Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 9 febbraio 2018, n. 316
Gara pubblica in materia di appalti-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
N. 00316/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2014, proposto da:
Research Consorzio Stabile Società Consortile Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Iudica in Catania, via Umberto, n. 303;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti di
Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C. – Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 67060 del 27 dicembre 2013, notificato in pari data, a firma del Direttore Generale dell’Università di Messina, riguardante l’esclusione del ricorrente dalla gara d’appalto per la ristrutturazione degli edifici della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. in località Papardo;
– del Bando di Gara e del Disciplinare della Procedura e Norme Contrattuali;
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria o definitiva adottato dall’amministrazione appaltante, anche se mai comunicato, né altrimenti conosciuto;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, con particolare riferimento ai verbali di gara e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente – partecipante alla gara indetta dall’Università degli Studi di Messina per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. in località Papardo – impugna i provvedimenti in epigrafe di esclusione dalla relativa procedura e di aggiudicazione della stessa in favore della controinteressata società cooperativa, chiedendone l’annullamento.
Si costituiva in giudizio l’ateneo resistente, sostenendo la legittimità dei gravati provvedimenti.
La Sezione, con ordinanza n. 129/2014, respingeva la domanda di sospensione cautelare.
La società ricorrente, con successiva memoria depositata il 21 dicembre 2017, dichiarava di non aver più interesse alla decisione del ricorso, considerato che la procedura si sarebbe da tempo conclusa ed i relativi lavori ormai eseguiti.
All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2018 la causa veniva, quindi, trattata e trattenuta in decisione.
In ragione della dichiarazione resa da parte ricorrente e del conseguente venir meno di ogni interesse di quest’ultima alla definizione nel merito del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm..
Sussistono giusti motivi, atteso il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 09/02/2018