TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 15 gennaio 2014, n. 17

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Motivazione giudizio

Data Documento: 2014-01-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari, è illegittima l’individuazione del vincitore non supportata da alcuna valida e congrua motivazione idonea a dare contezza degli elementi comparativi e delle ragioni che hanno indotto la commissione, a fronte di pregresse valutazioni non marcatamente differenziate, a preferire un candidato rispetto agli altri. 
 

Contenuto sentenza

N. 00017/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2012, proposto da: 
Margarone [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di Pace, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, corso delle Province, 247; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege, in via Vecchia Ognina, 149; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Fazio, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Librizzi, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR Catania, in via Milano 42a; 
per l’annullamento
– del D.R. 3346 del 28.12.2011, prot. n. 67629, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare FIS/01, Fisica Sperimentale, presso l’Università degli Studi di Messina e con cui è stata dichiarata vincitrice la Dott.ssa [#OMISSIS#] Fazio;
– ove occorra, dei verbali n. 1 del 27 ottobre 2011 e dell’allegato 1, del verbale n.2 del 12.12.2011, del verbale n.3 del 13 dicembre 2011, del verbale n.4 del 14.12.2011 e degli allegati “A” ai verbali nn.3 e 4, del verbale n.5 e della relazione conclusiva del 14.12.2011, nella parte in cui la Commissione ha raggruppato i candidati giudicati con l’ottimo”, nella parte in cui dichiara vincitrice la Dott.ssa Fazio, attribuendole voti “2”, nonché nella parte in cui la stessa commissione ha attribuito al ricorrente il voto “0”;
– nonché di tutti gli atti della procedura di valutazione comparativa, connessi, presupposti e consequenziali, anche non meglio conosciuti e specificati. 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di [#OMISSIS#] Fazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dottor [#OMISSIS#] Margarone ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico – disciplinare Fis/01 – fisica sperimentale indetto con decreto n.3633 del 01.12.2010 del Rettore dell’Università degli Studi di Messina, di cui è risultata vincitrice la d.ssa [#OMISSIS#] Fazio.
La procedura si è svolta nelle seguenti fasi:
– con il verbale n.1 del 27.10.2011, la Commissione ha approvato i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
– nelle sedute del 12-13-14/12/2011, la commissione ha proceduto all’ammissione di 34 candidati e all’espletamento della rispettiva discussione dei titoli e delle pubblicazioni all’esito della quale ha formulato i giudizi individuali e collegiali sui singoli candidati;
– la commissione ha poi eseguito la valutazione comparativa sui quattro candidati che rientravano nella fascia di “ottimo” attraverso l’espressione di un solo voto per l’individuazione del vincitore (cfr. verbale n. 5 del 14/12/2011); all’esito della predetta votazione la dott.ssa [#OMISSIS#] Fazio ha riportato 2 voti, la dott.ssa [#OMISSIS#] Grazia Pellegriti ha riportato 1 voto, il dott. [#OMISSIS#] Margarone e la dott.ssa [#OMISSIS#] Amorini zero voti;
– infine, con D.R. n. 3346 del 28/12/2011, il Rettore ha approvato tutti gli atti della procedura, dichiarando vincitrice la dott.ssa Fazio.
Con il ricorso in esame, il dott. [#OMISSIS#] Margarone ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge (art 4 del D.P.R. 117/2000 e D.M. 28luglio 2009, n89) ed eccesso di potere in relazione alle modalità d’individuazione del vincitore, attraverso una votazione finale, dei soli candidati che avevano riportato la valutazione globale “ottimo”, trattandosi di un criterio non predeterminato dal bando, né previsto nell’ambito dei criteri di cui all’allegato n. 1 del verbale del 27.10.2011. In via subordinata, il ricorrente ha anche contestato che la controinteressata potesse accedere alla fascia di valutazione di ottimo, avendo conseguito solamente due giudizi sintetici di “ottimo” e uno di “molto buono”.
2) Difetto d’istruttoria ed eccesso di potere, in relazione alle modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della controinteressata e del ricorrente. In particolare, il ricorrente lamenta che tra i titoli della controinteressata avrebbe assunto un peso determinante, un Corso di alta formazione “Specialista del Trasferimento Tecnologico e dell’Innovazione” che non sarebbe coerente con il settore scientifico “fisica sperimentale” per il quale è stato bandito il posto di ricercatore in questione; inoltre, sarebbe stato preso in considerazione un dottorato ancora in itinere e sarebbe stata sopravvalutata l’attività didattica della controinteressata. Quanto alla valutazione delle pubblicazioni della controinteressata, il ricorrente ne mette in evidenza la differenza quantitativa (74 pubblicazioni del ricorrente contro le 34 della controinteressata) e contesta la valutazione dell’attività scientifica della dott.ssa Fazio.
Infine, il ricorrente si duole dell’omessa valutazione nei propri riguardi di alcune attività (seminari, attività di supervisore di studenti, proceedings), concludendo nel senso della complessiva superiorità di propri titoli rispetto a quelli della controinteressata.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Università degli Studi di Messina e la controinteressata d.ssa Fazio. Quest’ultima ha anche presentato un ricorso incidentale con il quale ha contestato l’illegittima ammissione del ricorrente alla procedura in esame, in ragione dell’omessa sottoscrizione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda di partecipazione, priva peraltro anche del documento d’identità del ricorrente principale.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche e alla pubblica udienza del 6 novembre 2013, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
1. Il ricorso è rivolto avverso gli atti della procedura per la valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore per il settore scientifico disciplinare Fisica Sperimentale presso l’Università degli Studi di Messina e, in particolare, avverso le modalità di valutazione dei titoli, di attribuzione dei punteggi e d’individuazione del vincitore.
In via preliminare, il Collegio esamina il ricorso incidentale con cui la controinteressata d.ssa Fazio contesta la legittima ammissione del ricorrente principale alla procedura in questione in ragione dell’asserita irregolarità concernente la modalità di allegazione dell’elenco delle pubblicazioni prodotte in semplice copia, non accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Tale affermazione è, tuttavia, priva di qualsiasi indizio di prova e rende il ricorso incidentale inammissibile per genericità. Quanto poi alla deduzione relativa alla dichiarazione sostitutiva datata 5.11.2011, che risulterebbe (del tutto anacronisticamente) depositata il 7.1.2011, sembra evidente la sussistenza di un mero errore materiale non incidente sulla validità dell’ammissione del ricorrente.
2. Passando all’esame del merito del ricorso introduttivo, per esigenze di economia processuale, si valuta prioritariamente il secondo ordine di censure, finalizzate ad evidenziare presunti errori computi dalla commissione nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. In dettaglio parte ricorrente contesta:
a) la valutazione del Corso di alta formazione di “Specialista del Trasferimento Tecnologico e dell’Innovazione”, frequentato dalla Dott.ssa Fazio che ritiene estraneo al settore scientifico della fisica sperimentale;
b) la valutazione di un secondo dottorato di area fisica, trattandosi di “titolo ancora in itinere e pertanto non conseguito”;
c) la natura dell’attività didattica che ritiene insufficiente e la sproporzione quantitativa tra le pubblicazioni (74 Margarone/34 Fazio);
d) infine, lamenta l’omessa valutazione a proprio favore di varie attività (2 seminari, 1 incarico di responsabilità di progetto, 2 incarichi di supervisore dell’attività di ricerca e 3 proceedings).
Le predette censure – che tendono sostanzialmente a sostituire il giudizio del ricorrente a quello della Commissione – sono infondate per la tranciante considerazione del carattere fortemente discrezionale della valutazione della Commissione, censurabile esclusivamente, sul piano della legittimità, per vizi logici che devono emergere dalla documentazione prodotta in giudizio e che siano atti a configurare il vizio di eccesso di potere, non potendo il Giudice entrare nel merito delle relative valutazioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, del 2 marzo 2011, n. 1350). L’infondatezza delle doglianze sopra elencate emerge, in ogni caso, dalla relazione della Commissione allegata alla memoria difensiva depositata in data 30/03/2012, (cfr. in particolare pagg. 2, 3 e 4 della predetta relazione) che smentisce puntualmente le censure articolate dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso che, pertanto, è da ritenersi infondato.
3. Nel primo motivo di ricorso, il dott. Margarone sostiene:
a) che la Commissione giudicatrice – prevedendo la costituzione un di bacino di candidati in situazione di parità – avrebbe agito secondo un modus operandi non previsto né dal bando né dai criteri di massima;
b) che la Dr.ssa Fazio non poteva essere inclusa nella rosa dei quattro candidati ricompresi nella fascia di ottimo;
c) che la Commissione, avrebbe illegittimamente “scelto” il vincitore tra i quattro candidati che avevano riportato il giudizio “ottimo” in modo arbitrario, senza esternare alcuna congrua motivazione.
3.a Per ciò che concerne la censura articolata sub a), la stessa è smentita dai criteri predisposti nell’allegato 1 al verbale del 27 ottobre 2011, con cui la commissione – dopo aver precisato ai punti A) e B) i singoli parametri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche – ha stabilito che “tenuto conto della particolare varietà delle attività di ricerca riconducibili al settore FIS/01, la Commissione giudicatrice esprimerà le valutazioni della produttività scientifica di ciascun candidato in termini di un numero definito di fasce attraverso i giudizi che tengano conto di qualità e quantità opportunamente normalizzati da un’operazione finale di peer refereeing (…)”. E’ evidente, pertanto, che la Commissione si è attenuta ad un criterio predeterminato, che peraltro non appare abnorme, né illogico, trattandosi di criterio di semplificazione della propria attività che non altera la logica della valutazione comparativa costituente il presupposto della collocazione dei candidati nelle rispettive “fasce” di giudizio.
3.b Quanto alla censura sub b) (con la quale il ricorrente sostiene, la d.ssa Fazio non poteva rientrare nella fascia dei candidati con valutazione globale di “ottimo” avendo conseguito solo due giudizi complessivi di “ottimo” e uno di “molto buono“, a fronte dei tre giudizi complessivi di “ottimo” conseguiti dal ricorrente) il Collegio rileva che la circostanza che un candidato con due giudizi complessivi individuali di “ottimo” e uno di “molto buono” sia stato inserito nella fascia di “ottimo” non appare irragionevole, tenuto anche conto dell’analogo giudizio (ottimo.) espresso in sede collegiale. Va, comunque, evidenziato che il giudizio collegiale sintetico individuale costituisce, appunto, una sintesi delle singole valutazioni espresse da ogni commissario sul curriculum, sui titoli e sulle pubblicazioni del candidato e che, nel caso di specie, dal raffronto tra la controinteressata e il ricorrente emerge la seguente situazione:
——– A) giudizi conseguiti dalla d.ssa Fazio;
1) Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
curriculum: congruo,
titoli: OTTIMO,
pubblicazioni: OTTIMO,
giudizio sintetico complessivo: OTTIMO;
2) Prof. [#OMISSIS#] Mondio
curriculum: congruo
titoli: OTTIMO + OTTIMO,
pubblicazioni: OTTIMO,
giudizio sintetico complessivo: OTTIMO;
3) Prof. [#OMISSIS#] Ramello
curriculum: congruo,
titoli: MOLTO BUONO + MOLTO BUONO,
pubblicazioni: OTTIMO,
giudizio sintetico complessivo: MOLTO BUONO;
——– B) giudizi conseguiti dal dott. Margarone;
1) Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
curriculum: congruo,
titoli: OTTIMO + SUFFICIENTE,
pubblicazioni: OTTIMO,
giudizio sintetico complessivo: OTTIMO;
2) Prof. [#OMISSIS#] Mondio
curriculum: congruo,
titoli: OTTIMO + SUFFICIENTE,
pubblicazioni: OTTIMO,
giudizio sintetico complessivo: OTTIMO;
3) Prof. [#OMISSIS#] Ramello
curriculum: congruo,
titoli: OTTIMO + SUFFICIENTE,
pubblicazioni: OTTIMO,
giudizio sintetico complessivo: OTTIMO.
Premesso ciò, appare logico che, nella ponderazione dei sopraelencati giudizi, entrambi i candidati siano stati correttamente collocati nella fascia di “ottimo”, con conseguente infondatezza delle censure articolate sub a) e sub b) del primo motivo di ricorso.
3.c Appare, invece, meritevole di positiva valutazione, e deve pertanto essere accolto, nei termini che seguono, il primo motivo di ricorso nella parte in cui si lamenta che la commissione, una volta collocati i quattro candidati con giudizio di “ottimo” nella rispettiva fascia, abbia successivamente individuato, tra questi, il vincitore (nella specie la d.ssa Fazio) senza alcuna congrua motivazione. Risulta, infatti, dal verbale n. 5 del 14/12/2011 che la Commissione abbia “preso in considerazione” i candidati che rientravano nella fascia di ottimo e tra questi abbia individuato, attraverso l’espressione di una sorta di “voto di preferenza” da parte di ogni commissario, il vincitore. Tale modus operandi, si pone, tuttavia, in contrasto, sia con la disciplina contenuta nel D.P.R. 117/2000 e nel D.M. 28 luglio 2009, che impone alla commissione esaminatrice di esternare con idonea motivazione l’avvenuta comparazione dei candidati, sia con l’art. 9 del bando che prevedeva che “Al termine dei lavori, la commissione PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti o all’unanimità, indica il vincitore del posto bandito”. Nel caso di specie, ciò non è accaduto, poiché nella fase finale dell’individuazione del vincitore tra i quattro candidati tutti collocati nella fascia di “ottimo”, è mancata la valutazione comparativa, come si evince dal predetto verbale n. 5, ove l’individuazione del vincitore non risulta supportata da alcuna valida e congrua motivazione tale da dare contezza degli elementi comparativi e delle ragioni che hanno indotto la commissione, a fronte di pregresse valutazioni non marcatamente differenziate, a preferire un candidato rispetto agli altri tre (cfr., ex multis, sulla motivazione valutazione comparativa: Cons. Stato, VI, 21 giugno 2013, n.3387, C.G.A. 8 maggio 2013 , n. 454; T.A.R. Sicilia – Catania,III, 11 febbraio 2013 n.400).
In altre parole, la circostanza di aver adottato un criterio operativo di semplificazione e contestualizzazione della valutazione analitica e comparativa (quali le “fasce di giudizio“) non è modalità operativa di per sé illegittima, purché rispettosa delle esigenze di trasparenza inequivocabilmente palesate dal D.M. suindicato; esigenze, che nella fattispecie in esame non sono state rispettate, con la conseguenza che l’individuazione del vincitore risulta viziata dall’assoluta carenza di qualsiasi profilo di comparazione tra i quattro candidati (tutti ugualmente collocati nella fascia di ottimo) e dalla mancata esternazione del giudizio di prevalenza che ha indotto la Commissione a preferire la d.ssa Fazio rispetto agli altri tre candidati. 
Oltretutto, dovendo la Commissione effettuare una scelta tra soggetti collocati, all’esito di precedente valutazione, nella medesima fascia di ottimo (quindi, potenzialmente, tutti idonei a ricoprire il posto di ricercatore), non poteva limitarsi ad esprimere unicamente la “preferenza” per il vincitore (una sorta di mera, epperò illegittima, “designazione”), ma avrebbe dovuto effettuare una ulteriore valutazione comparativa, da cui far emergere, senza possibilità di equivoci, il complesso delle ragioni che hanno indotto la stessa a ritenere più meritevole un candidato piuttosto che un altro.
4. In conclusione, la positiva definizione, in parte qua, del primo motivo di ricorso determina il parziale accoglimento del ricorso, e, per l’effetto, l’annullamento del verbale n. 5 del 14/12/2011, della relazione conclusiva del 14/11/2011 e del D.R. 3346 del 28/12/2011 ed il correlativo obbligo per l’Università resistente di rinnovare, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza e da parte della medesima commissione giudicatrice, la fase finale d’individuazione del vincitore, con idonea motivazione e nel rispetto dei criteri fissati nella presente sentenza.
5. In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate, tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in parte motiva, con obbligo dell’Università degli Studi di Messina di rideterminarsi circa l’individuazione del vincitore secondo quanto precisato in motivazione. 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)