TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 1 marzo 2018, n. 481

Diritto alla corresponsione sia dell’ indennità per strutture specialistiche e dell’indennità di dirigenza medica prevista dall’art. 46 del d.p.r. 25 giugno 1983, n. 348, come integrato dall’art.1 del d.p.r. 13 maggio 1987, n. 228-Verificazione

Data Documento: 2018-03-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Verificazione 

Contenuto sentenza

N. 00481/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01297/1990 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 1990, proposto da: 
D'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Monforte, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42/a; 
contro
– Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– Ministero dell’Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in persona del legale rappresentante pro tempore; 
– Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, alla Via Vecchia Ognina n 149; 
per l’accertamento
– del diritto alla corresponsione sia dell’ indennità per strutture specialistiche e dell’indennità di dirigenza medica prevista dall’art. 46 del DPR 348/1983, come integrato dall’art.1 del D.P.R. n. 228/1987, secondo gli scaglionamenti contrattuali stabiliti dall’art. 55 del citato D.P.R. n. 348/1983; sia della progressione sull’indennità per strutture specialistiche stabilite dall’art. 46 comma 4 D.P.R. n. 348/1983 a decorrere dal 1 gennaio 1983 sino al 31 dicembre 1985; sia, infine, dell’indennità professionale, dell’indennità specialistica e dell’indennità di dirigenza previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 270/1987 per i biologi inquadrati nel 10° livello a decorrere dal 1 gennaio 1986; 
– nonché per la condanna dell’Università resistente al pagamento delle somme conseguentemente dovute, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT sino al soddisfo ed interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti; 
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 483, del 15.2.2016, il Collegio adito testualmente statuiva quanto segue:
1. La ricorrente ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’accertamento del diritto indicato in epigrafe allegando, a tal fine, quanto segue:
– di essere stata dipendente dell’Università di Messina con la qualifica di funzionario tecnico di 8° livello statale, con la posizione funzionale ospedaliera di coadiutore biologo ex 11 ° livello dell’Accordo Nazionale Unico di lavoro 1974-1876 per il personale ospedaliero nonché con posizione funzionale USL coadiutore biologo 10° livello attribuita dall’Università ai sensi del D.P.R. n. 761/1979, del D.P.R. n. 348/1983 e del D.P.R. n. 270/1987 ; 
– di aver prestato servizio quale responsabile biologo dei laboratori di Microscopia Elettronica del Dipartimento di Patologia Umana del Policlinico Universitario di Messina;
– che con provvedimento del Consiglio di Dipartimento del 10 novembre 1987 veniva preposta alla direzione tecnica dei predetti laboratori;
– che l’art. 1 delle legge n. 200 del 1974 attribuiva a tutto il personale non medico universitario di ricovero e cura convenzionati, a decorrere dal 1 marzo 1974, un’indennità, non utile ai fini assistenziali e previdenziali, al fine di equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale non medico ospedaliero;
– che, quindi, l’Università resistente gli aveva riconosciuto, ai fini della indennità di cui al punto che precede, la qualifica statale rivestita corrispondente alla qualifica di coadiutore biologo dei ruoli speciali previsti dagli Accordi Nazionali Unici;
– che l’art. 31 del D.P.R. n. 761/1979 riconosceva in favore del al citato personale universitario una indennità, non utile ai fini assistenziali e previdenziali, al fine di equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale non medico ospedaliero;
– che l’Università resistente le stava erogando l’indennità di cui al citato art 31 prendendo provvisoriamente a parametro il trattamento economico di cui al D.P.R. n. 348/1983 e del D.P.R. n. 279/1987 per il 10° livello, in attesa di procedere all’applicazione definitiva del D.P.R. n. 348/1983 e del D.P.R. n. 270/1970, senza pregiudizio al [#OMISSIS#] trattamento economico definitivo;
– che infatti l’art. 46 del D.P.R. n. 348/1983 prevedeva la corresponsione, al personale medico, dell’indennità di dirigenza medica e di quella per strutture specialistiche;
– che il D.P.R. n. 228/1987 stabiliva all’art.1, con riferimento al citato ultimo art. 46, che al personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica delle USL competevano a decorrere dal 1 gennaio 1983, con lo scaglionamento previsto dal successivo art 55, l’indennità di dirigenza medica e di quella per strutture specialistiche nella identica misura annua lorda prevista per il personale medico nonché, dalla stessa decorrenza, la progressione sull’indennità specialistiche; 
– che il citato D.P.R. n. 270/1987 stabiliva che ai biologi, chimici e fisici inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11° competevano le indennità annue, fisse lorde, nelle misure ivi indicate;
– che l’Università di Messina non le aveva quindi corrisposto le indennità di cui all’art 46 D.P.R. n. 348/1983, come integrato dall’art.1 del D.P.R. n. 228/1987, dal 1.1.1083 al 31.12.1985, nonché le tre indennità previste dall’art. 51 dei D.P.R. 270/1987, a decorrere dal 1.1.1986, avendo viceversa corrisposto unicamente le indennità di cui all’art 31 del D.P.R. 761/1979 prendendo in considerazione il trattamento economico di cui al D.P.R. 348/1983 e 270/1987 per il coadiutore biologo del 10° livello.
2. In ragione di quanto esposto la ricorrente chiedeva quindi il pagamento sia dell’indennità di dirigenza, di struttura specialistica e professionale, previste dall’art 46 del DPR 348/1983, come integrato dall’art. 1 del DPR 228/1987, a decorrere dal 1 gennaio 1983 sino al 31.12.1985 nonché la progressione sull’indennità per strutture specialistiche stabilita dal comma 4 del citato art 46; sia le tre indennità (professionale, di dirigenza e di struttura specialistica) previste dall’l’art 51 del DPR 270/1987 a decorrere dal 1.1.1986. 
Il tutto oltre rivalutazione e, sulle somme rivalutate, gli interessi legali.
3. Con memoria depositata in data 19 gennaio 2015 la ricorrente deduceva altresì: 
– che sui ratei delle indennità maturati sino al 31.12.1994 erano dovuti sia gli interessi legali, sia la rivalutazione monetaria, mentre sui ratei successivi andava applicato l’art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n. 724.
4. Si costituivano unicamente le amministrazioni resistenti con deposito di memoria meramente formale.
5. Con ordinanza n. 753 del 12.3.2015 il Collegio adito stabiliva quanto segue:
“Rilevato che ai fini della decisione occorre acquisire, in applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo, dal Dipartimento di Patologia Umana del Policlino Universitario di Messina le seguenti informazioni: 1) relativamente alle indennità previste dall’art. 46 del D.P.R. 348/1983, come integrato dall’art.1 del D.P.R. n. 228/1987, se la ricorrente ha effettivamente prestato servizio dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1985 in qualità di biologo, atteso che la parte ha allegato sul punto tale circostanza e che tuttavia l’unico elemento introdotto sul punto è un cedolino paga del febbraio 1990 dal quale risulta assunta dalla data del 1.3.1971; 2) relativamente alle indennità professionale, specialistica e di dirigenza previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 270/1987 in favore dei biologi a decorre dal 1986, sino a quando la ricorrente ha prestato servizio nella suddetta qualità”. 
6. Con memoria documentale l’Università resistente adempiva a quanto richiesto allegando: 
– che la ricorrente era stata dipendente universitaria con la qualifica di Funzionario Tecnico, equiparata a Dirigente Biologo, avendo svolto la propria attività lavorativa presso il Dipartimento di Patologia Umana dal 1.3.1971 al 1.2.2004;
– che da un controllo effettuato presso i competenti Uffici era risultato che alla ricorrente erano stati corrisposti tutti gli emolumenti previsti, come da scheda allegata (foglio di calcolo a mano non firmato);
– di non avere più la disponibilità dei cedolini paga della ricorrente dal 1983 al 1985;
7. Con memoria depositata in data 18 settembre 2015 la ricorrente ribadiva che:
– la documentazione prodotta dall’Università resistente non era idonea a provare l’avvenuto pagamento delle indennità richieste atteso che nelle note rispettivamente nn. 32036 e 31444 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria era stato affermato solo genericamente che “dalla documentazione esaminata risulta essere stato corrisposto quanto dovuto” senza alcuna allegazione e deposito di documentazione avente valore probatorio, tenuto conto altresì che la scheda riassuntiva allegata alla nota 14417 non conteneva alcuna indicazione dell’Ufficio dalla quale proveniva, oltre ad essere carente di sottoscrizione;
– che non erano stati prodotti i cedolini relativi dal 1983 al 1985, perché non più in possesso, né quelli fino al 1990 ed agli anni successivi;
– che ad una sua collega (Dott.ssa Amato) nella stessa identica situazione, era stata invece corrisposta nel cedolino di gennaio del 1990 l’indennità richiesta con interessi e rivalutazione, tanto che l’assegno regionale aumentava da lire 425.000 a lire 600.835, aumento viceversa non corrisposto alla stessa;
– che le indennità richieste erano state già riconosciute in favore di altri colleghi con sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1047 del 21.4.1989;
8. Infine, con memoria depositata in data 3.12.2015, aggiungeva la ricorrente:
– di aver appreso, a seguito della documentazione depositata dall’Università di Messina, che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 1990, successiva alla presentazione del ricorso introduttivo, l’Università aveva autorizzato la corresponsione ex D.P.R. n. 348/1983 a 18 funzionari tecnici, ivi compresa la ricorrente, dell’ indennità per le strutture specialistiche e dell’ indennità di dirigenza medica prevista dall’art. 46 del citato DPR, come integrato dall’art. 1 del DPR 228/1987, secondo gli scaglionamenti contrattuali stabiliti dal successivo art. 55, nonché riconosciuta la progressione sull’indennità per strutture specialistiche stabilita dall’art. 46, comma quarto, a decorrere dal 1 gennaio 1983 sino al 31 dicembre 1985, senza però rivalutazione e interessi;
– che viceversa alcuna delibera si era interessata dell’indennità professionale, dell’indennità specialistica e dell’indennità di dirigenza previste dall’art. 51 del DPR 270/1987 per i biologi inquadrati nel 10°livello a decorrere dal 1 gennaio 1986.
9. All’udienza del 13 gennaio 2016 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Il ricorso deve essere accolto, allo stato, limitatamente alla domanda di accertamento della debenza in punto di “an debeatur” delle indennità di cui al D.P.R. n. 348/1983 ed al D.P.R. n. 270/1987.
In tal senso depongono, infatti, i seguenti elementi:
a) in via generale, il principio probatorio per cui incombe sul creditore unicamente l’onere probatorio di provare il titolo giuridico della pretesa avanzata, mentre viceversa è a carico del debitore l’onere di provare di aver adempiuto a quanto richiesto (cfr. sul punto i principi di diritto stabiliti da Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13533/2001, secondo la quale “Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”);
b) la circostanza che, nello specifico, la ricorrente ha provato processualmente la debenza in punto di “an debeatur” delle indennità richieste adducendo, oltre al dato normativo, l’esistenza di precedenti sentenze di questo stesso T.A.R. nonchè il dato letterale di cui alla delibera (in atti) del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina del 25.6.1990; mentre invece quest’ultima amministrazione si è limitata ad allegare genericamente in giudizio di aver già corrisposto quanto dovuto depositando a tal fine unicamente un mero foglio di calcolo scritto a mano su un “brogliaccio”e non sottoscritto. 
11. Ne consegue, quindi, che alla ricorrente deve essere alla stato quantomeno riconosciuto il diritto alla corresponsione (an debatura) delle indennità di cui al D.P.R. n. 348/1983 ed al D.P.R. n. 270/1987. 
12. Relativamente invece al quantum debeatur della pretesa azionata dalla ricorrente ritiene, viceversa, il Collegio adito di dover disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., finalizzata ad accertare se l’Università resistente, da un lato, abbia dato o meno concreta esecuzione a quanto disposto con la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 1990 relativamente alle indennità di cui al DPR n. 348/1983 e, dall’altro, se abbia altresì corrisposto alla ricorrente le tre predette indennità previste dall’art. 51 del DPR 270/1987, con conseguente quantificazione di quanto (ancora) dovuto ,ivi comprese rivalutazione e interessi come da domanda.
Alla verificazione provvederà il Consulente del Lavoro Dott. [#OMISSIS#] Mancuso, nato a Messina il 09/06/1965, residente in Messina alla Via Comunale 295/B Santo, tel 090/684535.
La verificazione avrà luogo in contraddittorio fra le parti, che dovranno essere all’uopo preavvisate almeno cinque giorni prima del giorno, dell’ora e del luogo di inizio delle operazioni.
L’Amministrazione resistente provvederà a consegnare al verificatore copia di tutti gli atti riguardanti la procedura de qua.
La verificazione avrà luogo entro il termine del 30.05.2016 e la relazione conclusiva dovrà essere depositata entro il termine del 31.07.2016 presso la Segreteria della Sezione, in cartaceo ed in copia informatica.
Unitamente alla relazione, il verificatore depositerà la propria nota spese relativa ai costi sostenuti ed ai compensi spettanti, redatta in conformità al D.P.R. 115/2002 ed al D.M. Giustizia 30.05.2002.
13. Per le ragioni esposte, quindi, è evidente che il pronunciamento definitivo vada rimesso all’esito dell’istruttoria contestualmente disposta.
14. Rinvia alla pubblica udienza del 21 settembre 2016, ore di [#OMISSIS#], per la prosecuzione del giudizio. Spese al definitivo”.
Successivamente, in data 30.1.2018, il nominato verificatore depositava la relazione tecnica richiesta.
Quindi, con memoria non motivata depositata in data 7.2.2018, il difensore della parte ricorrente avanzava istanza di rinvio del giudizio.
All’udienza del 21.2.2018 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione, previa conferma orale della richiesta di istanza di rinvio del giudizio da parte del difensore della parte ricorrente motivata con riferimento all’asserita necessità di contestare in parte le conclusioni raggiunte dal verificatore, non avendo avuto possibilità di contraddire.
DIRITTO
Il ricorso deve essere definitivamente accolto anche in punto di quantum debeatur.
In limine litis, tuttavia, occorre dare atto del rigetto dell’istanza di rinvio del giudizio avanzata dal difensore dei ricorrenti.
In tal senso, infatti, ritiene il collegio adito di dover valorizzare i seguenti elementi:
a) la circostanza che in allegato alla perizia del verificatore vi è già un verbale di contraddittorio tra le parti e quest’ultimo (allegato n.5);
b) l’elemento distintivo scolpito nel differente regime tra il contraddittorio tecnico previsto in punto di consulenza tecnica dall’art.67 e quello, invero non statuito come diritto, per la verificazione dal precedente art. 66;
c) infine, la considerazione che in sede di udienza il difensore di parte ricorrente (rectius, il sostituto di quest’ultimo, delegato per l’udienza) non è stato in grado di introdurre oralmente neanche un principio di argomentazione in ordine ai punti della relazione peritale da contestare.
Attesa la risalenza del presente giudizio, ma soprattutto gli elementi indicai, si ritiene quindi di non poter accogliere l’istanza di rinvio avanzata.
Ciò detto, considerato quanto già statuito dalla citata sentenza “parziale” in ordine al positivo accertamento dell’an debeatur della pretesa, occorre nella presente sede unicamente quantificarne l’importo.
In tal senso, quindi, risolutive sono le conclusioni raggiunte nella relazione peritale dal nominato verificatore, nella parte in cui testualmente stabilisce quanto segue: “il “quantum” da corrispondere costituito da quota capitale oltre interessi e rivalutazione monetaria alla data del 31/01/2018 è pari ad € 27.712,98”.
In definitiva, atteso quanto accertato dal verificatore, il ricorso deve essere accolto perché fondato, con conseguente condanna dall’Università resistente al pagamento di € 27.712,98, oltre interessi dalla data di deposito della sentenza.
Inoltre, quanto alle spese di lite, l’Università resistente deve essere altresì condannata al pagamento delle stesse in favore della parte ricorrente – liquidate come in dispositivo – in base al principio generale della soccombenza, oltre a quelle di verificazione (come liquidate con separato provvedimento).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie perché fondato e, previo positivo accertamento del titolo giuridico della pretesa azionata, condanna l’Università resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 27.712,98, oltre interessi dalla data di deposito della sentenza sino al soddisfo.
Condanna altresì l’Università resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che quantifica in complessivi euro 1.700,00 (millesettecento/00), oltre accessori.
Pone, infine, le spese di verificazione – come liquidate con separato provvedimento – a carico dell’Università resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] Elefante, Referendario, Estensore
Pubblicato il 01/03/2018