E’ legittimo che l’Università, in conformità a quanto previsto nel decreto ministeriale in materia di accesso ai corsi universitari, indichi nel bando che disciplina i trasferimenti l’esatto numero di posti disponibili per ciascun anno di corso, con conseguente espressa menzione delle annualità per cui gli stessi risultavano, a quella data, coperti.
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 16
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Trasferimenti
N. 00016/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02632/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2632 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Salvatore, Busà Barbara, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Buscemi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, p.zza [#OMISSIS#] Lincoln 19;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Università, in Catania, p.zza Università 2;
per l’annullamento
– del bando trasferimenti e passaggi di corso 2014-2015, ed in particolare dell’art. 3 che, a seguito del provvedimento impugnato, ha previsto e chiarito che l’accoglimento delle istanze di trasferimento sarebbero state accolte solo in presenza di posti liberi nell’anno di riferimento anziché nella somma complessiva dei sei anni di corso;
– del provvedimento con il quale i ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura in questione per assenza di posti disponibili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, studenti al III anno del Corso di laurea in Medicina presso l’Ateneo di Palermo, con il ricorso in epigrafe, espongono:
1) di aver avuto accesso attraverso il superamento, con collocazione in posizione utile, del test di ammissione nazionale bandito dal MIUR, in ottemperanza al D.M. annuale di programmazione delle immatricolazioni;
2) di avere presentato domanda di trasferimento all’Ateneo di Catania, avendo avuto la necessità, per motivi di lavoro, di studiare in una sede universitaria più vicina alla propria abitazione;
3) di essere stati esclusi per assenza di posti disponibili nel IV anno, con provvedimento adottato in data 31 luglio 2014, dato che su 111 vacanze disponibili solo 11 domande venivano accettate.
Del suddetto provvedimento, unitamente all’art. 3 del bando trasferimenti e passaggi di corso 2014-2015 (che ha previsto che l’accoglimento delle istanze di trasferimento sarebbero state accolte solo in presenza di posti liberi nell’anno di riferimento – nella specie il IV anno – anziché nella somma complessiva dei sei anni di corso) i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti.
Inoltre hanno chiesto il diritto di ottenere l’ammissione al IV anno di Corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Catania, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa del diniego dell’iscrizione in parola.
Con un unico e articolato motivo i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto con il bando di concorso e con la decisione assunta in data 21 marzo 2012 dal tavolo tecnico della programmazione dei corsi di laurea a numero chiuso che, con riferimento al Corso di laurea in Medicina, ha ratificato, all’unanimità, la decisione della Conferenza dei Presidi del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia con la quale si è consentito il trasferimento “anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell’anno richiesto purché vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni del corso”.
2. Per resistere al ricorso si è costituita l’Università degli Studi di Catania la quale ha eccepito:
a) l’irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione in quanto, come esposto nei prodromi, il bando (“trasferimenti da altra sede passaggi corsi di studio A.A. 2014-2015”), avrebbe recato, ab origine, la previsione avversata dai ricorrenti dando chiaramente atto, nella annessa tabella, dei posti disponibili di cui all’allegato A, dell’assenza di posti destinati a trasferimenti da altra sede negli anni di corso diversi dal V e dal VI del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso avversario.
3. Con ordinanza cautelare n. 920/2014, la Sezione ha rigettato l’istanza cautelare dei ricorrenti.
4. All’Udienza pubblica del 7 ottobre 2015, il ricorso è stato assunto in decisione.
5. Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame della preliminare di irricevibilità del ricorso, sollevata dalla resistente Università, per ritenerlo infondato nel merito.
I ricorrenti, infatti, assumono che l’Università di Catania:
1) avrebbe in maniera illegittima disatteso una decisione del 21 marzo 2012 con la quale la Conferenza dei Presidi del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia ha previsto il trasferimento “anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell’anno richiesto purché vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni del corso”;
2) avrebbe omesso di spiegare perché la propria posizione strutturale organizzativa e didattica non consentirebbe di uniformarsi alla suddetta decisione.
Detto assunto è errato in quanto non tiene conto di quanto stabilito dalle disposizioni del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed, in particolare, dal D.M. 31 ottobre 2007 n. 544 il cui all’art. 4 e il relativo allegato B prevede che l’Università di Catania può attivare per il corso di laurea in questione quattro poli da 80 studenti per un totale di 320 posti anni.
Ne consegue che, in maniera legittima, l’Ateneo catanese ha indicato nel bando che disciplina i trasferimenti, l’esatto numero di posti disponibili per ciascun anno di corso con conseguente espressa menzione delle annualità per cui gli stessi risultavano, a quella data, coperti.
Osserva inoltre il Collegio che i vincoli derivanti dalla citata normativa non avrebbero potuto essere disattesi dall’Amministrazione intimata in forza di un atto – la citata delibera del Consiglio nazionale dei Presidi – che, per la sua natura meramente propositiva ed esortativa, risulta in ogni caso inidoneo a modificare quanto previsto dalla citata determinazione ministeriale.
Pertanto l’esclusione dei ricorrenti deve considerarsi “atto dovuto”, conseguente al mero accertamento dei requisiti di partecipazione in capo agli stessi, il quale, per le considerazioni che precedono, non richiede alcuna ulteriore e specifica motivazione.
In relazione a tale esclusione, le argomentazioni di parte ricorrente (e la relativa citata giurisprudenza) attinenti alla questione del numero chiuso e del diritto allo studio, ovvero ai trasferimenti da atenei esteri, risultano del tutto inconferenti e prive di pregio.
6. La riscontrata legittimità dell’attività posta in essere dall’Amministrazione universitaria, rende superfluo l’esame della domanda risarcitoria.
7. Conclusivamente il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
8. Le spese possono compensarsi in considerazione della peculiarità della controversia e della natura degli interessi alla stessa sottesi, connessi al diritto allo studio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Guzzardi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)