TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 16 gennaio 2013, n. 46

Data Documento: 2013-01-16
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00046/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01307/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Pedullà e [#OMISSIS#] Gargano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Catania, C.so Sicilia, 56; 
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il primo in Catania, p.zza Universita’, 2-Ufficio Legale; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Donzello, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Gentile, con domicilio eletto presso l’avv. Mariano [#OMISSIS#] in Catania, via Perugia,10; 
per l’annullamento
– quanto al ricorso principale:
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania n. rep. Decreti 1044 del 25.02.2011, secondo cui gli atti concorsuali relativi al Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Economia Aziendale – XXVI ciclo, “stante il parere espresso dall’Ufficio Legale e Avvocatura d’Ateneo, dovranno essere rimessi alla commissione esaminatrice affinché la stessa proceda alla valutazione del titolo di laurea specialistica in Direzione Aziendale conseguito dal predetto dott. Donzello”, e con il quale è stato sospeso “limitatamente a quanto è disposto in ordine all’attribuzione delle borse di studio – il D.R. n. 51 del 22.12.2010”;
di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania n. rep. Decreti 1044 del 25.2.2011;
di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di [#OMISSIS#] Donzello;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione resa a verbale dal difensore della parte ricorrente, con la quale si assume, stante la rinuncia del controinteressato al ricorso n. 1193/11 (dove quest’ultimo assumeva la veste di ricorrente principale), collegato al presente gravame, che è cessata la materia del contendere sul ricorso in esame;
Ritenuto che la predetta dichiarazione non determina, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. la piena soddisfazione della pretesa azionata con il gravame dal ricorrente, ma, semmai, la sopravvenuta carenza a coltivare il ricorso;
Ritenuto, stante l’esito del giudizio di dover disporre, anche in riferimento alla natura della controversia, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)