B1 “Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici”- settore scientifico disciplinare CHIM 0/3 bandita dall’Università degli Studi di Catania con decreto del Rettore n. 2480 del 16.06.2014.
Il ricorrente assume che la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fragalà, individuata all’esito della procedura quale destinataria della chiamata a professore di seconda fascia per il settore in questione, nel curriculum comprensivo dell’elenco dei titoli allegato alla sua domanda non avrebbe fornito l’elenco completo delle pubblicazioni scientifiche da lei prodotte fino alla data di presentazione della domanda stessa, limitandosi ad indicare quelle relative all’arco temporale compreso soltanto tra l’anno 2008 e l’anno 2012 e ciò in contrasto con quanto prescritto dall’art. 2 del bando; il che avrebbe inciso in senso a lei favorevole nel calcolo dei tre indici bibliometrici di cui all’allegato A del Regolamento contenuto nel decreto ministeriale 76/2012, in particolare per quegli indici ove entra in gioco il fattore relativo all’età accademica.
Con due ordinanze istruttorie n. 1355/2016 e n. 3403/2016, la Sezione ha richiesto parere tecnico, rispettivamente ad un Collegio di Verificatori e all’ANVUR, in merito alle modalità di calcolo delle mediane della dott.ssa Fragalà.
In particolare per la risposta al quesito subordinato, bisognava tener presente due punti fermi: 1) il giudizio di merito complessivo discrezionale di 22 punti attribuito dalla Commissione alla candidata (e non oggetto di contestazione in questa sede); 2) l’anzianità scientifica maturata dalla candidata, derivante dal fatto che la stessa ha sospeso l’attività di ricerca tra il 1999 ed il 2007 e ha, quindi, svolto attività scientifica nei periodi 1996-1999 e 2008-2012.
In proposito, il Collegio dei verificatori ha confermato il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale anche a fronte del nuovo conteggio degli indici bibliometrici (risposta al quesito subordinato) e l’ANVUR ha confermato i contenuti della verificazione.
In particolare, l’ANVUR ha confermato la legittimità dell’interruzione dell’attività di ricerca nel periodo 1999-2007 e, quindi, l’anzianità scientifica di nove anni.
Il calcolo degli indicatori della dott.ssa Fragalà, che include anche le pubblicazioni antecedenti il 2008 – effettuato sia dal Collegio dei Verificatori che dall’ANVUR conferma, quindi, che la presentazione dei lavori di cui si tratta avrebbe addirittura avvantaggiato la dott.ssa Fragalà nelle procedure abilitative e non l’avrebbe certamente danneggiata come ha tentato di sostenere, invece, il ricorrente.
Fatta questa premessa occorre altresì precisare che il Collegio incaricato della verificazione non ha mai affermato che le pubblicazioni da prendere in considerazione, antecedenti al 2012, fossero nove. Piuttosto, gli stessi Verificatori hanno dimostrato con la loro relazione, i cui contenuti sono stati confermati dall’ANVUR, che le pubblicazioni da considerare per il calcolo degli indicatori della dott.ssa Fragalà fossero dodici + trentacinque.
Inoltre nell’ordinanza istruttoria n. 1355/2016 si chiedeva ai verificatori, non solo di valutare la pertinenza della produzione scientifica databile 1996/1999, ma anche, nel quesito subordinato, di ricalcolare gli indici bibliometrici.
Orbene, per il calcolo di questi ultimi, era assolutamente necessario considerare le citazioni totali ovvero riferibili alle suddette 12 + 35 pubblicazioni, in quanto così stabilito dalla normativa di riferimento (secondo cui: per l’indicatore b) dell’Allegato A, vale a dire il numero totale di citazioni riferite alla produzione scientifica complessiva, la normalizzazione si effettua dividendo il numero di citazioni per l’età accademica).
Ne consegue che, anche qualora i verificatori in risposta al primo quesito dell’ordinanza n. 1355/2016 si fossero limitati a esprimersi soltanto sulla pertinenza delle nove pubblicazioni esitate nel periodo 1996-1999, per la risposta al secondo quesito avrebbero dovuto, comunque, avere riguardo alle citazioni totali, riferite alla produzione scientifica complessiva.
La parte ricorrente ha prodotto in giudizio propri calcoli delle mediane della dott.ssa Fragalà, basati su un’età accademica ricavata dagli anni di pubblicazione piuttosto che sulla considerazione del periodo di interruzione dell’attività scientifica. In particolare ha sostenuto che il risultato del mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale da parte della controinteressata non sarebbe smentito (ma confermato) da un’ulteriore ipotesi di calcolo delle mediane che includa nel periodo di attività scientifica della stessa anche gli ulteriori due anni (dal 1999 al 2001) nei quali la stessa ha pubblicato tre lavori scientifici ritenuti pertinenti dai Verificatori, con il risultato di considerare l’età accademica della candidata pari a 11 anni, anziché 9 anni (cfr. pag. 6 della memoria depositata il 30 marzo 2017).
La tesi non coglie nel segno, dovendosi piuttosto ritenere che l’attività accademica della dott.ssa Fragalà si interrompe definitivamente con l’assunzione da parte dell’azienda Applied Materials, che ha comportato (a causa dell’impegno orario e dei vincoli di confidenzialità previsti in contratto) la sua totale astensione dalle attività scientifiche, appunto valutate dalla procedura ASN.
Risulta invece meritevole di condivisione quanto sostenuto dalla difesa della controinteressata (v. memoria del 27/10/2016), in ordine al fatto che il calcolo dell’età accademica sia basato, secondo quanto sancito dalla normativa dell’ASN 2012 (riportata sia da Verificatori che dall’ANVUR), sulla validazione di “periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, nonché di interruzioni dell’attività scientifica per fondati motivi da valutare in relazione al curriculum del candidato” e non sulla interruzione delle pubblicazioni e che dimostrazione tangibile dell’interruzione dell’attività scientifica a seguito dell’assunzione presso l’Applied Materials è, infatti, la presenza di soli 3 lavori nel periodo 2000-2007, riconducibili a ritardi di pubblicazione di risultati di ricerche risalenti al periodo 1996-1999, come correttamente rilevato dai Verificatori.
Il Collegio ritiene di condividere una siffatta conclusione basata sull’evidente considerazione secondo cui l’interruzione dell’attività scientifica non coincide necessariamente con l’interruzione dell’attività di pubblicazione, seppure questa risulti, come nel caso di specie, diminuita in ragione proprio dell’interruzione dell’attività di ricerca.
In definitiva, i Verificatori hanno correttamente proceduto al nuovo calcolo degli indicatori secondo un’analisi che è consistita nella valutazione dei titoli mancanti, il che non avrebbe potuto essere fatto in sede di abilitazione essendo i Commissari tenuti alla valutazione delle sole 12 pubblicazioni contenute nella domanda. L’esito della verificazione è dunque favorevole alla controinteressata perché, pur valutando le 12 pubblicazioni congruenti con il settore oggetto di abilitazione, ha però considerato anche quelle degli anni 1999-2001 in cui la stessa ha lavorato presso una società privata, con la conseguenza che supererebbe comunque l’abilitazione.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno rigettati.
Le spese di giudizio e quelle di verificazione – già liquidate, con decreto presidenziale n. 1136 e del 23/02/2017, in euro 2.160,00 (duemilacentosessanta/00) oltre oneri di legge e contributivi – devono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori, nonché al pagamento del compenso in favore dei verificatori liquidato con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Dauno Trebastoni, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 06/02/2018