In forza dell’art. 29, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che sono diventati ricercatori a tempo determinato con la “Legge Moratti” (art. 1, comma 14, legge 4 novembre 2005, n. 230), devono considerarsi inclusi nella platea dei soggetti aventi titolo a partecipare alle procedure pubbliche di selezione di cui all’ art. 24, comma 3, lettera b), della c.d. “Legge Gelmini”.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 9 ottobre 2017, n. 2368
Procedura di reclutamento Ricercatore-Equiparazione
N. 02368/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02276/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2276 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Barbaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, via [#OMISSIS#] Settimo, 3;
contro
Università degli Studi di Messina, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Messina n. 1307 del 15 giugno 2016, pubblicato sul sito dell’Ateneo il 24.6.2016, sulla G.U.R.I. serie concorsi n. 50 del 24 giugno 2016, con il quale sono state indette le “Procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di n. 17 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010”;
– del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato” adottato dall’Università di Messina con decreto rettorale n. 1819 del 1.9.2015;
– delle delibere dei Consigli di Dipartimento della stessa Università con cui è stata richiesta l’attivazione delle selezioni ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010;
– della delibera del C.d.A. dell’Università di Messina del 12.5.2016, citata nel preambolo del decreto rettorale n. 1307 del 15 giugno 2016, di individuazione dei settori disciplinari per i quali risulta prioritario dare avvio alla procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
– del provvedimento dell’Università di Messina (non conosciuto dalla ricorrente) con cui è stato approvato il procedimento di inoltro telematico delle domande di partecipazione, nella parte in cui non consente l’inoltro della domanda in via telematica se il candidato non dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca;
– della nota del Rettore prot. n. 55506 del 16.9.2016 in riscontro alle osservazioni prodotte dalla ricorrente;
– nonché, ove occorra, della nota del Direttore Generale della Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario del MIUR prot. n. 2330 del 23.4.2011 avente ad oggetto l’applicazione degli artt. 18, 22, 24 e 29 della legge n. 240 del 2010;
– nonché affinché si ordini all’Università degli studi di Messina di ammettere la ricorrente alla procedura selettiva indetta con il sopracitato D.R. n. 1307 del 2016, con specifico riguardo alla selezione relativa al S.C. 10/I1 – S.S.D. L-LIN/07 (Lingua e traduzione – lingua spagnola);
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– del provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva di cui al decreto rettorale n. 2050 del 5.10.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il 24 giugno 2016, sul portale internet dell’Università degli Studi di Messina e sulla GURI, serie concorsi n. 50, è stato pubblicato il Decreto Rettorale n. 1307 del 15 giugno 2016, con il quale sono state indette le “Procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di n. 17 (diciassette) contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno – ai sensi dell’art. 24 – 3° comma – lettera b) – della legge n. 240 del 30 dicembre 2010”.
L’art. 2 del D.R. n. 1307/2016 indica come requisito essenziale di partecipazione alla procedura selettiva il possesso del dottorato di ricerca o di un titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero. Il successivo art. 3, comma 6, precisa che nella domanda si deve dichiarare, tra l’altro, il possesso del dottorato (comma 6, lett. j). L’articolo 4 del D.R. n. 1307/2016 disciplina la procedura di esclusione.
Il Regolamento approvato con D.R. n. 1819/2015 all’art.8 (intitolato “Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva ed incompatibilità”) inserisce il possesso del dottorato di ricerca o di titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero tra i requisiti di ammissione. Nel successivo comma 2 dell’art. 17 contiene una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 29, comma 13, della L. n. 240/2010.
2. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] espone:
a) di avere conseguito il diploma di laurea in Lingue e Letterature Straniere e Moderne presso l’Università di Messina il 27 luglio 2003 e, successivamente, di avere frequentato, in Spagna, un corso biennale di Dottorato che l’ha abilitata e formata alla ricerca (abilitazione conseguita il 10 ottobre 2006);
b) che, a seguito di procedura selettiva, indetta dall’Università degli Studi di Messina ai sensi dell’art. 1, comma 14 della l. 4 novembre 2005 n. 230, in data 30 dicembre 2010, in data 30 dicembre 2010, ha stipulato col Rettore un contratto individuale di lavoro per lo svolgimento dell’attività di Ricercatore a tempo determinato, a regime di impegno a tempo pieno per il SSD (Settore Scientifico Disciplinare) L-LIN/07 “Lingua e Traduzione Lingua Spagnola”, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo di Messina;
c) che la durata del suddetto contratto è stata triennale, con decorrenza dal 30 dicembre 2010 e scadenza il 29 dicembre 2013.
d) a seguito di valutazione positiva, il contratto, alla scadenza del primo triennio, è stato rinnovato, di anno in anno, sino al 30 dicembre 2016.
La ricorrente fa altresì presente di avere impugnato innanzi al Tar del Lazio gli atti della procedura indicati in epigrafe nonché con ricorso per motivi aggiunti, la sua esclusione dalla predetta procedura e che, con ordinanza n. 10923 del 4 novembre 2016, il T.A.R. per il Lazio (Sezione Terza) ha dichiarato la propria incompetenza in favore di questo Tribunale.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente riassume innanzi a questo Tribunale il suddetto giudizio deducendo che i provvedimenti indicati in epigrafe sarebbero illegittimi perché non le consentirebbero, in quanto ricercatrice ex art. 1, comma 14, della L. n. 230/2005 (“Moratti”), priva del titolo di dottore di ricerca, di partecipare alla selezione per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 5, L. 30 dicembre 2010 n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. 30 dicembre 2010 n. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 14, L. 14 novembre 2005 n. 230. Violazione dell’art. 1 L. n. 241/1990 e dei principi del legittimo affidamento, della ragionevolezza e della massima partecipazione alle procedure concorsuali. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. 3 luglio 1998 n. 210. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste.
2. Violazione della nota del MIUR n. 2330 del 20 aprile 2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 l. 30 novembre 1989 n. 398. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste e per contrasto coi provvedimenti adottati dall’Ateneo resistente.
3. Violazione a falsa applicazione del Decreto del MIUR 8 febbraio 2013 n. 45. “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste.
4. Violazione dell’art. 23 dello Statuto dell’Ateneo (da ultimo modificato con Decreto Rettorale n. 3429 del 30 dicembre 2014). Violazione dell’art. 5 del “Regolamento del Dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Messina” (da ultimo modificato con Decreto Rettorale n. 1015 del 3 maggio 2016). Violazione dell’art. 3 del “Regolamento didattico di Ateneo” (da ultimo modificato con Decreto Rettorale n.1636 del 22 luglio 2015). Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste.
5. Violazione del D.R. n. 1307/2016 e del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato” (adottato col su indicato D.R. n. 1819/2015). Violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990 e dall’art. 24, comma 2, della l. n. 240/2010. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste.
6. Reiterazione dei vizi dedotti nei motivi che precedono. Illegittimità derivata e conseguenziale. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei pre-supposti. Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 29 L. 30 dicembre 2010 n. 240. Eccesso di potere per travisamento e per contraddittorietà. Violazione della nota del MIUR prot. n. 2330 del 20 aprile 2011.
7. Violazione delle norme e dei principi indicati nei motivi precedenti.
8. Illegittimità costituzionale dell’art. 24 e dell’art. 29 L. n. 240/2010 per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
La ricorrente premette che, per effetto della riforma “Moratti” (L. n. 230/2005), confermata dalla “Legge [#OMISSIS#]” (L. n. 240/2010), la figura del ricercatore a tempo indeterminato è stata abolita (si tratta di un ruolo ad esaurimento) e dunque il ricercatore universitario è, ormai, solo a tempo determinato. Ciò premesso, assume che:
– in forza delle norme vigenti (e segnatamente degli artt. 24, comma 3, lett. b) e 29, comma 5 della L. n. 240/2010), i ricercatori “Moratti” avrebbero titolo a partecipare alle procedure comparative per la stipula dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010 (ricercatori “[#OMISSIS#]”), anche se (come la ricorrente) non sono muniti del titolo di dottore di ricerca;
– nella nota del MIUR n. 2330 del 20 aprile 2011 (espressamente citata nel preambolo del D.R. n. 1307/2016 impugnato) si legge: “I contratti in scadenza stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005 possono essere rinnovati nei limiti di quanto previsto dai contratti stessi. A tale proposito si rammenta che con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti in parola possono essere altresì stipulati i contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e che, a tale scopo, la durata dei contratti di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell’ambito di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borse post-dottorato ex art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni e borse conferiti da atenei stranieri”;
– visto dunque che, secondo il MIUR, la durata dei contratti per i ricercatori “Moratti” può essere cumulata con i periodi di attività svolta nell’ambito degli assegni di ricerca o di borse post-dottorato, sussisterebbe una piena assimilazione dei ricercatori “Moratti” ai beneficiari degli assegni di ricerca e, soprattutto, di titolari di borse di studio post-dottorato; il che, peraltro, verrebbe confermato dallo stesso “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato” (adottato con D.R. n. 1819 del 1° settembre 2015) e dal D.R. n. 1307 con il quale è stata indetta la procedura selettiva in questione.
A sostegno della sua tesi la ricorrente evidenzia, inoltre, che dal quadro normativo di riferimento e dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Università di Messina si evincerebbe chiaramente che i ricercatori a tempo determinato concorrono alla formazione dei dottori di ricerca, fanno parte del corpo docente e svolgono attività di ricerca ed attività didattica (inclusa quella relativa al corso per il conseguimento del dottorato di ricerca). Conseguentemente deduce che l’interpretazione del dato normativo offerta dall’Amministrazione (secondo la quale i ricercatori “Moratti”, privi del titolo di dottore di ricerca, non potrebbero partecipare alle procedure selettive volte alla stipula di un contratto ex art. 24, comma 3, lett.b, della L. n. 240/2010) contrasterebbe apertamente coi principi di ragionevolezza, proporzionalità, di legalità e buon andamento della P.A.
In subordine, ove si ritenesse che la corretta interpretazione delle norme indicate in epigrafe sia quella dell’Ateneo di Messina, la ricorrente chiede a questo Tribunale di sollevare la questione di costituzionalità degli articoli 24 e 29 della L. n. 240/2010, in relazione all’art. 3 della Costituzione.
3. – Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati si sono costituiti, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, l’Università di Messina e il M.I.U.R.
4. – Con decreto presidenziale del 30/11/2016 n. 895 è stata rigettata l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.
Con ordinanza del 15/12/2016 n. 965, la Sezione ha accolto la domanda cautelare della ricorrente al solo fine di consentirne l’ammissione, con riserva all’esito del ricorso, alla procedura di valutazione comparativa.
5. – Con memoria depositata in data 8 maggio 2017, le riesistenti Amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in epigrafe per non essere lo stesso stato notificato ad almeno uno dei controinteressati. Con memoria depositata il 18 maggio 2017 la ricorrente, oltre a replicare alla suddetta eccezione, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
6. – Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7.1. – Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso in epigrafe sollevata dalla Difesa erariale per rilevarne l’infondatezza.
Infatti, in caso d’impugnazione di un bando di concorso ovvero di procedura equivalente quale quella in esame, non sussistono soggetti controinteressati, ovvero soggetti che ricavino da esso un beneficio diretto ed immediato, fintantoché non intervenga, in corso di causa, l’atto di approvazione della graduatoria finale (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2012, n. 5694; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 24/09/2015, n. 903) come, nella specie, non ancora avvenuto.
7.2. – Venendo al merito del gravame, osserva il Collegio che l’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230 (c.d. “Legge Moratti) disponeva che “per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa, le Università, previo espletamento di procedure disciplinate con i propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, (…) ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica valutata secondo procedura stabilite dall’Università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni (…) ”.
Dunque requisito per la partecipazione alla “valutazione comparativa”, volta ad individuare un ricercatore a tempo determinato, era il possesso del “titolo di dottore di ricerca” ovvero della” laurea specialistica e magistrale”. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, pertanto, non costituiva requisito indefettibile per la partecipazione alla “valutazione comparativa”, volta ad individua re un ricercatore a tempo determinato, perché vi si poteva essere ammessi col possesso della” laurea specialistica e magistrale.” Di conseguenza, i contratti di cui all’art. 1, comma 14 della l. n. 230/2005 potevano essere stipulati anche con soggetti privi del dottorato di ricerca.
Il comma 14 dell’art. 1 della l. n. 230/2005 è stato, poi, abrogato dall’art. 29, comma 11, lett. c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (c.d. “Legge [#OMISSIS#]”).
L’art. 24 della citata legge n. 240/2010 (“Legge [#OMISSIS#]”), rubricato “Ricercatori a tempo determinato” disciplina le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, che divide in ricercatori junior (art. 24, comma 3, lett. a) e ricercatori senior (art. 24, comma 3, lett. b).
La norma anzidetta al comma 2 dispone che “I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione (…) e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente (…);
c) (…).”
Al comma 3, soggiunge:
“I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.”
L’art. 29 dell’anzidetta L. n. 240/2010, rubricato “Norme transitorie e finali”, contiene la disciplina transitoria, dettando, all’uopo, una norma speciale per i ricercatori “Moratti”, valevole per i contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. b).
Include, inoltre, una disposizione di ordine generale, con efficacia temporale limitata, applicabile a tutte le procedure selettive di cui al precedente art. 24.
La prima – contenuta nel comma 5, è dedicata ai ricercatori ex art. 1, comma 14, della L. n. 230/2005 (ricercatore “Moratti”) e riguardante i contratti di cui all’art. 24, comma 3 lett. b) (c.d. “ricercatore senior”) – prevede che “ I contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera b, possono essere stipulati con le modalità previste dal medesimo articolo anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della citata legge n. 230 del 2005”.
In base alla seconda – contenuta nel 13 comma e riguardante tutte le procedure selettive disciplinate dall’art. 24 “Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all’articolo 24”.
Ciò posto, rileva il Collegio che mentre la norma transitoria contenuta nel comma 13 del citato art. 29 ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2015 (atteso che detta scadenza è espressamente prevista dalla disposizione medesima), quella contenuta nel comma 5 del medesimo articolo non è soggetta ad alcun limite di ordine temporale.
Ne consegue che, in forza dell’art. 29, comma 5 della L. n. 240/2010, coloro che sono diventati ricercatori a tempo determinato con la “Legge Moratti” (art. 1, comma 14°l. n. 230/2005), devono considerarsi inclusi nella platea dei soggetti aventi titolo a partecipare alle procedure pubbliche di selezione di cui al citato art. 24, comma 3, lettera b).
8. – Nel caso di specie non è contestato in punto di fatto che la ricorrente ha usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della citata Legge n. 230 del 2005 in quanto, a seguito di procedura selettiva, indetta dall’Università degli Studi di Messina ai sensi dell’art. 1, comma 14 della l. 4 novembre 2005 n. 230, in data 30 dicembre 2010, in data 30 dicembre 2010, ha stipulato col Rettore un contratto individuale di lavoro per lo svolgimento dell’attività di Ricercatore a tempo determinato, a regime di impegno a tempo pieno per il SSD (Settore Scientifico Disciplinare) L-LIN/07 “Lingua e Traduzione Lingua Spagnola”, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo di Messina (contratto di durata triennale poi rinnovato, di anno in anno, sino al 30 dicembre 2016).
Pertanto l’Ateneo Messinese non avrebbe potuto limitare la partecipazione della ricorrente alla procedura in questione né disporne l’esclusione proprio in virtù della citata disposizione transitoria contenuta nell’art. 29, comma 5, della L. n. 240/2010, la cui violazione, assorbita ogni altra censura, porta ad accogliere il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
9. – Le spese seguono la soccombenza e son liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), accoglie il ricorso principale e quello per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Messina al pagamento delle spese de presente giudizio che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 09/10/2017