N. 01729/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2014, proposto da Vasile [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Catania, via Milano 42a;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Messina,, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
del provvedimento del 27-2-2014 del Consiglio di Laurea in Medicina, riguardante il diniego di trasferimento di parte ricorrente, proveniente da Ateneo straniero, per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
ove occorra, della deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea di Medicina del 24-9-2013 e delle disposizioni ministeriali del 18-5-2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la ricorrente, in quanto studentessa proveniente dalla facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina dentale dell’Università di Arad (Romania), presso la quale è iscritta al secondo anno, assume:
– di avere superato presso la predetta Università straniera la prova di ammissione, il test e tutti gli insegnamenti del primo e del secondo anno;
– di avere richiesto all’Università di Messina il rilascio del nulla osta al trasferimento ove sussistano vacanze nel rispettivo anno di corso e, pertanto, di aver proposto domanda di partecipazione ai posti vacanti;
– di essersi vista respinta la domanda di partecipazione, provenendo da Ateneo straniero e non avendo superato l’esame di ammissione al Corso di laurea in medicina e chirurgia in Italia secondo le modalità stabilite dal MIUR;
– di avere diritto all’iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina, senza doversi sottoporre ad alcuna prova di ammissione;
Ritenuto in via preliminare che l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo proposta dall’Avvocatura dello Stato non possa trovare accoglimento in quanto, in mancanza di una espressa disposizione che preveda la pubblicazione dell’atto agli effetti della presunzione di conoscenza, la mera pubblicazione su quotidiani oppure, come nel caso di specie, su internet, non fa decorrere il termine per proporre impugnativa avverso il medesimo (cfr., ex multis, T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 08-03-2006, n. 1169; T.A.R. Lombardia Brescia, 3 giugno 2004, n. 613); Ritenuto di ribadire l’orientamento di questo Tribunale secondo cui, posto che la disciplina dell’iscrizione degli studenti provenienti dalle Università straniere costituisce materia che rientra nell’autonomia regolamentare di ciascun Ateneo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, par. n. 1553/11 depl 20.4.2011), deve considerarsi illegittimo il rigetto della domanda di trasferimento di studenti universitari da un Ateneo straniero ad uno nazionale, in assenza di specifiche contrarie disposizioni di legge (atteso che l’art. 4 della L. 264/99 nulla stabilisce in ordine all’ipotesi del trasferimento di studenti universitari da un Ateneo straniero ad uno nazionale) ed in mancanza di esercizio da parte dell’Ateneo nazionale di detta autonomia regolamentare (cfr., in termini, sent. T.A.R. Catania, sez. III, n. 3081/13, e n. 1016/13); mentre, per converso, deve ritenersi legittimo il suddetto diniego ove, in concreto, la materia relativa all’iscrizione degli studenti provenienti dalle università straniere sia stata espressamente regolamentata, eventualmente condizionando l’iscrizione-trasferimento degli studenti in parola al superamento di una qualche prova selettiva (cfr. T.A.R., Catania, sez. III, n. 186/13);
Ritenuto che tale orientamento non si pone in contrasto con quella giurisprudenza, di recente ribadita dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza del 25 marzo 2014, n. 1722, che, anche sulla base di precedenti della medesima Sezione (cfr. Cons. Stato VI, 15 ottobre 2013, n. 5015), ha ritenuto compatibile con l’Ordinamento comunitario che gli Stati membri prevedano la necessità del superamento, ai fini dell’accesso, di una prova selettiva nazionale ulteriore rispetto a quella eventualmente superata presso un ateneo di altro Stato membro; e ciò in quanto detto orientamento si è formato in controversie in cui l’autonomia regolamentare dell’Ateneo si era già estrinsecata attraverso specifici atti, quali ad esempio il regolamento didattico, disciplinando l’iscrizione agli anni successivi al primo;
Ritenuto, per il resto, che in effetti:
a) dall’esame degli artt. 1 e 4 della 2 agosto 1999, n. 264, in relazione all’art. 6 d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 (recante la disciplina dell’autonomia didattica delle università), non emerge che l’onere di superare il test d’ingresso per l’accesso alle facoltà a numero chiuso operi nelle sole ipotesi in cui l’accesso avvenga al primo anno di corso, dovendosi invece ritenere, stante l’inequivoco disposto normativo, che il medesimo obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo;
b) dall’esame dell’Ordinamento comunitario (che garantisce, a certe condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, ma non anche delle mere procedure di ammissione, né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie dopo l’iscrizione presso un’università di uno degli Stati membri) e dall’art. 165 TFUE (che non prevede un’armonizzazione delle disposizioni nazionali, e demanda all’Unione solo il compito di promuovere azioni di incentivazione e di esprimere raccomandazioni) emerge la compatibilità con l’ordinamento europeo della previsione di limitazione all’accesso, da parte degli Stati membri, anche agli anni di corso successivi al primo di una facoltà di medicina e chirurgia.
Considerato, in sostanza, che, nel caso di specie, né il bando di ammissione all’anno accademico 2013/2014, né il regolamento didattico d’Ateneo disciplinano la suddetta iscrizione, eventualmente condizionandone l’esercizio;
– che, anzi, l’art. 23 del regolamento didattico dell’Ateneo di Messina prevede che “I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio di altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l’adozione di un piano di studi individuale”, senza nulla disporre in relazione all’obbligo di sostenere il test di ammissione nazionale;
– che emerge ex tabulas che, a fronte dell’istanza della ricorrente, il citato art. 23 del regolamento d’Ateneo non è stato applicato dal competente Consiglio di corso di studio che, pertanto, non ha adeguatamente valutato la posizione dell’interessata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso in esame é fondato in relazione al lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, laddove, in assenza di alcuna disposizione, anche interna, l’Università di Messina ha tout court rigettato la domanda di trasferimento della ricorrente, senza la previa valutazione dei crediti, dallo stessa acquisiti presso l’Università straniera, necessari per l’eventuale iscrizione richiesta;
– che il ricorso, in definitiva, va accolto con il conseguente annullamento per quanto di ragione degli atti impugnati;
– che, stante l’oscillazione giurisprudenziale in materia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)