TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 2 settembre 2015, n. 2189

rigetto richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile

Data Documento: 2015-09-02
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituito dall’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, condizionando la discrezionalità dell’amministrazione alla valutazione di specifici presupposti (esigenze organizzative e funzionali dell’Università ed esperienza professionale del dipendente), consente all’amministrazione medesima di autovincolarsi mediante la predeterminazione di criteri generali. In tale contesto, la circostanza che l’interessato sia “l’unico docente del proprio S.S.D. nell’ambito di ateneo” privilegia la migliore allocazione delle risorse personali e risulta conforme alle finalità di mantenimento della spesa pubblica di cui al citato art. 16.

Contenuto sentenza

N. 02189/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Dimonte, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Caggiano, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23; 
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi; 
per l’ottemperanza
esecuzione giudicato proc. nr. 486/14
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori Sono presenti l’avv. N. [#OMISSIS#] e l’avv. dello Stato G.C. [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Corte di Appello di Lecce, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta dalla sig.ra Dimonte [#OMISSIS#] ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della complessiva somma di € 3.000,00 in favore della medesima, oltre gli interessi legali, nonché della somma di € 500,00 oltre accessori come per legge ed € 100,00 per spese, a titolo di spese processuali.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, pertanto, la predetta ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto citato, con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme portate dal predetto decreto della Corte d’Appello di Lecce.
Orbene, tale decreto ha l’attitudine ad acquisire la validità ed efficacia della sentenza passata in giudicato, poiché trattasi di provvedimento immediatamente esecutivo, ricorribile solo per Cassazione, ai sensi dell’art.3, co.6, L. 89/2001, e poichè decorso il termine per proporre il relativo ricorso lo stesso diventa inoppugnabile.
Inoltre, tale decreto, è stato notificato con formula esecutiva il 13 agosto 2014 al Ministero della Giustizia, ed è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. n. 30/1997.
Nelle more del presente processo di ottemperanza l’Amministrazione resistente ha tuttavia provveduto al pagamento delle somme di cui al predetto decreto della Corte d’Appello di Lecce, per cui lo spiegato ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Infatti, risulta documentato (e incontestato) che l’Amministrazione resistente – dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza – ha provveduto al pagamento delle somme di cui al predetto decreto della Corte d’Appello di Lecce, sicchè non resta al Tribunale che dare atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Non spetta, invece, alla ricorrente l’invocato pagamento della ulteriore somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, in ragione della manifesta iniquità della corrispondente pretesa ex art. 114 quarto comma lettera e) c.p.a..
Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 400,00 (Quattrocento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] d'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)