TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 6 marzo 2019, n. 431

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Scorrimento graduatoria

Data Documento: 2019-03-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Posta la discrezionalità, in capo all’Amministrazione, in ordine alla decisione sull’an della copertura del posto vacante, in quanto riconducibile al novero delle scelte organizzative del soggetto pubblico, le scelte inerenti il quomodo devono, invece, soggiacere ad un obbligo di motivazione, in quanto, in tale ambito, gli spazi discrezionali riservati all’apprezzamento dell’Amministrazione sono più ristretti.

 

Contenuto sentenza

N. 00431/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02189/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2189 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] Basile, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Processo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale; 
contro
Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata ex legein Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
per l’annullamento
– del D.R. n. 2022 del 3.10.2018, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 6.11.2018, con cui l’Amministrazione universitaria resistente ha bandito ed avviato la procedura valutativa ex art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia da assegnarsi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, nel settore concorsuale 14/B1 – Storia delle dottrine e delle Istituzioni politiche, nel Settore scientifico disciplinare SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche,
– ove necessario, delle deliberazioni del Senato accademico del 20.07.2018 e del Cda dell’Università del 20.07.2018, nella parte in cui hanno stabilito procedersi a nuove procedure concorsuali senza avere verificato e dato atto dell’esistenza di una graduatoria valida ed efficace per il posto di professore di seconda fascia nella disciplina di Storia delle istituzioni politiche da cui attingere per la copertura del relativo posto richiesto dal Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche;
– ove necessario, del verbale di seduta ristretta dell’11.07.2018, con cui il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina ha richiesto la copertura del posto di professore di seconda fascia nella disciplina di “Storia delle Istituzioni politiche”, nulla rappresentando in ordine all’esigenza di una nuova procedura concorsuale;
– in via subordinata, dell’art. 8 del nuovo Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, approvato con D.R. 1968 del 27.09.2018, nella parte in cui esclude la possibilità di utilizzare, decorso un anno dall’approvazione dei relativi atti, le graduatorie già stilate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
I. Con D.R. n. 1312/2016 pubblicato sulla G.U. n. 50 del 24.06.2016, l’Università degli Studi di Messina bandiva una procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/B– Storia delle dottrine e delle Istituzioni politiche, nel Settore scientifico disciplinare SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche.
Alla suddetta procedura partecipava la ricorrente, collocandosi, ancorché idonea, in posizione n. 2 della relativa graduatoria, approvata con D.R. n. 243/2017.
Successivamente, piuttosto che procedere allo scorrimento della graduatoria ancora vigente, l’Amministrazione resistente, con D.R. n. 2022/2018 pubblicato il 6.11.2018, bandiva una nuova procedura valutativa per la copertura di un ulteriore posto di Professore di seconda fascia nella medesima disciplina scientifico disciplinare di Storia delle istituzioni politiche.
A seguito di ciò, parte ricorrente presentava istanza di accesso agli atti ai sensi degli art. 22 ss. L. 241/1990, al fine di conoscere gli atti presupposti del nuovo Bando, non recando quest’ultimo alcuna ragione giustificatrice circa la necessità di indire una nuova procedura.
L’istanza veniva esitata dall’Amministrazione in data 29 novembre 2018.
Rilevata l’assenza di una valida motivazione posta alla base della nuova procedura concorsuale, con ricorso notificato in data 14.12.2018 e depositato il 28.12.2018 la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, affidandosi alle seguenti censure:
– Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 5 ter d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 4, comma 3, d.l. n. 101/2013 conv. in l. n. 125/2013. Mancato scorrimento della graduatoria approvata con D.R. n. 243/2017. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. – Eccesso di potere per sviamento e carenza di adeguata istruttoria. Erronea applicazione del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia al concorso bandito con D.R. n. 1312/2016.
Segnatamente, sotto un primo profilo, parte ricorrente ravvisa nel comportamento dell’Amministrazione resistente una palese violazione dell’art. 35, comma 5 ter, D. lgs n. 165/2001, nella parte in cui lo stesso prevede l’ultrattività triennale delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche.
In ogni caso, difetterebbero i requisiti, previsti dall’art. 4, comma 3, D.L. n. 101/2013, conv. in L. n. 125/2013, per l’avvio – da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca – di nuove procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del d.lgs. 2001, n. 165.
Infatti, da un lato non risulterebbe sussistente l’elemento delle comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate, dall’altro non potrebbe ritenersi integrato il requisito dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Sotto un secondo profilo, parte ricorrente ritiene inapplicabile il nuovo “Regolamento relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, adottato in data 27.09.2018 con D.R. n. 1968, nel quale, viene stabilito che “Ai fini di ulteriori chiamate, anche da parte di Dipartimenti dell’Ateneo diversi da quello che ha richiesto il posto, si attinge nell’ordine dalla graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione non oltre il limite temporale di un anno dalla data di approvazione degli atti”.
Lo stesso, infatti, non troverebbe efficacia nella procedura selettiva espletata nel 2016 dalla Dott.ssa Basile, bensì solo con riferimento alle procedure bandite successivamente al 27.09.2018, data di entrata in vigore di tale nuova norma.
In ogni caso, parte ricorrente ne contesta la legittimità, in quanto in contrasto con l’art. 35, comma 5 ter del D. Lgs. N. 165/2001.
Sotto un terzo profilo, infine, la ricorrente deduce l’insussistenza di nuove esigenze di carattere pubblico, valide a giustificare la determinazione dell’Università di non utilizzare la graduatoria di idonei già in suo possesso ma di bandire un nuovo concorso.
Ritualmente costituitasi, l’Università degli Studi di Messina ha concluso per l’infondatezza del ricorso, in quanto nessuna legittima aspettativa vanterebbe la ricorrente ad un provvedimento di chiamata per scorrimento della graduatoria degli idonei.
Segnatamente, parte resistente – dopo aver premesso che il sistema di reclutamento dei docenti universitari soggiace, ai sensi dell’art. 18, c. 1, L. 240/2010, alla regolamentazione autonomamente adottata dalle Università, ex L. 168/1989, sulla base dei criteri individuati nella medesima normativa primaria – eccepisce che il Regolamento, emanato con D.R. 2009/2014 dall’Ateneo di Messina e vigente all’epoca in cui si è svolta la procedura di chiamata cui ha preso parte la ricorrente, non prevedeva una ulteriore validità della graduatoria di concorso se non nel caso di rinuncia dei vincitori (art. 8).
Rileva, invece, come sia il nuovo Regolamento, approvato con D.R. n. 1968 del 27.09.2018, a disciplinare, ai sensi dell’art. 8, il ricorso alle graduatorie di idonei già precedentemente valutati.
Tuttavia, afferma che, anche ove la predetta disposizione fosse da considerarsi applicabile nella vicenda per cui è causa, parte ricorrente non potrebbe comunque coltivare alcuna legittima aspettativa in ordine ad una chiamata per scorrimento della graduatoria – in luogo dell’avvio di una nuova procedura di selezione – e ciò sia in relazione alla data di approvazione degli atti della precedente procedura di valutazione sia con riguardo al profilo specifico della candidata.
L’art. 8, commi 2 e 3, del predetto Regolamento prevede, infatti, che si possa attingere a precedenti graduatorie non oltre il limite temporale di un anno dalla data di approvazione degli atti e sempre previa verifica della coerenza del profilo del candidato utilmente collocato con le specifiche esigenze didattiche e scientifiche presenti al momento della chiamata.
Ebbene, nel caso de quo, l’Amministrazione resistente rileva che l’approvazione degli atti della procedura cui aveva partecipato la ricorrente risale al 6.02.2017, mentre la richiesta di attivazione di nuova procedura da parte del Dipartimento interessato è del luglio 2018, risultando dunque ampiamente decorso il termine di un anno.
Inoltre, dal confronto tra il Bando di concorso oggetto della presente impugnativa e quello cui ha partecipato la ricorrente risulta evidente, aggiunge l’Ateneo, la non coincidenza dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso.
Il primo ha, infatti, richiesto che il candidato possegga una acclarata e continuativa esperienza didattica in ambito universitario nell’insegnamento della Storia delle istituzioni politiche e delle discipline proprie del SSD SPS/03, nonché la conoscenza della lingua inglese.
Nessuno dei due requisiti era indicato nel Bando della selezione cui ha partecipato la ricorrente (in cui era richiesta, invece, la conoscenza della lingua spagnola).
Ciò premesso, ad avviso dell’amministrazione resistente, l’espressa richiesta di una “acclarata e continuativa esperienza didattica in ambito universitario” muta notevolmente il profilo professionale richiesto rispetto a quello delineato col Bando precedente, nel quale tale requisito non era previsto, di guisa che, l’Ateneo non aveva alcun obbligo di motivare la decisione di bandire una nuova selezione.
In ogni caso, l’Università ritiene che la semplice descrizione della “Tipologia dell’impegno didattico e scientifico” contenuta nel nuovo Bando sia idonea a motivare la scelta dell’Amministrazione.
Alla camera di consiglio del 31.01.2019, previo avviso alle parti della possibilità di definire il gravame con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
Rilevato che, all’epoca della selezione cui partecipò la Dr.ssa Basile, il Regolamento vigente (D.R. n. 1312/2016) non recava alcuna limitazione in ordine alla vigenza e utilizzabilità temporale della relativa graduatoria, trovano applicazione in [#OMISSIS#] le norme di legge applicabili in materia e cioè tanto l’art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 quanto l’art. 4, comma 3, D. L. n. 101/2013, ove viene sancita l’efficacia triennale delle graduatorie, nonché il preciso obbligo delle Amministrazioni di utilizzare le graduatorie degli idonei “anche secondo un criterio di equivalenza”.
Tali disposizioni si propongono la finalità di agevolare, in nome del principio di economicità, corollario del canone di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., il reperimento del personale, senza far ricorso all’ordinario concorso.
La vigenza per tre anni delle graduatorie, introdotta dall’art. 35 sopra richiamato, è un istituto ordinario dei procedimenti di reclutamento del personale pubblico, il cui ambito oggettivo di applicazione è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.
La questione giuridica relativa alle due diverse modalità di reclutamento del personale pubblico, ossia l’utilizzazione dei candidati idonei, collocati in graduatorie concorsuali ancora efficaci (c.d. scorrimento) o l’indizione di un nuovo concorso è stata oggetto di una pronuncia dell’Adunanza Plenaria, la sentenza n. 14/2011.
Posta la discrezionalità, in capo all’Amministrazione, in ordine alla decisione sull’andella copertura del posto vacante, in quanto riconducibile al novero delle scelte organizzative del soggetto pubblico, il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, con la suddetta sentenza, ha affermato che, le scelte inerenti il quomododevono, invece, soggiacere ad un obbligo di motivazione, in quanto, in tale ambito, gli spazi discrezionali riservati all’apprezzamento dell’Amministrazione sono più ristretti.
Specificatamente, nel motivare la propria scelta, l’Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo il favorche l’ordinamento riconosce all’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che viene meno solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente precisate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.
In altre parole, considerato il principio di prevalenza per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali, l’indizione di un nuovo concorso – in presenza di una preesistente ed efficace graduatoria – richiederà un’apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, salve le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere.
Ciò premesso nel caso di specie, la scelta di indire un nuovo concorso per la copertura di n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/B – Storia delle dottrine e delle Istituzioni politiche non è stata supportata da adeguata motivazione da parte dell’Ateneo messinese.
Segnatamente, l’effettiva carenza in concreto di professionalità equivalenti nell’ambito delle graduatorie concorsuali ancora valide avrebbe dovuto trovare una ragione giustificatrice all’interno del nuovo Bando o quantomeno negli atti in esso richiamati (nella specie le delibere del Senato accademico del 20.07.2018 e del Cda dell’Università del 20.07.2018).
Tra l’altro l’Amministrazione, oltre a non fornire una motivazione sul punto, non ha neppure dato atto dell’esistenza di una graduatoria valida ed efficace da cui attingere per la copertura del relativo posto richiesto dal Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche.
Nondimeno, non può certamente supplire alla mancanza di motivazione la previsione nel nuovo Bando di requisiti in precedenza non richiesti, quali la conoscenza della lingua inglese e l’acclarata e continuativa esperienza didattica in ambito universitario.
In questo senso, non merita accoglimento l’eccezione sollevata da parte resistente per cui il notevole mutamento del profilo professionale richiesto per la selezione alla nuova procedura rispetto a quello delineato per la precedente sia idoneo a rendere per ciò solo legittimo il Bando.
Sul punto, è opportuno precisare che è vero, come sostenuto dall’Adunanza Plenaria con la sentenza sopra citata e richiamata da parte resistente, che la prevalenza delle procedure di scorrimento non è assoluta e incondizionata, in quanto “[…] deve attribuirsi risalto determinante anche all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”, ma è altrettanto vero che tali nuovi requisiti devono essere sostenuti a monte da un’esigenza dell’Amministrazione, che ne deve palesare le ragioni, cosa che non sembra essere avvenuta nel caso de quo.
In altre parole, la scelta dell’Ateneo resistente di introdurre, quali nuovi requisiti alla base del nuovo Bando, la lingua inglese e l’acclarata e continuativa esperienza didattica in ambito universitario non è accompagnata da una adeguata motivazione che indichi le ragioni di opportunità, nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico in questo caso consistente nella didattica legata alla materia Storia delle dottrine e delle Istituzioni politiche, tali da condurre all’indizione di una nuova procedura concorsuale, in luogo di una preesistente e valida graduatoria.
In conclusione, dunque, atteso che lo scorrimento della graduatoria, quale modalità di reclutamento, rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, ne deriva l’annullamento degli atti impugnati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio che vengono liquidate in € 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 06/03/2019