N. 00019/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Espro [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Scurria, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Incorpora in Catania, via Aloi, 46;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Lanzafame [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Processo,elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR Catania;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del decreto del Rettore dell’Università di Messina n 3344 del 28.12.2011, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore SSD CHIM/04 bandito dall’Università di Messina con D.R. n. 3633/2010
– del verbale n 1 del 24.10.2011
– del verbale n 2 del 14.12.2011
-della relazione conclusiva del 15 dicembre 2011
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– della relazione aggiuntiva del 11/07/5012 con la quale la Commissione ha provveduto in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 453/2012 ad una nuova valutazione comparativa tra la d.ssa Espro e la d.ssa Lanzafame, confermando vincitrice quest’ultima.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina e di [#OMISSIS#] Lanzafame;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo la Dr.ssa Espro ha impugnato gli atti concernenti la procedura comparativa indicata in epigrafe, chiedendone l’annullamento per la violazione dei criteri di valutazione indicati dalla Commissione giudicatrice e, più in generale per vizi di difetto di motivazione e di eccesso di potere. In particolare, la ricorrente sostiene che nonostante la Commissione giudicatrice, nel corso della sua prima riunione (v. verbale n. 1, all. 3), avesse stabilito criteri di valutazione (anche numerici), la stessa, tuttavia, in fase di formulazione dei giudizi non ne avrebbe fatto applicazione, con l’effetto che, in assenza di alcun riferimento al valore numerico attribuito ai titoli e alle pubblicazioni, il sintetico giudizio espresso dai commissari sarebbe inidoneo ad esternare i parametri e gli elementi di valutazione che hanno indotto la commissione a preferire la controinteressata Dr.ssa Lanzafame alla ricorrente Dr.ssa Espro. Inoltre, parte ricorrente contesta le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni adottate dalla Commissione e, a tal fine, presenta uno schema comparativo dal quale emergerebbe la superiorità dei titoli della ricorrente rispetto quelli della controinteressata.
L’Università degli Studi di Messina e la Dr.ssa Lanzafame si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso. Quest’ultima ha anche proposto un ricorso incidentale subordinato, nel caso in cui il verbale n. 1 del 24.10.2011, redatto dalla Commissione giudicatrice, dovesse essere interpretato nel senso di imporre la valutazione numerica o comunque l’utilizzazione di indici “numerici”.
Con ordinanza cautelare n. 453 del 10/05/2012, è stata rilevata l’illegittimità dell’operato della Commissione “…nella misura in cui la stessa si è limitata a esprimere giudizi sintetici, inidonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico dalla medesima seguito nell’espressione del giudizio”, obbligando la medesima commissione a rideterminarsi con “puntuale e analitica motivazione sui singoli elementi valutati (o esclusi dalla valutazione), anche, eventualmente, mediante l’assegnazione di un punteggio, come, per altro, previsto per i titoli e le pubblicazioni nel verbale n. 1 redatto dalla stessa Commissione esaminatrice”. La predetta ordinanza è stata eseguita con relazione del 11 luglio 2012, depositata in giudizio il 31/07/2012.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 25/10/2012, la Dr.ssa Espro ha impugnato la predetta relazione deducendo l’elusione dell’ordinanza n. 453/2012 e sostenendo che la commissione avrebbe affidato, ancora una volta, la valutazione comparativa a giudizi sganciati da indice numerici, adottando arbitrariamente “nuovi criteri”, al posto degli indici numerici (impact factor e/o indice di Hirsch). A tal fine, la ricorrente allega uno schema descrittivo a dimostrazione della circostanza che, se fossero stati utilizzati indici numerici, la stessa avrebbe ottenuto un punteggio maggiore di quello della Dr.ssa Lanzafame (v. schema descrittivo pag. 8-9 ricorso per motivi aggiunti).
Le parti hanno scambiato memorie e repliche e alla pubblica udienza del 23 ottobre, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
Il ricorso concerne la legittimità della valutazione comparativa eseguita dalla commissione con la relazione del 11/07/2012, atteso che, l’originaria valutazione operata dalla medesima commissione con verbale n. 2 del 14/12/2011 è stata integralmente sostituita dalla riformulazione dei giudizi imposta dall’ordinanza cautelare n. 453/2012 sopra citata.
Con la predetta relazione la Commissione – dopo aver richiamato i criteri già fissati con il verbale n. 1, ha rinnovato la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni delle Dr.sse Espro e Lanzafame, formulando dei giudizi che appaiono immuni dai vizi dedotti dalla ricorrente.
Invero, nella relazione del 11/07/2012, la Commissione ha analiticamente motivato ogni punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni delle concorrenti, precisando la rilevanza e la significatività dei titoli valutati con il settore scientifico di riferimento (SSD CHIM/04). Quanto alla valutazione delle pubblicazioni, la commissione ha utilizzato precisi parametri di riferimento (congruenza con il SSD CHIM04, originalità, innovatività e importanza dei risultati raggiunti e rigore metodologico espresso, rilevanza scientifica delle riviste su cui i lavori dei candidati sono stati pubblicati, grado di apporto individuale del candidato tenendo conto anche del numero medio di coautori, discussione pubblica delle pubblicazioni, profilo temporale di attività ed grado di internazionalizzazione) formulando analitici giudizi sulla produzione scientifica delle concorrenti; e ha espressamente motivato anche la circostanza di non aver fatto ricorso al “h-index” con la plausibile e argomentazione che “per i ricercatori che iniziano la loro attività questo indice non permette di discriminare il contributo personale del candidato”. In esito alle predette valutazioni comparative, la commissione ha predisposto uno schema riassuntivo dei punteggi rispettivamente attribuiti alla Dr.ssa Espro e alla Dr.ssa Lanzafame, dichiarando quest’ultima vincitrice della procedura comparativa.
A fronte della sopra descritta attività, non sussistono i vizi censurati da parte ricorrente poiché, contrariamente a quanto affermato dalla stessa, nessun nuovo criterio è stato arbitrariamente introdotto dalla commissione, la quale, in sede di rivalutazione, ha richiamato e si è attenuta ai criteri già fissati nelle lettere A e B del verbale n. 1 del 24/10/2011, conformi ai criteri dettati dalla normativa nazionale di riferimento, che specifica gli indici dei quali la Commissione si può “anche” avvalere, senza attribuire agli stessi quel carattere tassativo e necessario che infondatamente si tende ad assumere da parte della ricorrente. Sul punto è sufficiente evidenziare che sebbene il D.M. 89/2009 richiami l’applicazione di parametri “riconosciuti anche in ambito internazionale”, tuttavia, nessuna disposizione primaria o regolamentare impone il ricorso ad indici numerici, con la conseguenza che il loro mancato utilizzo non può essere invocato quale ragione d’illegittimità delle operazioni di valutazione nel loro complesso (cfr, ex multis, Cons. Stato, VI, 8 ottobre 2013 n. 4943 e 11 febbraio 2013, n. 754); e ciò in quanto i predetti indici non possono “espropriare o condizionare in maniera determinante il giudizio finale sulla maturità scientifica dei candidati, che la commissione giudicatrice deve formulare anche sulla base degli ulteriori criteri selettivi, verificando peraltro la pertinenza dei lavori presentati alla tematica concorsuale” (cfr.: Cons. Stato, VI, 28 gennaio 2013, n. 512).
Va aggiunto che, nel caso di specie, la valutazione della commissione si è basata sull’insieme dei criteri (oggettivi) previsti dal bando, ossia congruenza con il settore scientifico-disciplinare di riferimento originalità, innovatività ed importanza delle pubblicazioni, rilevanza scientifica della rivista su cui i lavori sono stati pubblicati e apporto individuale del candidato. In tale prospettiva, la commissione ha ritenuto, con valutazione che non appare affetta da vizi logici rispetto alla documentazione depositata in giudizio, che la candidata Lanzafame ha affrontato diverse tematiche “tutte di elevata rilevanza per il SSD CHIM/04, apportando un contributo rilevante e significativo allo sviluppo in questi settori. Le pubblicazioni più recenti si discostato significativamente dalle tematiche tradizionali del laboratorio in cui la candidata opera, rivelando un’elevata autonomia nella conduzione e nella progettazione della ricerca”, non rilevando, invece, analoga originalità e innovatività nell’ambito della pur cospicua produzione della ricorrente.
Infine, non coglie nel segno la generica censura concernente la presunta contraddittorietà del giudizio espresso dal Commissario Prof. Centi in merito al progetto PRIN08, di cui lo stesso è stato ordinatore scientifico nazionale, e per il quale si è limitato ad attestare l’attività complessivamente svolta dalla Dr.ssa Espro ai soli fini del rinnovo dell’assegno di ricerca, e al di fuori di qualsiasi valutazione di natura comparativa.
In definitiva, alla luce di tutto quanto fin qui considerato, la riformulazione dei giudizi operata dalla commissione, oltre che rispettosa dei criteri prefissati, è anche esente da ogni profilo d’illogicità, trovando piena rispondenza nella documentazione prodotta e negli atti della procedura.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Data la particolare natura della controversia, la rilevanza dei contrapposti interessi in gioco e il complessivo esito processuale, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)