N. 00257/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02804/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2804 del 2002, proposto da:
Mondello [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Basile sito in Catania, alla Via Asilo S.[#OMISSIS#] n. 74;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento
– del D.D. n. 1620 di approvazione del regolamento dell’Università di Messina per la progressione verticale nel sistema di classificazione;
– del D.D. n. 287/bibl. del 26.11.2001 del Direttore amministrativo dell’Università di Messina con il quale veniva indetta la selezione per 9 posti della categoria D riservata al personale collocato nella categoria C, area biblioteche, e dei relativi allegati;
– del DR n. 1734 del 27.12.2001 di nomina della commissione selezionatrice;
– dei verbali della commissione stessa datati rispettivamente 27.12.2001 e 7.1.2002;
– della relazione finale del gruppo di lavoro del 13.2.2002 di attribuzione dei punteggi;
– della successiva graduatoria pubblicata il 20.5.2002;
– nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Messina;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto altresì l’art. 74 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe ed allegando, a tal fine, molteplici profili di illegittimità.
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente deducendo, ex adverso, l’infondatezza del ricorso introduttivo.
3. Il Collegio, con ordinanza n. 992/2015 del 8 aprile 2015 2014, disponeva quanto segue: “Considerato che con gli atti introduttivi dei presenti giudizi riuniti i ricorrenti hanno dedotto, tra i molti, anche profili di illegittimità della procedura concorsuale che possono eventualmente incidere – impregiudicata ogni decisione – in via astratta su tutta la procedura concorsuale;
Ritenuto, quindi, che occorre valutare la corretta instaurazione del contraddittorio con riferimento a tutti coloro i cui nominativi risultano essere stati inseriti nella graduatoria di cui in epigrafe in posizione precedente, di volta in volta, a ciascun rispettivo ricorrente; Considerato, viceversa, che i ricorsi introduttivi risultano essere stati notificati solo ad uno/due dei citati soggetti controinteressati; Ritenuto, pertanto, che si debba ordinare alla ricorrente di integrare il contraddittorio notificando a tutti i soggetti ritualmente inseriti nella graduatoria in posizione precedente a ciascun ricorrente, entro novanta dalla comunicazione della presente ordinanza, nonché di depositare in Segreteria il ricorso (corredato dalla prova dell’effettuata notificazione) entro i successivi trenta giorni dall’avvenuta notifica, nel contempo altresì onerando l’Università resistente di comunicare senza indugio al difensore dei ricorrente i recapiti – e quanto altro eventualmente necessario a tal fine – dei citati contro interessati”.
4. All’udienza del 16 dicembre 2015 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
6. A tal fine, infatti, deve rilevarsi, da un lato, che parte ricorrente non ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nonché al deposito in giudizio della relativa documentazione, come stabilito nell’ordinanza 1484/2014, dall’altro, che il difensore di parte ricorrente non è neanche comparso all’udienza del 16 dicembre 2015.
7. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda, il Collegio ritiene che ricorrano gli elementi di cui all’art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per omessa integrazione del contraddittorio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Elefante, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 257
Progressione verticale nel sistema di classificazione-Ricorso improcedibile per mancata integrazione contraddittorio
Data Documento: 2016-01-28
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza