TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 25 agosto 2017, n. 2111

Procedura concorsuale posto ricercatore-Giudizio di ottemperanza

Data Documento: 2017-08-25
Area: Giurisprudenza
Massima

L’accertamento definitivo del giudice relativo alla sussistenza di determinati presupposti relativi alla pretesa del ricorrente non può non essere vincolante nei confronti dell’azione amministrativa (di recente Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2012, n. 3569 ha affermato che l’ampiezza dell’accertamento sostanziale contenuto nella sentenza passata in giudicato condiziona gli spazi di applicabilità anche della normativa sopravvenuta): tale assetto appare, oltretutto, coerente con l’impostazione soggettiva dell’azione giudiziale amministrativa e in linea con l’orientamento interpretativo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’amministrazione, in sede di esecuzione di una decisione esecutiva del giudice amministrativo, non può rimettere in discussione quanto accertato in sede giurisdizionale (in questo senso, cfr. CEDU, 18 novembre 2004, Zazanis c. Grecia).

Contenuto sentenza

N. 02111/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02577/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2577 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Sciré, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Traina e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, via [#OMISSIS#] Riso 39; 
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Nucifora, non costituita in giudizio; 
per l’ottemperanza
al giudicato nascente dalla sentenza R.G. n. 1562/2014 pronunciata dal TAR Catania il 29 maggio 2014, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 569 del 21 luglio 2015;
nonché per il risarcimento del danno per i fatti ed i motivi di seguito dedotti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con sentenza n. 1562 del 29 maggio 2014, questa Sezione ha accolto il ricorso del ricorrente volto all’annullamento dei verbali con cui la Commissione Giudicatrice ha dichiarato la Dott.ssa [#OMISSIS#] Nucifora vincitrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea – settore scientifico disciplinare M-STO-04 Storia contemporanea presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Catania.
Per l’effetto, l’Università intimata è stata condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente, nonché alle spese di giudizio ed è stato riconosciuto al predetto il diritto alla parziale reintegrazione in forma specifica in riferimento alla parte rimanente dell’incarico triennale.
Piuttosto che dare seguito al dictum derivante dalla sentenza di questo Tribunale, con nota prot. n. 81158 del 7 luglio 2014, a firma del Direttore Generale, l’Università dichiarava di non voler dare alla stessa esecuzione, rinviando ogni decisione sulla risoluzione del contratto con la controinteressata all’esito del giudizio cautelare nel frattempo dalla medesima instaurato dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
A fronte del rigetto in fase cautelare dell’appello proposto dalla controinteressata, e comunque con un ulteriore mese di ritardo, il 27 agosto 2014 il ricorrente veniva contattato dall’Amministrazione Universitaria, per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 1° settembre al 30 dicembre 2014, senza, però, che fosse consentita la previa visione del modulo contrattuale da sottoscrivere, sicché in data 29 agosto 2014 il ricorrente si trovava costretto a recarsi presso gli uffici dell’Università con l’assistenza del proprio legale di fiducia, al fine di poter prendere visione della bozza del contratto di lavoro.
Dall’esame di quest’ultima sarebbe emerso che i termini giuridici del rapporto di lavoro non sarebbero stati relazionati alla data del contratto stipulato dalla Dott.ssa Nucifora il 28 dicembre 2011 e ciò in quanto, secondo l’Amministrazione Universitaria, la sentenza di questo Tribunale non avrebbe riconosciuto il diritto del ricorrente a essere dichiarato vincitore della selezione indetta con D.R. dell’11 agosto 2011.
Al contratto, stipulato il 5 settembre 2014, a cura del ricorrente veniva apposta la seguente clausola: “senza prestare acquiescenza e senza rinunciare ad ogni più ampio diritto derivante dalla sentenza del TAR Catania n. 1562/2014, ivi compreso quello al riconoscimento del titolo di ricercatore quale vincitore della selezione e all’assunzione con effetti giuridici retroattivi, con espressa riserva di adire l’A.G. per la tutela degli stessi”.
Lo stesso giorno, il ricorrente – dopo tre mesi dal deposito della sentenza di questo Tribunale – prendeva servizio presso gli uffici della Struttura didattica speciale di “Lingue e Letterature Straniere” ubicata in Ragusa Ibla, presso la quale espletava l’incarico dedotto in contratto sino alla fine del dicembre 2014.
A conclusione dell’incarico dedotto in contratto, il ricorrente – per effetto del mancato riconoscimento giuridico, ai fini della carriera, del titolo di vincitore della selezione pubblica de qua – vedeva altresì sfumare la possibilità di accedere al rinnovo biennale previsto dal bando.
Frattanto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa rigettava la richiesta di misura cautelare monocratica e collegiale nonché l’appello con sentenza definitiva n. 569/2015 depositata il 21 luglio 2015.
Conseguentemente, con provvedimento del direttore generale del 4 agosto 2015, l’Università intimata disponeva la liquidazione in favore del ricorrente della complessiva somma netta di euro 47.969,07 che tuttavia veniva effettivamente corrisposta solo in data 25 agosto 2015, ovvero un mese dopo la pronuncia con la quale il CGA (21.7.2015, n. 569) aveva confermato la decisione di primo grado n. 1562/2014 resa da questo Tribunale e a un anno e due mesi dal deposito di quest’ultima.
Tali somme venivano quindi incassate dal ricorrente a titolo di acconto sui maggiori importi eventualmente dovuti, con riserva di controllo sui calcoli effettuati.
Con ricorso notificato il 10.11.2015 e depositato il 24.11.2015, il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l’inottemperanza al giudicato nascente dalla predetta sentenza n. 1562/14.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione ed elusione del giudicato in ordine all’omesso riconoscimento del titolo di vincitore della selezione.
Asserisce parte ricorrente che la sentenza di primo grado ha espressamente ritenuto illegittimi i punteggi attribuiti alla candidata dichiarata vincitrice, annullando in modo analitico il verbale del 4 aprile 2012, con cui la Commissione aveva “riesaminato” alla stregua del criterio della congruenza i titoli e le pubblicazioni della sola controinteressata (ed oggetto del ricorso per motivi aggiunti), il decreto che aveva dichiarato la stessa vincitrice della selezione pubblica nel dicembre 2011 e, per quanto di ragione, gli altri atti impugnati.
La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza avrebbe quindi chiaramente annullato i provvedimenti o le parti di essi che dichiaravano vincitrice della selezione l’Arch. Nucifora, stabilendo che vincitore dovesse essere invece il ricorrente, collocato secondo in graduatoria.
Tale conclusione sarebbe comunque avvalorata dal rilievo secondo il quale la medesima sentenza ha accolto anche la domanda risarcitoria con la quale l’odierno ricorrente aveva chiesto la liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla mancata percezione dei compensi previsti per il contratto a tempo determinato sino al momento dell’assunzione, con la motivazione che l’illegittima attribuzione di punteggio alla controinteressata per titoli non valutabili e la complessiva violazione delle regole fissate nel bando di concorso e nelle norme che regolano le procedure di valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico integravano l’elemento soggettivo della colpa, considerato che la discrezionalità conseguente alla libertà di organizzazione della ricerca e della didattica universitaria non poteva sfociare nell’arbitrarietà.
2) Sull’inottemperanza del giudicato sotto altro profilo – Esecuzione in forma specifica solo parziale.
Asserisce parte ricorrente che l’Amministrazione Universitaria avrebbe omesso di dare immediata esecuzione alla sentenza n. 1562/2014, rimanendo del tutto inerte dal 30 maggio al 27 agosto 2014 con ciò cagionandogli un ulteriore pregiudizio patrimoniale, pari a un terzo di quanto stabilito come dovuto con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
All’Udienza camerale del 22.2.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con Ordinanza n. 1047/17 del 25.5.2017, la Sezione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha manifestato “dubbi in ordine alla ammissibilità di parte della domanda introdotta in giudizio”, ritenendo, “in particolare, che il ricorrente ha omesso di impugnare nei termini il provvedimento del 5.9.2014, dolendosene in sede di esecuzione” e ha specificato che “dalla detta circostanza potrebbe derivare la non riconoscibilità della retrodatazione della decorrenza giuridica del rapporto di che trattasi”.
Ciò posto, ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della detta ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest’unica questione.
Parte ricorrente ha depositato pertinente memoria in data 14.6.2017.
In data 5.7.2017, il Collegio ha posto definitivamente in decisione il ricorso.
II. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
II.1. Il ricorrente asserisce che, nonostante il diverso avviso contenuto nella sentenza n. 1562/14 di questo Tribunale di cui si chiede l’esecuzione, l’Amministrazione avrebbe omesso di considerarlo vincitore della selezione, posto che nel contratto con lo stesso stipulato non ha retrodatato gli effetti giuridici alla data di conferimento dell’incarico all’altro candidato dichiarato vincitore.
In via pregiudiziale, quindi, occorre accertare se il presente giudizio sia stato correttamente instaurato quale giudizio di ottemperanza o se sia da qualificarsi, più propriamente, come un giudizio di cognizione.
Invero, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. “il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni”.
Va ulteriormente premesso che il ricorrente omette di impugnare espressamente il provvedimento del 5.9.2014 con il quale, in buona sostanza, questi è stato assunto a tempo determinato soltanto dalla medesima data e sino al 31.12.2014 compreso.
Su tale provvedimento ha apposto la clausola di non acquiescenza rispetto al mancato riconoscimento del titolo di vincitore della selezione e alla assunzione con effetti giuridici retroattivi, con espressa riserva di adire l’A.G. per la tutela dei propri diritti.
Tuttavia, non può dirsi che il ricorrente abbia mancato di impugnare implicitamente siffatto provvedimento, posto che sulla sua illegittimità ha argomentato, muovendo specifiche censure, ricollegate, però, non già alla sua specifica illegittimità, ma a quest’ultima in quanto derivante da una asserita elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1562/14.
Mutuando quanto condivisibilmente ritenuto dall’A.P. n. 2/2013 del Consiglio di Stato, <<nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda>> (implicitamente spiegata dal ricorrente).
<<Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità il giudice disporrà la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione.
<<Ciò appare consentito dall’art. 32, co. 2, primo periodo, cpa, in base al quale “il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali”, e la conversione dell’azione è ben possibile – ai sensi del secondo periodo del medesimo comma – “sussistendone i presupposti”.
<<Ciò peraltro presuppone che tale azione sia proposta non già entro il termine proprio dell’actio iudicati (dieci anni, ex art. 114, co. 1, cui rinvia l’art. 31, co. 4, cpa), bensì entro il termine di decadenza previsto dall’art. 41 cpa: il rispetto del termine decadenziale per la corretta instaurazione del contraddittorio è reso necessario, oltre che dalla disciplina del giudizio impugnatorio, anche dall’espresso richiamo alla necessità di sussistenza dei “presupposti” (tra i quali occorre certamente comprendere il rispetto del termine decadenziale), effettuato dall’art. 32, co. 2, cpa>>.
L’assunto determina una prima conclusione circa la tardività dell’impugnativa implicita del provvedimento del 5.9.2014, posto che il ricorso in esame è stato notificato soltanto il 10.11.2015.
Sicché, il margine residuo su cui deve appuntarsi il presente giudizio è quello proprio dell’elusione del giudicato.
Secondo la richiamata decisione n. 2/2013, << è ben noto come sia jus receptum l’assunto che il giudicato amministrativo si presenti in modo poliforme, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte e delle censure dedotte.
<<Infatti, il ricorrente può far valere mere censure formali nei confronti dell’azione amministrativa, ovvero vizi più pregnanti, che afferiscono alla sussistenza dei presupposti per ottenere il bene della vita; la sua domanda poi, può tendere ad opporsi ad un’azione della p.a, (in questo caso di frequente vengono prospettate censure formali, che comunque consentono di sterilizzare l’iniziativa della p.a.), ovvero può prospettare una pretesa (e in questo caso contemplerà usualmente censure di carattere sostanziale, tendenti a dimostrare la fondatezza della pretesa stessa).
<<E dunque è altrettanto pacifico che la sentenza del giudice amministrativo si atteggia in modo differente a seconda che abbia ad oggetto una situazione oppositiva o una vera e propria pretesa nonchè a seconda del vizio accolto.
<<E’ in questo quadro variegato che va posta e risolta la questione dell’annoverabilità nell’ambito del giudicato non solo del “dedotto” (ossia di ciò che espressamente è stato oggetto di contestazione ed esame), ma anche del “deducibile” (id est: ciò che, pur non espressamente trattato, si pone come presupposto/corollario indefettibile del thema decidendum).
<<Va premesso peraltro che la questione si può porre solo nei riguardi dell’attività oggetto di esame giudiziale, in quanto tale anteriore a quest’ultimo: infatti, l’esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia di un assetto consolidato degli interessi coinvolti, non può proiettare l’effetto vincolante nei riguardi di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di un potere, ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, coinvolga situazioni nuove e non contemplate in precedenza>>.
Quindi, <<l’accertamento definitivo del giudice relativo alla sussistenza di determinati presupposti relativi alla pretesa del ricorrente non potrà non essere vincolante nei confronti dell’azione amministrativa (di recente C.d.S., VI, 19 giugno 2012, n. 3569 ha affermato che l’ampiezza dell’accertamento sostanziale contenuto nella sentenza passata in giudicato condiziona gli spazi di applicabilità anche della normativa sopravvenuta): tale assetto appare, oltretutto, coerente con l’impostazione soggettiva dell’azione giudiziale amministrativa in precedenza richiamata e in linea con l’orientamento interpretativo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’amministrazione, in sede di esecuzione di una decisione esecutiva del giudice amministrativo, non può rimettere in discussione quanto accertato in sede giurisdizionale (in questo senso, cfr. CEDU, 18 novembre 2004, Zazanis c. Grecia).
<<5.2. Ma anche là dove non siano i fatti ad essere messi in discussione bensì la loro valutazione (come nel caso in esame, in cui i dati sull’attività didattica erano incontestati ed è cambiata invece la loro valutazione), non va dimenticato che alla stregua del principio ribadito anche dall’art. 112, comma primo, del codice, su tutte le parti incombe l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice; e ciò vale specialmente per la pubblica amministrazione, in un’ottica di leale ed imparziale esercizio del munus publicum, in esecuzione dei principi costituzionali scanditi dall’art. 97 Cost. e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ove il diritto alla esecuzione della pronuncia del giudice è considerato quale inevitabile e qualificante complemento della tutela offerta dall’ordinamento in sede giurisdizionale).
<< Tale richiamo non deve apparire come un formale appello a principi inveterati ma di scarsa rilevanza effettuale, poiché l’esigenza di dare esecuzione secondo buona fede alla decisione giurisdizionale amministrativa è alla base di qualsiasi ricostruzione interpretativa della materia: la pubblica amministrazione, infatti, ha l’obbligo di soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e di non frustrare la sua legittima aspettativa con comportamenti elusivi>>.
Nello specifico caso di annullamento di una graduatoria illegittima, cui si sostanzia il ricorso definito con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il Giudice di seconde cure (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 19/11/2014, n. 631) ha ritenuto che l’esatta esecuzione del giudicato si limiti alla riformulazione della graduatoria collocando nella stessa il ricorrente in posizione utile, mentre le eventuali conseguenze di quest’ultima sono da valutare nella competente sede di cognizione, non potendosi ritenere che una esatta ottemperanza comporti il riconoscimento della retrodatazione della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro costituito solo a seguito del giudicato o il risarcimento dei danni connessi alla ritardata costituzione di tale rapporto.
E la circostanza sembra debitamente riferibile alla instaurazione del rapporto di pubblico impiego.
Nel caso di specie, trattandosi della diversa fattispecie di attribuzione di un posto a tempo determinato di ricercatore, dall’annullamento degli atti di valutazione e nomina dell’originario controinteressato primo classificato, non può non derivare, quale effetto “deducibile” del giudicato, la circostanza che il vincitore della selezione sia il secondo classificato (il ricorrente), che, per altro, l’Amministrazione, una volta risolto il rapporto con il predetto illegittimo vincitore, ha, senza che ve ne fosse bisogno, assunto dopo previa valutazione della necessità del suo servizio.
Rimane la questione della decorrenza della nomina, cui giuridicamente parte ricorrente avrebbe avuto diritto.
Sennonché, proprio dalla lettura della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, probabilmente (non essendo stato introdotto nulla nel precedente giudizio di cognizione) coerentemente con il rispetto del principio della domanda, emerge che nulla è stato disposto in ordine alla retrodatazione dell’affidamento dell’incarico, procedendosi, anzi, alla liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla mancata percezione dei compensi previsti per il contratto a tempo determinato sino al momento dell’assunzione e alla reintegrazione in forma specifica soltanto per il periodo (eventuale) residuo del triennio di affidamento.
La richiesta avanzata di retrodatazione, non contemplata dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione (né deducibile dal giudicato), avrebbe dovuto seguire, come premesso, la tempestiva impugnazione del provvedimento del 5.9.2014.
Consegue, stante il riconoscimento dell’effetto conseguente alla decisione ottemperanda del riconoscimento della posizione di primo graduato della selezione in capo al ricorrente, l’accoglimento in parte qua della domanda introdotta con il primo motivo di ricorso.
II.2. Con il secondo motivo di ricorso, premette il ricorrente che nonostante l’immediata esecutività della sentenza di primo grado, l’Università intimata avrebbe omesso di ottemperare a quanto dalla stessa disposto dal 30.5.2014 al 27.8.2014, causando un ulteriore danno derivante dalla mancata tempestiva assunzione dell’incarico.
Posto che la sentenza di questo Tribunale ha riconosciuto a titolo di risarcimento non già l’intero importo mensile dovuto, ma lo stesso decurtato di un terzo in ragione del mancato espletamento del servizio, la ritardata assunzione avrebbe determinato la perdita di tale terzo per l’intero periodo di mancato servizio.
La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stata pubblicata il 29.5.2014 e notificata il 12.12.2014; la convocazione per la stipula del contratto risale al 27.8.2014.
Premette il Collegio che correttamente la domanda è stata inserita in sede del giudizio di ottemperanza, stante il tenore del comma 3 dell’art. 112 c.p.a., a mente del quale “può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione”.
L’Azione, ad avviso del Collegio può essere proposta anche nell’ipotesi di sentenza di primo grado resa dal Giudice amministrativo, posto che il giudizio di esecuzione, intanto, in detta fattispecie, diversamente che per i provvedimenti provenienti da diversa giurisdizione, può riguardare le decisione di primo grado e poiché, ai sensi dell’art. 33, comma 2, le stesse sono immediatamente esecutive e, come tali, sussiste l’obbligo conformativo dell’Amministrazione.
Risulta agli atti, e la circostanza non è smentita dall’Amministrazione, che, anzi, con nota del 4.7.2014 dimostra di ben conoscere la decisione di cui si chiede l’esecuzione, che parte ricorrente con PEC del 3.6.2014 ha provveduto a trasmettere tale sentenza, ma l’Amministrazione, come si evince dalla predetta nota, ha ritenuto di dover attendere l’imminente decisione del CGA per la Sicilia in sede di appello.
Considerato che tutti i provvedimenti di seconde cure sono stati favorevoli alla parte ricorrente, la domanda si presta a essere accolta, non essendo giustificata la parziale mancata esecuzione in forma specifica della sentenza di primo grado resa da questa Sezione, con accoglimento della domanda, per il periodo dal 3.6.2014 (data della prima comunicazione della sentenza) al 27.8.2014 (data di convocazione per l’immissione in servizio, alla quale il ricorrente non si è presentato), del risarcimento nella misura di un terzo dell’importo teoricamente spettante e non riconosciuto a pag. venti della detta decisione, oltre interessi e rivalutazione.
Conclusivamente, il ricorso va accolto, con onere per l’Amministrazione di formalizzare il provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito in dipendenza della selezione annullata in parte qua dalla sentenza n. 1562/14 di questa Sezione e con il riconoscimento delle somme a titolo di risarcimento, così come individuate sub II.2.
L’Amministrazione dovrà quindi porre in essere i necessari atti adempitivi nel termine indicato in dispositivo.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, il Commissario “ad acta” nominato da questo Tribunale.
Il Commissario “ad acta”, dopo l’espletamento dell’incarico, trasmetterà una relazione dettagliata al Signor Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e funzionari, derivanti dall’inottemperanza (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso eventualmente spettante al commissario “ad acta”).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mentre l’eventuale compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte di questi, a mandato espletato, di apposita relazione sull’incarico svolto (anche in considerazione della collaborazione ricevuta dagli Uffici interessati) e con nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Terza), così statuisce:
accoglie il ricorso nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva;
condanna l’Amministrazione intimata alle spese di giudizio che vengono liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Per effetto dell’accoglimento, dichiara l’obbligo dell’Università degli Studi di Catania di adottare le determinazioni amministrative necessarie per dare esecuzione alla sentenza in epigrafe.
All’uopo assegna per l’adempimento il termine di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario “ad acta” il Prefetto di Catania, o Funzionario dallo stesso espressamente delegato, perché provveda entro gli ulteriori sessanta giorni dal termine predetto a dare integrale esecuzione alla sentenza, a spese dell’Amministrazione intimata.
Il Commissario “ad acta”, dopo l’espletamento dell’incarico, trasmetterà una relazione dettagliata al Signor Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti di Palermo, per l’accertamento d’eventuali responsabilità a carico di amministratori e funzionari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 22 febbraio 2017 e 5 luglio 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 25/08/2017