Fermo il carattere tassativo delle cause di incompatibilità ex art. 51 c.p.c., che non possono trovare applicazione al di là dei casi specificati dalla norma, i rapporti di collaborazione accademica, anche ove consistano in pubblicazioni scientifiche di cui risultino coautori il candidato-allievo ed il componente la commissione, non sono sufficienti a radicare e rendere cogente l’obbligo di astensione.
TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 5 novembre 2014, n. 2869
Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Incompatibilità
N. 02869/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01335/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2011, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Cutuli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Catania, via Milano 42a;
contro
Universita’ degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Barreca, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Cardullo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, via Firenze N.78;
per l’annullamento
– del Decreto Rettorale n. 4029 del 30.12.2009 con cui veniva bandito il concorso, del Decreto Rettorale n. 2054 del 06.07.2010 di nomina delle Commissioni giudicatrici, di tutti gli atti e verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, del Decreto Rettorale n. 32 del 07.01.2011 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli, illustrati e discussi innanzi alla commissione per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore universitario settore scientifico – disciplinare – BIO / 10 – Biochimica -Facoltà di Farmacia di Messina;
– di ogni altro atto anteriore, preordinato e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Messina e di [#OMISSIS#] Barreca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, che ha partecipato alla “procedura di valutazione comparativa per titoli, illustrati e discussi davanti alla Commissione e delle pubblicazioni dei candidati, per la copertura di n. 20 posti di ricercatore universitario”, di cui uno presso la facoltà di Farmacia dell’Università di Messina, settore scientifico disciplinare BIO-10 (biochimica) , impugna il bando e tutti gli atti della procedura che si è conclusa con la proclamazione, quale vincitore della selezione, del controinteressato dott. [#OMISSIS#] Barreca.
A sostegno del ricorso vengono addotte articolate censure.
Con le prime due si protesta la violazione delle disposizioni di cui al DPR 117/2000 e del D.L. 180/2008, convertito in L. in data 1/9/2009, error in procedendo, eccesso di poter per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e sviamento di cui sarebbero affetti gli atti impugnati, in quanto la Commissione, dopo avere fissato nella prima seduta i criteri da seguire in relazione ai parametri normativamente individuati, nella seduta successiva si sarebbe limitata a prendere atto di quanto contenuto nei plichi dei candidati e poi a procedere all’esame dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascuno, omettendo di stendere una valutazione di tali titoli e pubblicazioni e di redigere il relativo giudizio, prima della discussione conclusiva. Solo nella terza seduta, e solo dopo che si era svolta la discussione, la Commissione avrebbe proceduto a stendere un succinto giudizio senza riferimento alle valutazioni oggettive, secondo i parametri normativamente prefissati.
La discussione poi, avrebbe dovuto vertere sui titoli e sulle pubblicazioni presentate, mentre invece si sarebbe trasformata in una prova orale, “esame” non previsto dal bando in questione che attiene alla selezione di ricercatori e non di professori associati.
Con la terza censura si deduce la violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità nella asserita esistenza di un conflitto di interesse tra un membro della Commissione, il prof. [#OMISSIS#] Leuzzi con il quale il dott. Barrerca ha sette pubblicazioni delle dieci presentate. A riprova della irregolarità compiute dalla Commisisone nella procedura de qua viene addotta la circostanza che di altra candidata, la dott.ssa [#OMISSIS#] Currò, non sarebbe stata valutata la specializzazione, che costituisce titolo preferenziale.
Con la quarta censura e la quinta censura si deduce la illegittimità degli atti impugnati per vizio di valutazione comparativa e dei titoli, e tra questi di quelli preferenziali, sull’assunto delle maggiori esperienze formative della ricorrente, che vanta due specializzazioni, alle quali nessun cenno sarebbe contenuto nei verbali della commissione. Si deduce altresì la illegittimità degli atti impugnati per vizio di valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche tenuto conto del cospicuo numero di quelle addotte in curriculum dalla ricorrente.
L’Università degli Studi intimata ed il controinteressato, con memorie di costituzione depositate entrambe in data 5 maggio 2011, hanno chiesto il rigetto del ricorso confutando tutte le censure sostengono ivi dedotte. Il controinteressato, in via preliminare ha eccepito pure la inammissibilità delle censure rivolte a contestare le valutazioni di merito espresse sui singoli candidati.
Alla Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2011 è stata rigettata la domanda cautelare contenuta in ricorso.
Con ulteriore memoria difensiva depositata in data 20 settembre 2014, il conrtointeressato dott. Barreca, premesso in fatto di essere stato nominato ricercatore non confermato del settore BIO/10 presso la facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Messina con decreto n. 956 del 6/04/2011 e, successivamente, di essere stato confermato in ruolo con decreto n. 1664 del 24/06/2014, come da documentazione prodotta in giudizio in data 23/07/2014 , insiste nelle eccezioni e nelle difese già sollevate.
Alla Pubblica Udienza del giorno 22 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio, in via preliminare esamina l’eccezione di inammissibilità sollevata alla difesa del controinteressato con riferimento alle censure addotte nella parte in cui si contestano le valutazioni sui singoli candidati effettuate dalla Commissione.
L’eccezione è fondata nella considerazione che la Commissione gode di ampia discrezionalità tecnica che non soggiace al sindacato giurisdizionale, salvo in caso in cui incorra in manifesta irragionevolezza, illogicità ed incongruenza nella formazione dei giudizi.
Nessuna censura di illogicità e di irragionevolezza viene sollevata in ricorso, limitandosi la ricorrente ad affermare la sottovalutazione dei propri titoli professionali e delle proprie pubblicazioni in mancanza della quale la Commissione avrebbe dovuto proclamarla vincitrice del concorso in questione.
Si rileva al proposito che la Commissione ha espresso i propri giudizi individuali sintetizzati poi in quelli collegiali espressamente evidenziando sia i titoli professionali posseduti dai candidati (con riferimento alla ricorrente, un dottorato di ricerca e due specializzazioni), sia le peculiarità delle pubblicazioni presentate in gran numero dalla dottoressa [#OMISSIS#], di cui solo alcune riferibili al settore SSD BIO/10 cui afferisce il posto messo a concorso; mentre il dott. Barreca, dottore di ricerca e cultore della materia nello stesso settore disciplinare cui afferisce il posto messo a concorso, ha presentato numerose pubblicazioni in gran parte pertinenti al settore di interesse. Con riferimento poi alla illustrazione dei titoli in sede di colloquio è emerso che la ricorrente ha illustrato la propria attività ricerca in modo esauriente, ma non puntuale, evidenziando carenze di nozioni di Biochimica. Di contro, il dott. Barreca ha dimostrato “piena padronanza degli studi condotti e una ottima cultura nell’ambito della Biochimica” Nessuna discordanza si rileva tra le valutazioni individuali e collegiali di ciascuno dei due candidati qui in considerazione e nessuna discrasia tra dette valutazioni ed i giudizi di “abbastanza buono “ e di “molto buono” conseguiti rispettivamente dalla ricorrente e dal dott. Barreca, che appaiono pienamente coerenti con le insindacabili valutazioni effettuate dalla Commissione.
Con riferimento poi alle censure contenute in ricorso con le quali si sollevano vizi procedimentali, il Collegio rileva che la Dott.ssa [#OMISSIS#] deduce la violazione di norme portate dall’art. 4 del DPR 117/2000, a tenore del quale il concorso avrebbe dovuto suddividersi in due fasi distinte; la prima finalizzata alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e l’altra destinata alla prova orale. Ma questa impostazione risulta in contrasto oltre che con la lettera, con la ratio di cui alla successiva disciplina introdotta dall’art. 1 comma 7 del D.L. 180/2008, convertito in L. n. 1/2009 che supera il dettato della precedente normativa, disponendo che la selezione dei ricercatori universitari vada effettuata all’esito di una complessa valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato, la cui fase culminante risiede nella discussione e nella illustrazione da parte del candidato dei titoli presentati.
Ritenere che sia necessaria una valutazione comparativa analitica di ogni singolo titolo/attività e di ogni singola pubblicazione, di cui ciascuna da valutare comparativamente alla stregua di ciascuno dei criteri di “originalità“, “innovatività“, “importanza“, “congruenza con il settore scientifico-disciplinare“, “rilevanza editoriale” e “diffusione nella comunità scientifica” -,condurrebbe ad un irragionevole esito di pratica ingestibilità delle procedure valutative in questione. Il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può, dunque, che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare – ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico – i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati, da quelli non significativi, sulla base di un’altrettanto congrua ed adeguata motivazione…(in termini C. Stato sez. VI, sent. n. 4626 11/9/2014).
In quest’ottica, il colloquio, quindi, non costituisce una prova autonoma, né tantomeno un esame di biochimica come contestato in ricorso, ma un momento di puntualizzazione sui titoli e sulle pubblicazioni presentate, consentendo alla Commissione di valutare quale dei candidati possieda una più approfondita conoscenza nel settore disciplinare cui afferisce il posto messo a concorso.
Anche la censura con cui si deduce la violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità, scaturente dal dedotto conflitto di interesse tra un membro della Commissione, il prof. [#OMISSIS#] Leuzzi, con il quale il dott. Barreca ha in comune sette pubblicazioni, è infondata.
Fermo il carattere tassativo delle cause di incompatibilità ex art. 51 c.p.c. , che non possono trovare applicazione al di là dei casi specificati dalla norma, come rilevato dal Cons. di Stato con sent. n. 1606/13, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “i rapporti di collaborazione accademica, anche ove consistano in pubblicazioni scientifiche di cui risultino coautori il candidato -allievo ed il componente la commissione, non sono sufficienti a radicare e rendere cogente l’obbligo di astensione” (sent. C.d.S. sez. VI, sent. n. 4015/113; in termini anche . Cons. St., sez. VI, sent. 26 gennaio 2009, n. 354 e da ultimo, C.G.A, sent. n. 413 del 14/07/2014). Perché i rapporti personali assumano rilievo al fine che qui interessa deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio.
Ne deriva che la sussistenza di tali rapporti genericamente paventata in ricorso, non può considerarsi sussistente nel caso di specie, in cui il prof. Leuzzi ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità, e tale dichiarazione non risulta oggetto di alcuna contestazione nella competente sede penale.
Conclusivamente, rilevata la inammissibilità di alcune censure e la infondatezza delle altre, il ricorso introduttivo va rigettato.
Data la natura della controversia, che attiene al diritto al lavoro fatto valere dalla ricorrente, possono andare compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)