Giurisprudenza consolidata in materia di concorsi pubblici in generale e di concorsi universitari in particolare preclude al giudice di sostituire le sue valutazioni al giudizio tecnico discrezionale della Commissione, che può essere censurato, nel suo apprezzamento di valore, solo ove emergano vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione rilevabili ictu oculi (nel caso di specie, il ricorrente tenta di sostituire il giudizio della Commissione esaminatrice relativo alla pertinenza dei titoli prodotti con proprie valutazioni).
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 382
Graduatoria generale concorso ammissione scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo
N. 00382/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02045/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2045 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Scarmozzino [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Donato [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Iudica in Catania, Via Umberto, 303;
contro
Università degli Studi Catania, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Geraci [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Arcifa in Catania, Via [#OMISSIS#] D’Annunzio 111;
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 55626 del 28 giugno 2012 con cui è stata approvata la graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 1° anno della scuola di specializzazione in “endocrinologia e malattie del metabolismo” per l’a.a. 2011/2012;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Catania e di Geraci [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto rettorale 1341 del 12.4.12 l’Università di Catania bandiva un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al I anno della Scuola di Specializzazione in “Endocrinologia e malattie del metabolismo” per complessivi 11 posti, di cui 7 a finanziamento statale, 3 a finanziamento regionale e 1 per il personale medico del SSN.
2. Con ricorso notificato il 1 agosto 2012 e depositato il 21 agosto successivo, Il Sig. Scarmozzino [#OMISSIS#] – classificatosi al 13° posto della graduatoria finale di merito (con punti 89,75 e in posizione non utile per l’ammissione alla Scuola), ha impugnato il decreto rettorale di approvazione della graduatoria lamentando la violazione dell’art.10, comma 1, punto b3), del bando nonché la violazione dei criteri generali stabiliti nel verbale n. 2.
Assume il ricorrente che la Commissione avrebbe errato nell’attribuire il punteggio di 1 (anziché 2,5) alle attività elettive da lui prestate. Il ricorrente assume che tutte tali attività sarebbero attinenti alla scuola di specializzazione in “Endocrinologia e malattia del ricambio”, compreso il progress test di valutazione multidisciplinare di apprendimento.
3. Con ricorso per motivi aggiunti deduce, poi, che la Commissione avrebbe dovuto pretederminare i criteri in base ai quali “avrebbe proceduto alla valutazione delle singole attività elettive”.
Si duole, quindi, che alcunché sarebbe stato previsto in merito alla valutazione dell’attinenza delle singole attività elettive e che “l’attività di specificazione dei criteri con specifico riguardo alla valutazione delle attività elettive” attinenti sarebbe stato un preciso obbligo della Commissione, occorrendo un “parametro oggettivo idoneo a guidare la valutazione della Commissione” circa l’attinenza.
4. Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si sono costituiti sia l’Università di Catania che il dottor Geraci [#OMISSIS#] (classificatosi al decimo posto con punti n. 90,2).
5. Con ordinanza n. 870 del 20 settembre 2012, la Sezione ha respinto la domanda cautelare del ricorrente e, con ordinanza n. 602/12, il C.G.A. ha respinto l’appello cautelare “Ritenuto che è ormai prossima la conclusione dell’anno accademico 2011/2012 al quale il concorso impugnato si riferisce”.
6. All’udienza pubblica del 19 novembre 2014, il procuratore del controinterssato, ha rappresentato al Collegio l’avvenuto decesso del prof. Avv. [#OMISSIS#] Romano, difensore del ricorrente.
7. Con ordinanza collegiale n. 3052/2014, è stata dichiarata l’interruzione del presente giudizio.
8. Indi, con atto di riassunzione ex art. 80, comma 3, c.p.a., il ricorrente ha provveduto alla riassunzione del predetto giudizio, insistendo per l’annullamento del decreto rettorale in epigrafe.
9. In vista dell’udienza di merito fissata del 4 novembre 2015, la difesa del ricorrente ha ribadito quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi evidenziando che “avendo il ricorrente svolto attività attinenti per un totale di 5 CFU allo stesso si sarebbero dovuti riconoscere 2,5 punti in luogo dell’unico punto effettivamente riconosciuto” (e premesso che “dai verbali emerge con estrema chiarezza che per ogni CFU siano stati riconosciuti 0,50 punti”).
10. Con memoria di replica il controinteressato, oltre contestare quanto dedotto dal ricorrente, ha precisato che per l’effetto del giudicato cautelare il ricorrente è rimasto escluso dalla frequentazione del corso mentre il Dott. Geraci, al pari dei suoi colleghi di corso, frequenta attualmente il quarto (e penultimo) anno della scuola di specializzazione, al quale non potrebbe per saltum essere ammesso il ricorrente (che dovrebbe, invece, iniziare dal primo anno insieme ai neolaureati, sempre che ne abbia ancora interesse o non abbia conseguito altra specializzazione o impiego): l’eventuale annullamento della graduatoria impugnata non potrebbe certamente consentire al ricorrente l’iscrizione allo stesso corso iniziato nell’a.a. 2011/2012 (che oggi è giunto al quarto anno), ma ad un nuovo corso che inizierà nell’a.a. 2015/2016 o nell’a.a. 2016/2017.
Ha chiesto pertanto, che, in caso di accoglimento del ricorso, lo stesso sia accolto “senza pregiudizio per gli altri interessati” e dell’odierno controinteressato, anche tramite l’inserimento del ricorrente in sovrannumero e senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria.
11. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Giova premettere che la giurisprudenza consolidata in materia di concorsi pubblici in generale e di concorsi universitari in particolare, preclude al giudice di sostituire le sue valutazioni al giudizio tecnico discrezionale della Commissione, che può essere censurato, nel suo apprezzamento di valore, solo ove emergano vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione rilevabili ictu oculi (cfr. Consiglio di Stato VI Sez. 30.6.2011 n. 3884, IV Sez. 27.3.2008 n. 1248; TAR Lazio, III Sez. 1.4.2011 n. 2914; TAR Lombardia I Sez. 14.9.2011 n. 2216; TAR Puglia III Sez. 10.1.2011 n. 1695).
Il ricorrente, invece, tenta di sostituire il giudizio relativo alla pertinenza dei titoli (oggetto di una valutazione discrezionale della Commissione, nel caso che ci occupa esente da vizi di illogicità e irrazionalità che unici potrebbero essere dedotti in questa sede) con proprie valutazioni.
Come puntualmente dedotto dalla difesa erariale, alcuni titoli relativi ad attività elettive non sono stati valutati perché dalla documentazione presentata in sede concorsuale dal ricorrente non era possibile evincere l’attinenza del corso alla tipologia di specializzazione.
2. Del tutto infondate si rivelano pertanto le censure dedotte, al pari del parere pro veritate di un endocrinologo depositato nel corso del presente giudizio, posto che la Commissione avrebbe dovuto valutare l’attinenza dei titoli sulla base della documentazione a sua disposizione e tempestivamente prodotta dai candidati entro i termini di presentazione delle domande.
In maniera legittima, dunque, la Commissione ha valutato soltanto le attività attinenti “solo sulla base del titolo di tali attività”.
Alla luce delle superiori deduzioni la valutazione compiuta dalla Commissione sulla attinenza o meno delle attività elettive presentate dal ricorrente è stata assolutamente rispettosa della normativa che regolamenta la materia.
3. Risulta altresì infondata la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata valutazione del corso avente come titolo “progress test di valutazione multidisciplinare dell’apprendimento”, sostenendo che tale corso sarebbe attinente (e sarebbe stato valutato da altri atenei).
Correttamente la Commissione ha valutato le attività documentate ed attinenti alla disciplina di specialità e non a quelle genericamente “sfruttabili in ogni ramo della medicina” in quanto relativi ad argomenti non specifici del settore scientifico disciplinare di riferimento.
Condivisibile in proposito risulta la considerazione della difesa del controinteressato secondo cui seguendo il ragionamento di parte ricorrente, si dovrebbe concludere che il concetto di attinenza sarebbe irrilevante in quanto sempre predicabile per qualsiasi attività di formazione in ambito medico, mentre cosi non è in quanto per espressa previsione del bando la Commissione avrebbe potuto valutare soltanto le attività elettive attinenti al settore scientifico disciplinare di riferimento (endocrinologia), ciò che esclude espressamente la valutabilità di generiche attività di formazione in ambito medico.
4. Le riscontrata correttezza della Commissione in ordine alla non attinenza dei titoli del ricorrente comporta la inammissbilità della censura con cui si afferma che “avendo il ricorrente svolto attività attinenti per un totale di 5 CFU allo stesso si sarebbero dovuti riconoscere 2,5 punti in luogo dell’unico punto effettivamente riconosciuto” (e premesso che “dai verbali emerge con estrema chiarezza che per ogni CF. U. siano stati riconosciuti 0,50 punti”). Se infatti il giudizio della Commissione in ordine alla non attinenza di detti titoli è corretto diviene impossibile per il ricorrente conseguire, proprio in forza di quei titoli“non attinenti” un qualsiasi punteggio.
5. Non sussiste neanche il lamentato difetto di motivazione in quanto la Commissione avrebbe dovuto esplicitare l’iter logico seguito per valutare l’attinenza.
Posto infatti che il giudizio in ordine alla pertinenza dei titoli rispetto al settore scientifico disciplinare costituisce espressione di discrezionalità tecnica (censurabile solo per illogicità o irrazionalità manifesta) e che il settore scientifico disciplinare in questione attiene alla specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo, non è dato ravvisare rispetto a quale altro settore la Commissione avrebbe dovuto valutare l’attinenza dei titoli.
A ciò si aggiunga che la motivazione riportata in forma sintetica sulla scheda del ricorrente dà adeguatamente conto delle valutazioni operate in proposito dalla Commissione.
Passando all’esame dei motivi aggiunti (con i quali il ricorrente deduce che la Commissione avrebbe dovuto predeterminare i criteri in base ai quali avrebbe proceduto alla valutazione delle singole attività elettive lamentando che nulla si prevede in merito alla valutazione dell’attinenza delle singole attività elettive), se ne rileva l’infondatezza non essendo necessaria una espressa motivazione relativamente al grado di pertinenza dei titoli rispetto alla disciplina oggetto della graduatoria, essendo solo richiesto che si tenga conto di tale elemento in sede di attribuzione del punteggio; né può addebitarsi alla Commissione alcun difetto di motivazione dal momento che la mancata attribuzione del punteggio (come ha correttamente statuito il giudice di prime cure) non può significare mancata considerazione del titolo, bensì valutazione negativa in termini di pertinenza e di rilevanza.
La rilevata infondatezza (ed in parte l’inammissibilità) di tutte le censure esaminate determina il rigetto del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti.
La complessità della questione e la natura della controversia inducono il Collegio a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Guzzardi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)