N. 00970/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01547/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Grazia Arena, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aurora Notarianni e [#OMISSIS#] Grazia [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania in Catania, via Milano, n. 42a;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
– del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell’anzianità contributiva superiore a 41 anni e 6 mesi, comunicato con nota prot. n. 7741 in data 9 febbraio 2015, con decorrenza dal 1° settembre 2015;
– nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, ricercatore confermato presso la Clinica neurologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina, impugna il provvedimento in epigrafe, con cui l’Ateneo ha risolto, ai sensi dell’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008, il relativo rapporto di lavoro, pur non avendo la ricorrente ancora raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, sul solo presupposto della intervenuta maturazione di un’anzianità contributiva superiore a quarantuno anni e sei mesi.
In particolare, lamenta parte ricorrente l’illegittimità di tale provvedimento, sostanzialmente per violazione del citato comma 11 dell’art. 72 del d.l. n. 112/2008 e della relativa circolare al riguardo adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università nell’adunanza del 29 dicembre 2014, atteso che il potere discrezionale (ivi riconosciuto alla pubblica amministrazione) di disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con i propri dipendenti si applicherebbe ai dirigenti medici e del ruolo sanitario “non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età” (in tal senso, il citato comma 11), come già contestato dalla medesima ricorrente all’amministrazione resistente con istanza di revoca dell’impugnata risoluzione del 16 giugno 2015, mai riscontrata dall’Università.
Sostiene, poi, la ricorrente che tale risoluzione sarebbe stata disposta anche in assenza di una congrua motivazione idonea a giustificarne l’adozione.
L’Ateneo si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.
La Sezione con ordinanza n. 623/2015 accoglieva l’istanza cautelare, per l’effetto sospendendo gli atti impugnati.
Con successiva memoria depositata il 21 gennaio 2016, l’amministrazione universitaria eccepiva la tardività del ricorso proposto avverso il provvedimento di risoluzione, comunicato alla ricorrente per sua stessa ammissione il 9 febbraio 2015, in quanto notificato alla stessa amministrazione solo il 9 luglio 2015 e, dunque, ben oltre il termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm., nonché deduceva nel merito che la ricorrente quale “ricercatore confermato” non rientrasse tra le categorie escluse dalla normativa di cui al richiamato art. 72, comma 11.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2016 la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Deve essere, innanzi tutto, disattesa l’eccezione, formalmente sollevata dall’amministrazione resistente, di pretesa irricevibilità del ricorso per tardività della notifica.
Al riguardo è, infatti, sufficiente rilevare come la presente controversia, avente ad oggetto la pretesa di parte ricorrente (ricercatore universitario) alla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’Università, attiene ad una posizione di diritto soggettivo azionata in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che può, pertanto, esser fatta valere, per pacifica giurisprudenza, entro il relativo termine prescrizionale (in generale, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4368/2009).
L’impugnato atto di risoluzione non ha, infatti, natura di provvedimento amministrativo ma di atto paritetico (non soggetto, quindi, ad impugnazione nel termine di decadenza), in quanto adottato dall’Ateneo non già nell’esercizio di una potestà pubblica, bensì di quell’ampia facoltà di risoluzione del rapporto attribuita dal citato art. 72, comma 11, alla pubblica amministrazione nella sua qualità di datore di lavoro.
Passando, dunque, ad esaminare il merito della controversia, il ricorso risulta fondato.
Il citato comma 11 dell’art. 72 del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 – come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 – nel prevedere che le pubbliche amministrazioni possano “con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi … a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento … risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale”, espressamente chiarisce come tale disposizione (oltre a non applicarsi al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale) si applichi, invece, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario “non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età”.
Ne consegue, pertanto, come, la facoltà della pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro possa essere esercitata nei confronti dei dirigenti medici e sanitari non titolari di struttura complessa al raggiungimento del requisito dell’anzianità retributiva, solo all’ulteriore condizione che essi abbiano superato detto limite di età.
Orbene, risulta in atti – nonché è incontestato tra le parti – che la ricorrente, nata il 14 gennaio 1953, al 1° settembre 2015 ancora non avesse compiuto il sessantacinquesimo anno di età (e tutt’ora sia al di sotto di tale limite), con conseguente illegittimità dell’impugnato atto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto sotto tale motivo di doglianza (con assorbimento dei profili di gravame che non sono stati oggetto di specifica disamina) e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere conseguentemente annullato.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
Condanna l’Università degli Studi di Messina alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Bruno, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)