TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 256

Progressione verticale nel sistema di classificazione-Ricorso improcedibile per carenza di interesse

Data Documento: 2016-01-28
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00256/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02800/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 2800 del 2002, proposto da: 
Calello [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Basile sito in Catania, alla Via Asilo S.[#OMISSIS#] n. 74; 
contro
Universita’ degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#]; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Monforte, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a; 
per l’annullamento
– del D.D. n. 1620 di approvazione del regolamento dell’Università di Messina per la progressione verticale nel sistema di classificazione;
– del D.D. n. 1465 del direttore amministrativo dell’Università di Messina, con il quale veniva indetta la selezione per n. 58 posti della categoria D riservata al personale in atto collocato nella categoria C area amministrativa e dei relativi allegati;
– del D.R. n. 1734 del 27.12.200 di nomina della commissione esaminatrice;
– dei verbali della commissione esaminatrice datati rispettivamente 27.12.2001 e 7.1.2002;
– del D.D. n. 1513 del 6.5.2002, pubblicato il 7.5.2002, con cui sono state rese note le graduatorie finali;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Messina e della contro interessata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Vista la nota del 16.12.2015 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe ed allegando, a tal fine, diversi profili di illegittimità.
2. Si costituivano in giudizio l’amministrazione resistente e la controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
3. All’udienza del 16.12.2015 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione previo deposito, da parte del difensore della ricorrente, di nota con la quale dichiarava, in sostanza, che la sua assistita non aveva più interesse al ricorso.
L’amministrazione resistente nulla eccepiva sul punto.
DIRITTO
5. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come previsto dall’art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a., atteso quanto dichiarato dal difensore della parte ricorrente.
6. Quanto alle spese di lite, il Collegio adito ritiene che il complessivo svolgimento della vicenda in esame deponga nel senso della compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Elefante, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)