TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 14 gennaio 2015, n. 72

Progressioni verticali di categori–Requisiti

Data Documento: 2015-01-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Gli incarichi latu sensu “politici” non possono essere valutati – seppur certamente apprezzabili dal punto di vista professionale – nelle sedi concorsuali alla stregua di quelli strettamente lavorativi, atteso che, a differenza di quest’ultimi, si tratta di conferimenti che vengono assegnati non già sulla base di criteri prioritariamente meritocratici, di tipo cioè cognitivo-oggettivo, ma in ragione preminente, se non esclusiva, di elementi fiduciari, aventi carattere soggettivo. Elemento delle fiduciarietà che, come è noto, esula assolutamente da qualsiasi procedura concorsuale e selettiva pubblica, basata invece su altri differenti parametri valutativi.

Contenuto sentenza

N. 00072/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 966 del 2009, proposto da: 
[#OMISSIS#] Pergolizzi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]’, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania alla Via Milano n. 42°; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
– [#OMISSIS#] Calabrese, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Ricca sito in Catania, alla Via Triesten. 28;
– [#OMISSIS#] Denaro, Salvatore [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
per l’annullamento:
1) del bando di concorso adottato dell’Università degli Studi di Messina di progressione verticale dei propri dipendenti, per la copertura di numero 42 posti categoria D, area amministrativa, adottato con decreto del Direttore amministrativo n. 3692 del 30 settembre 2008;
2) del decreto del Direttore amministrativo n. 4543, del 18 novembre 2008, con cui è stata istituita una commissione per il reclutamento del personale appartenente all’area amministrativa/amministrativo-gestionale dell’Università degli Studi di Messina di cui al suddetto bando concorsuale;
3) di tutti gli atti e verbali della commissione giudicatrice;
4) del Decreto Direttoriale n. 412, protocollo n. del 6 febbraio 2009, dell’Università degli Studi di Messina avente ad oggetto la declaratoria dei vincitori del predetto concorso;
5) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
nonché per il risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Messina e del controinteressato [#OMISSIS#] Calabrese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. [#OMISSIS#] Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente adiva l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe ed allegando, a tale fine, che in data 30 settembre 2008 era stato indetto dall’Università degli Studi di Messina, con Decreto Direttoriale n. 3692 del 30 settembre 2008, un concorso avente ad oggetto la progressione verticale dei propri dipendenti, per la copertura di n. 42 posti della categoria D, area amministrativa, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Università, del 9 agosto 2000, ed in attuazione altresì del Regolamento PEV dell’Università medesima n. 6 del 18 ottobre 2007.
Deduceva altresì il ricorrente di prestare servizio presso l’Università di Messina a tempo indeterminato sin dal 4 luglio 1989, e di essere inquadrato nella categoria C, area amministrativa, a decorrere dal 31 dicembre 2000; nonché di aver presentato domanda di partecipazione alla suddetta selezione mediante produzione di gli allegati richiesti dal bando.
Infine, che la commissione esaminatrice – istituita con decreto del Direttore amministrativo dell’Università degli Studi di Messina n. 4543 del 18 novembre 2008 – in sede di riunione preliminare del 19 novembre 2008 aveva stabilito i criteri e le modalità di svolgimento delle n. 2 prove (scritta e orale) e definito i criteri di massima per la valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato.
Quindi, a seguito dello svolgimento della prova scritta, che la suddetta Commissione si era riunita nuovamente per procedere alla valutazione dei titoli, come da verbale n. 7 del 1 dicembre 2008, assegnando al ricorrente il punteggio complessivo pari a 19,60: nello specifico, n. 4 punti per formazione certificata e pertinente; n. 7,60 punti per anzianità di servizio; n. 4 punti per incarichi istituzionali formalmente assegnati a firma del Rettore e/o del Direttore amministrativo; n.1 punto per pubblicazioni; ed infine n. 3 punti per diploma di scuola media superiore.
Tuttavia, evidenziava il ricorrente che così operando la Commissione non aveva però preso nella dovuta considerazione il rilevante arricchimento professionale dallo stesso acquisito a seguito dello svolgimento di numerose esperienze lavorative e professionali presso altre pubbliche amministrazioni.
Più in particolare, lamentava il ricorrente che non erano stati debitamente valorizzati i numerosi incarichi di carattere politico maturati a seguito delle altrettanto numerose nomine ricevute sia in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Meridionale delle Acque di Messina, per complessivi due anni; sia di Consigliere comunale del Comune di Messina, in via interrotta dal dicembre 2005 all’attualità; sia di Vice Presidente della I Commissione consiliare al bilancio, ai servizi sociali ed alla mobilità urbana, a decorrere dal gennaio 2006; sia infine la nomina a Presidente della II Commissione consiliare con delega alle società partecipate.
Tutto ciò nonostante avesse presentato due apposite istanze formali tendenti ad ottenere il riesame del punteggio assegnato con riferimento ai titoli: la commissione giudicatrice, infatti, confermava comunque il precedente punteggio attribuito di 19,60.
La stessa commissione giudicatrice, inoltre, in data 17 dicembre 2008, esaminava i candidati ammessi alla prova orale ed assegnava al termine di quest’ultima il punteggio finale (risultante dalla somma delle votazioni riportate in sede di valutazione di titoli, in sede di prova scritta ed orale). Seguiva quindi il Decreto n. 412 del 2009 del Direttore amministrativo dell’Università di approvazione degli atti della procedura e di nomina dei vincitori della selezione, a mezzo dei quali il ricorrente veniva collocato al 50º posto della graduatoria generale di merito, con attribuzione del punteggio finale complessivo di 56,10 (più precisamente: punti di 19,60 per la valutazione dei titoli; punti di 18 su 25 per la prova scritta; e infine punti 18,50 su 25 per la prova orale).
In ragione di quanto esposto in punto di fatto, il ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:
1) violazione dei criteri di cui all’allegato B del bando di concorso, concernenti le modalità di valutazione dei titoli, atteso che il suddetto allegato conferiva alla commissione giudicatrice la facoltà di assegnare ad ogni candidato, con riferimento alla voce “arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa”, il punteggio massimo di n. 5 punti mentre alcun punteggio era stato attribuito al riguardo pur avendo viceversa assunto il ricorrente numerosi incarichi e pur avendo preso parte a diverse attività formative. Illegittima doveva infatti ritenersi la motivazione addotta dalla commissione secondo la quale non rilevavano tali esperienze perché avanti natura politico-amministrativa;
2) Eccesso di potere, atteso che l’attribuzione dei rivendicati n. 5 punti avrebbe invece comportato l’attribuzione del punteggio complessivo di 61,10 ed una conseguente collocazione al posto n. 33 della graduatoria. Evidenziava infatti che era necessario distinguere, all’interno dei titoli culturali, tra gli incarichi istituzionali formalmente assegnati dal Rettore o dal Direttore amministrativo, nonché incarichi formalmente documentati afferenti al servizio prestato presso l’Università di Messina, rientranti nel quinto riquadro dei titoli di cui al bando ed all’allegato, rispetto a quelli afferenti invece all’arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa, ivi compresa l’attività istituzionale prestata in altre pubbliche amministrazioni, di cui al secondo riquadro dei titoli richiesti.
In conclusione, chiedeva il ricorrente l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento del danno conseguentemente subito.
Si costituiva in giudizio innanzitutto il controinteressato [#OMISSIS#] Calabrese, il quale deduceva ex adverso quanto segue:
1) l’inammissibilità del ricorso limitatamente alla parte in cui era stato impugnato il bando concorsuale, atteso che quest’ultimo in realtà non era stato oggetto in realtà di alcuna doglianza;
2) l’infondatezza nel merito del ricorso, atteso che assegnazione dei punti in merito alla voce “arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa” non era vincolata a parametri fissi ma conseguenza, piuttosto, di una valutazione discrezionale riservata esclusivamente alla commissione concorsuale;
3) infine, sempre nel merito, che quelle dedotte dal ricorrente erano attività che nulla avevano a che fare con l’esperienza lavorativa mentre i titoli appartenenti allo stesso ricorrente, di tipo anche formativo, erano stati viceversa valutati dalla commissione sotto altra voce.
Si costituiva altresì in giudizio l’amministrazione universitaria resistente deducendo l’infondatezza del ricorso nel merito.
All’udienza del 17 dicembre 2014, come in verbale, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, a i sensi dell’art. 74 c.p.a., deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
2. Ai fini del decidere, infatti, è sufficiente far rilevare che gli incarichi indicati rispettivamente a pagina 5 e 10 del ricorso introduttivo devono essere astrattamente suddivisi in due categorie:
1) da un parte vi sono infatti quelli indicati a pagina n. 5 del ricorso, che in quanto aventi natura strettamente politica non sono stati correttamente valutati dalla Commissione giudicatrice. Sul punto si evidenzia che gli incarichi latu sensu “politici” non possono essere valutati – seppur certamente apprezzabili dal punto di vista professionale – nelle sedi concorsuali alla stregua di quelli strettamente lavorativi atteso che a differenza di quest’ultimi si tratta di conferimenti che vengono assegnati non già sulla base di criteri prioritariamente meritocratici, di tipo cioè cognitivo-oggettivo, ma in ragione preminente, se non esclusiva, di elementi fiduciari, aventi carattere soggettivo. Elemento delle fiduciarietà che, come è noto, esula assolutamente da qualsiasi procedura concorsuale e selettiva pubblica, basata invece su altri differenti parametri valutativi;
2) dall’altro, quelli in parte diversi ed ulteriori di cui a pagina n. 10 del ricorso (al netto cioè dei citati incarichi politici), che invece sono stati già valutati dalla Commissione nell’ambito della voce “incarichi istituzionali formalmente assegnati a firma del rettore e/o del Direttore Amministrativo” con assegnazione del massimo del punteggio ivi previsto di punti n. 4.
3. Ne consegue, in definitiva, che per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
4. Atteso l’esito del giudizio, il ricorrente deve essere conseguentemente condannato al pagamento delle spese di lite in favore sia dell’amministrazione, sia del controinteressato, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente e del controinteressato che liquida in complessivi euro 1.000,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] Elefante, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)