TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 12 dicembre 2016, n. 3219

Progressione verticale nel sistema di classificazione

Data Documento: 2016-12-12
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 03219/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02789/2002 REG.RIC.
N. 02791/2002 REG.RIC.
N. 02799/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2789 del 2002, proposto da: 
La Rosa [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. RZZFNN65H19F158A, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Basile sito in Catania, alla Via Asilo S.[#OMISSIS#] n.74; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2791 del 2002, proposto da: 
[#OMISSIS#] Feminò, rappresentato e difeso dall’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. RZZFNN65H19F158A, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Basile sito in Catania, alla Via Asilo S. [#OMISSIS#] n. 74; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n.149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2799 del 2002, proposto da: 
Bonardi [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. RZZFNN65H19F158A, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n.149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione di Catania, sita in Catania, via Milano 42a;
per l’annullamento
– del D.D. n. 1620 di approvazione del regolamento dell’Università di Messina per la progressione verticale nel sistema di classificazione;
– del D.D. n. 1465 del direttore amministrativo dell’Università di Messina con cui è indetta la selezione per n. 58 posti della categoria D riservata al personale in atto collocato nella categoria C area amministrativa e dei relativi allegati;
– del D.R. n. 1734 del 27.12.200 di nomina della commissione selezionatrice;
– dei verbali della commissioni stessa del 27.12.2001 e del 7.1.2002;
– del D.D. n. 1513 del 6.5.2002, pubblicato il 7.5.2002 con cui sono state rese note le graduatorie finali;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e dei controinteressati;
Visto altresì il ricorso incidentale proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Vista la dichiarazione del difensore delle parti ricorrenti rilasciata all’udienza del 16.12.2015 di rinuncia ai ricorsi introduttivi non avendo le partì più interesse alla prosecuzione dei giudizi;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parti ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe deducendone l’illegittimità.
A sua volta la controinteressata ha proposto, in ciascun giudizio, ricorso incidentale.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio deducendo l’infondatezza dei ricorsi introduttivi.
All’udienza del 16.12.2015 il difensore delle ricorrenti dichiarava di rinunciare al ricorso non avendo i suoi assistiti più interesse.
Quindi, alla successiva udienza del 30.11.2016, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
In limine litis deve preliminarmente darsi conto della riunione dei ricorsi, di cui in epigrafe, in quanto connessi per motivi oggettivi.
Ciò premesso, tutti i ricorsi introduttivi devono essere dichiarati estinti ai sensi degli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm. , attesa la dichiarazione di rinuncia agli atti svolta in udienza dal difensore dei ricorrenti (peraltro confermativa di nota depositata in atti).
Ne consegue, altresì, che anche i connessi ricorsi incidentali sono diventati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), dichiara i ricorsi principali estinti per rinuncia nonché, per l’effetto, l’improcedibilità dei ricorsi incidentali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Elefante, Referendario, Estensore
Pubblicato il 12/12/2016