Il potere conferito all’amministrazione riguardo alle richieste di trattenimento in servizio è connotato da ampia discrezionalità amministrativa, non essendo più configurabile in capo ai richiedenti una posizione di diritto soggettivo. Di conseguenza, solo nel caso di accoglimento dell’istanza prodotta ai predetti fini si impone la motivazione in ordine alla specifica esperienza professionale maturata dall’interessato, in presenza di deroga alla disciplina sugli ordinari limiti d’età per il collocamento a riposo. (in senso analogo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 239; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 12 dicembre 2014, n. 3075; in senso contrario, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 25 settembre 2015, n. 620).
L’art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituito dall’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, condizionando la discrezionalità dell’amministrazione alla valutazione di specifici presupposti (esigenze organizzative e funzionali dell’Università ed esperienza professionale del dipendente), consente all’amministrazione medesima di autovincolarsi mediante la predeterminazione di criteri generali. In tale contesto, la circostanza che l’interessato sia “l’unico docente del proprio S.S.D. nell’ambito di ateneo” privilegia la migliore allocazione delle risorse personali e risulta conforme alle finalità di mantenimento della spesa pubblica di cui al citato art. 16.