TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 12 settembre 2014, n. 2413

Dipendente Azienda ospedaliera universitaria-Indennità di equiparazione ex art. 31, d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761-Accesso documenti amministrativi

Data Documento: 2014-09-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’art 116, comma 4, c.p.a., sussiste in capo alla ricorrente un diritto ad accedere alle relative schede di equiparazione in relazione all’interesse diretto,concreto ed attuale, giuridicamente rilevante per l’ordinamento giuridico, a verificare la spettanza delle differenze retributive maturate e mai percepite.

Contenuto sentenza

N. 02413/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di Pace e [#OMISSIS#] Salvatore [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, corso delle Province, n. 247; 
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Università medesima in Catania, piazza Università, n. 2;
Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via [#OMISSIS#] Pantano, n. 87; 
per l’annullamento
– della nota prot. n. 4218 del 3 marzo 2014, notificata il 6 marzo successivo, con cui l’Università degli Studi di Catania ha rigettato l’istanza di accesso ai documenti amministrativi, formulata dalla ricorrente nei confronti sia dell’Università medesima che dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania e da ambedue le amministrazioni ricevuta il 3 febbraio 2014;
– del diniego tacito opposto da tale Azienda Ospedaliero Universitaria sulla medesima istanza, maturato il 5 marzo 2014;
e, per l’effetto, la condanna di entrambe le amministrazioni resistenti a consentire l’accesso, tramite ostensione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta in tale istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, alle dipendenze dell’Università degli Studi di Catania dal 27 dicembre 1976 ed in servizio presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania, con nota del 31 gennaio 2014 – nel premettere la spettanza dell’indennità di equiparazione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1971 e, quindi, l’interesse a quantificare le differenze retributive eventualmente maturate e mai percepite – con nota del 9 gennaio 2014, ricevuta da entrambe le amministrazioni resistenti il 3 febbraio successivo, avanzava istanza di accesso, rivolta all’Università ed all’Azienda Ospedaliero Universitaria, alle “schede di equiparazione” necessarie ai fini della relativa corresponsione.
L’Università riscontrava l’istanza con la nota impugnata, evidenziando la prescrizione del diritto al pagamento delle relative pretese retributive e l’avvenuta trasmissione degli atti richiesti all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania.
Alcun riscontro, invece, perveniva da tale Azienda Ospedaliera Universitaria, con conseguente formazione il 5 marzo 2014 del silenzio rigetto, di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.
La ricorrente, dunque, insorge proponendo, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., il ricorso in epigrafe, onde ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati e per l’effetto la condanna di ambedue le amministrazioni ricorrenti a consentire l’accesso alle citate schede di equiparazione.
Con memoria depositata il 22 maggio 2014, si è costituita in giudizio l’Università resistente, evidenziando l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’Università medesima per difetto di legittimazione passiva e/o estraneità ai fatti, essendo le schede in questione, invece, detenute dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania, titolare per legge dell’obbligo di corresponsione dell’indennità nei confronti dei propri dipendenti e, quindi, ove dovuta, anche nei confronti della ricorrente.
Si costituiva in giudizio anche tale Azienda Ospedaliera, eccependo anch’essa, con memoria depositata il 18 giugno 2014, la propria carenza di legittimazione passiva, essendole stata l’istanza trasmessa solo per conoscenza, nonché la genericità dell’istanza medesima, non essendo chiaro a quali atti e documenti si riferisse.
Alla camera di consiglio del 9 luglio 2014 il giudizio è stato trattato e trattenuto per la decisione.
Per quel che concerne, innanzi tutto, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate, per quanto di rispettivo interesse, dalle amministrazioni resistenti, osserva il Collegio che tali eccezioni non possano essere accolte, ritenendosi che su entrambe dette amministrazioni incomba l’obbligo di garantire alla ricorrente l’accesso alle schede in argomento, atteso che:
– l’art. 25, comma 2, della l. n. 241/1990 dispone che “La richiesta di accesso …deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”;
– per quel che riguarda l’Università, la ricorrente ha evidenziato come le schede in argomento siano state elaborate da un gruppo di lavoro costituito nell’ambito dell’Università medesima (in tal senso, la relazione tecnica trasmessa dall’Università con nota del 20 marzo 1999, prodotta in allegato al ricorso, nonché la memoria di costituzione dell’Università in termini di elaborazione congiunta);
– per quanto concerne, invece, l’Azienda Ospedaliero Universitaria, risulta in atti che l’istanza di accesso sia stata notificata a tale amministrazione non solo per conoscenza bensì anche “per quanto, eventualmente, di sua competenza”.
Passando, quindi, ad esaminare il merito del ricorso, ritiene il Collegio che esso sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Tralasciando ogni considerazione sull’effettiva spettanza in capo alla ricorrente dell’indennità di equiparazione prevista e disciplinata all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1971 – questione che non costituisce oggetto del presente giudizio – sussiste, infatti, un diritto della ricorrente ad accedere alle relative schede di equiparazione in relazione all’interesse diretto, concreto ed attuale, giuridicamente rilevante per l’ordinamento giuridico, a verificare, mediante l’esame di tali documenti, la spettanza delle differenze retributive eventualmente maturate e mai percepite, in vista della tutela, in tutte le possibili sedi, delle proprie ragioni.
L’ambito della richiesta di accesso, inoltre, è sufficientemente delimitato, avendo la ricorrente puntualmente individuato gli atti di suo interesse.
Priva di fondamento appare, infatti, la notazione dell’Azienda Policlinico Universitaria secondo cui non sarebbe chiaro a quali documenti la ricorrente si riferisse, risultando, invece, l’oggetto dell’istanza diffusamente indicato nel corpo dell’atto oltre che ben cristallizzato nel petitum.
Il Collegio ritiene, pertanto, che esistano i presupposti per accogliere il ricorso in epigrafe, annullando i provvedimenti impugnati e, per l’effetto, ordinare ad entrambe le amministrazione resistenti, ai sensi dell’art. 116, co. 4, cod. proc. amm., l’esibizione delle “schede di equiparazione” indicate nell’istanza avanzata dalla ricorrente, consentendone l’accesso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mediante visione e rilascio di copia (a spese dell’istante).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Università degli Studi di Catania e all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania l’esibizione dei documenti ivi precisati, nel termine e con le modalità parimenti ivi indicati.
Condanna entrambe le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)