TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 10 luglio 2013, n. 1983

Dottorato di ricerca-Ammissione-Nuova autonoma valutazione degli elaborati

Data Documento: 2013-07-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il suo eventuale accogliemmo non sarebbe satisfattivo degli interessi azionati, essendo intervenuta la nuova valutazione e la nuova conseguente graduatoria, nella quale il ricorrente è stato comunque collocato in posizione non utile.

Contenuto sentenza

N. 01983/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2012, proposto da: 
Catania [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Processo, con il quale è domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Catania, via Milano 42a; 
contro
Universita’ degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
nei confronti di
Santo Arcidiaco, [#OMISSIS#] Impollonia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bocchetti, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
della graduatoria degli ammessi al corso di dottorato di ricerca in “Applicazioni cliniche dell’imaging cardiovascolare” (selezione bandita con D.R. n. 2514 del 21/09/2011) nella parte in cui non vi include il ricorrente;
dei verbali nn. 1.2.3. del 24.11.2011 e della successiva relazione finale redatta dalla commissione esaminatrice;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il Cons. dott. [#OMISSIS#] Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, che ha partecipato alla selezione indetta dall’Università degli studi di Messina con decreto rettoriale n. 2514/2011, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Applicazioni Cliniche dell’Imaging cardiovascolare“, ed ha conseguito il punteggio complessivo di 109/120 (49/60 nella prova scritta e 60/60 nella prova orale), impugna la graduatoria, approvata in data 9 dicembre 2012 e pubblicata il 10 dicembre successivo, nella quale non ha conseguito utile collocazione.
A sostegno del ricorso adduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/90. Eccesso di potere per inadeguatezza della motivazione e palese illogicità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione.
Sostiene il ricorrente la illegittimità del punteggio numerico attribuitogli in carenza di puntuale previa determinazione dei criteri di valutazione delle prove d’esame. 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria ed illogicità manifesta.
Il difetto motivazionale sarebbe ancora più rilevate nella considerazione del lieve scarto riportato nelle prove scritte dei vari candidati(1-2 punti) ed alla luce delle risultanze di una consulenza tecnica commissionata dal ricorrente, dalla quale emergerebbero lacune ed inesattezze nei compiti di altri candidati che hanno comunque conseguito punteggio superiore al proprio.
L’Università intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso ed in data 17 marzo 2012 ha effettuato produzione documentale versando gli atti della procedura concorsuale de qua, all’esito della quale il ricorrente ha conseguito il sesto posto in graduatoria tra i sei candidati che hanno partecipato alle prove.
Alla Camera di Consiglio del 21 marzo 2012 è stata accolta la domanda cautelare proposta, ai fini “del riesame e della motivata valutazione degli elaborati scritti di tutti i candidati ammessi alla selezione, da parte di una nuova commissione da nominarsi all’uopo da parte del Rettore dell’Università di Messina intimata “.
All’esito è stata nominata, con D.R. n. 898/2012 del 2/4/2012, una nuova Commissione che, rivalutati i compiti di tutti i candidati, ha attribuito al ricorrente il punteggio di 40/60 (punteggio totale 100/120), collocandolo al quinto posto in graduatoria, prino dei non ammessi alla selezione, come si ricava dalla documentazione versata in atti a cura dell’Avvocatura erariale mediante deposito effettuato in data 15 marzo 2013.
Alla Pubblica Udienza del 26 maggio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio prende atto, come da documentazione prodotta a cura dell’Università degli Studi intimata in data 16 maggio 2013, che la Commissione nominata con D.R. n. 898/2012 ha espletato i lavori nelle sedute del 24/4/2012 e 07/05/2012, procedendo ad una nuova autonoma valutazione degli elaborati scritti di tutti i candidati, come prescritto con ordinanza di questo Tribunale n. 303/12 ed ha elaborato una nuova graduatoria, dopo avere attribuito a ciascun candidato il punteggio relativo. Tale nuova graduatoria, nella quale il ricorrente ha conseguito il quinto posto, primo dei non ammessi al dottorato di ricerca di cui trattasi, costituisce provvedimento autonomamente lesivo degli interessi del ricorrente che non risulta essere stato oggetto di impugnazione.
Questa rilevata circostanza determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il suo eventuale accogliemmo non sarebbe satisfattivo degli interessi azionati essendo intervenuta la nuova valutazione e la nuova conseguente graduatoria, nella quale il ricorrente è stato comunque collocato in posizione non utile.
Le spese del giudizio, considerato l’esito della misura cautelare, possono andare compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)