TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 27 dicembre 2016, n. 3361

Attività di docenza decentrata presso azienda ospedaliera-Emolumenti

Data Documento: 2016-12-27
Area: Giurisprudenza
Massima

L’attività di docenza svolta su incarico dell’università presso un’azienda ospedaliera è espressione di un rapporto che vede come proprie parti unicamente l’università e il docente, la prima quale istituzione che, nell’ambito della propria autonomia scientifico-didattica ed organizzativa, ha ritenuto opportuno “assumere l’impegno” di “decentrare” presso l’azienda ospedaliera un proprio (perché compreso nell’offerta formativa che essa ha ritenuto utile attivare) corso di studi; il secondo quale soggetto che ha accettato l’affidamento alle condizioni previste di un corso di insegnamento in una sede distinta da quella di servizio. La corresponsione dei relativi emolumenti, quindi, grava in capo all’università, indipendentemente da eventuali accordi tra le pubbliche amministrazioni in base ai quali gli oneri finanziari graverebbero esclusivamente in capo all’azienda ospedaliera.

Contenuto sentenza

N. 03361/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n.755/2013, emesso sul ricorso numero di registro generale 237 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] Metro, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Mazzù C.F. MZZFNC83T14F158M, con domicilio eletto presso avv. [#OMISSIS#] Giannitto in Catania, via L. [#OMISSIS#],29; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
per la revoca e l’annullamento del decreto ingiuntivo n. 755/2013, emesso dalla Sezione in data 12.03.2013, con il quale è stato ingiunto all’Università degli Studi di Messina di pagare a Metro [#OMISSIS#] la somma di Euro 33.520,00 per l’attività didattica da essa svolta dal 2006 al 2011, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto per ogni singolo anno, fino all’effettivo soddisfo, e oltre compensi e spese del procedimento monitorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 755/2013 questa Sezione accoglieva l’istanza della dott.ssa Metro [#OMISSIS#] tesa alla corresponsione di emolumenti connessi all’attività di docenza, svolta su incarico dell’Università di Messina presso l’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa, nell’ambito del corso di laurea in “Infermieristica”, negli anni dal 2006 al 2011, e ordinava all’Università degli Studi di Messina di pagare alla ricorrente la somma di Euro 33.520,00, oltre rivalutazione, interessi e spese del procedimento monitorio.
L’Università intimata ha proposto rituale opposizione, deducendo eccezioni in [#OMISSIS#] e difese di merito volte a dimostrare che il credito fatto valere non poteva essere vantato nei propri riguardi. L’Università evidenziava in particolare che – a tenore della convenzione 25 Luglio 2006 e del protocollo d’intesa del 16 Aprile 2009 – le somme richieste avrebbero dovuto essere a lei accreditate dall’Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa, fatto non intervenuto e dal quale era dunque scaturita la mancata corresponsione delle stesse al docente. Chiedeva pertanto, allo scopo, l’autorizzazione a chiamare in giudizio, in garanzia, l’ASP di Siracusa.
L’Università eccepiva inoltre che – nella somma richiesta – erano computate anche somme in ogni caso non dovute, in quanto alcuni compensi per lezioni risultavano pagate dall’Università e in quanto la richiesta della ricorrente includerebbe anche il rimborso forfettario per missioni non tutte certificate e l’indennità di trasferta la quale risulta soppressa invece dalla legge n. 266/2005, art. 1, comma 113.
Si è costituita la ricorrente Metro [#OMISSIS#], parte opposta nel presente giudizio, che ha ribadito la legittimazione dell’Università al pagamento delle somme per cui è causa e ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il ricorso in opposizione è infondato e da rigettare alla luce delle recenti pronunce del Giudice d’appello siciliano, che accogliendo l’appello proposto avverso le sentenze con le quali questa Sezione aveva accolto l’opposizione proposta dall’Università intimata in fattispecie simili, riguardanti altri docenti incaricati dall’Università di Messina presso l’Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa ( cfr. CGARS n. 266 e n. 267/2016), ha affermato che “… È dunque del tutto evidente che il rapporto per il quale è causa vede come proprie parti unicamente l’Università e il docente, la prima quale istituzione che, nell’ambito della propria autonomia scientifico-didattica ed organizzativa, ha ritenuto opportuno “assumere l’impegno”, e poi darvi anche esecuzione, di “decentrare” in Siracusa un proprio (perché compreso nell’offerta formativa che essa ha ritenuto utile attivare) corso di studi; il secondo quale soggetto che ha accettato l’affidamento alle condizioni previste di un corso di insegnamento in una sede distinta (perché appunto decentrata in Siracusa) da quella di servizio.”.
E’ irrilevante pertanto che l’art. 12, comma 1, della convenzione intercorsa tra l’Università di Messina e l’Azienda Ospedaliera per l’istituzione del corso di laurea in infermieristica abbia previsto che dall’attivazione della convenzione non sarebbe potuto conseguire a carico dell’Università alcun onere finanziario (vedi per altro anche art. 3 comma 2), ed inoltre che l’Università avrebbe pagato i docenti “dopo l’accredito delle somme versate” dall’Azienda allo scopo ( commi 5 e 6 ), in quanto le previsioni della convenzione impegnano i soli sottoscrittori della stessa (Università ed ASP) e non possono spiegare in alcun modo effetti nei confronti di soggetti giuridicamente estranei a tale convenzione (come appunto i docenti, dei quali l’Università ha impegnato l’attività onde potere adempiere agli obblighi convenzionali assunti).
Non può dunque sostenersi che in mancanza del versamento delle somme dovute dall’Azienda sanitaria – ciò che in effetti si è verificato – non sussiste il dovere dell’Università di effettuare i pagamenti richiesti dai docenti, proprio perché l’intervenuta convenzione tra Università ed ASP non ha spostato (né avrebbe in alcun modo potuto) sulla seconda la titolarità del corso di studi, né determinato obblighi a carico di soggetti diversi dai contraenti. La sottoscrizione degli accordi tra Università e Azienda ha determinato il sorgere di rapporti unicamente tra i soggetti firmatari della medesima, cointeressati all’attivazione del corso di laurea decentrato. Tali accordi impegnavano, da una parte, ad attivare il corso di laurea nell’ambito dell’offerta formativa dell’Università (della quale perciò gli iscritti divenivano studenti) e, dall’altra, a fornire la necessaria provvista finanziaria e materiale, determinando in quale misura l’ente locale avrebbe partecipato a sostenere gli oneri derivanti all’Università dall’attivazione del corso decentrato (alla copertura dei quali l’Università avrebbe, per altro, a sua volta concorso riversando all’Azienda il 95 % delle tasse universitarie incamerate per il corso: art. 12 comma 4 della convenzione).
L’eventuale inadempimento degli obblighi assunti dall’ASP nei confronti dell’Università non può dunque in alcun modo modificare la diretta responsabilità dell’Università verso i docenti che essa ha ritenuto di coinvolgere ed impegnare nell’attività decentrata, ma resta un fatto rilevante solo nei rapporti tra le parti convenzionate.
I docenti impegnati nel corso lo sono stati per deliberazione del Consiglio di Facoltà, con riferimento alle attività didattiche da questo definite, per il tempo e nell’ambito di un’organizzazione didattica concepita come diretta espressione della Facoltà medesima.
La intervenuta convenzione dell’Università di Messina e Azienda Ospedaliera di Siracusa non ha esteso insomma i suoi effetti ai docenti impegnati dall’Università in quel suo corso di laurea, docenti che devono considerarsi pertanto soggetti terzi in ordine al rapporto convenzionale intervenuto (in quanto del tutto estranei al suo perfezionamento giuridico).
I docenti hanno reso la loro prestazione all’Università di Messina e da questa devono pertanto ricevere la remunerazione e i rimborsi loro dovuti in relazione alla medesima.
Ne consegue che nella fattispecie di causa, correttamente il credito è stato azionato nei confronti dell’Università di Messina, in quanto costituisce circostanza non contestata, che del resto è provata dalla documentazione in atti, che le attività didattiche per le quali si chiede la corresponsione dei relativi emolumenti sono state svolte dalla ricorrente quali attività comprese in quelle previste da un corso di insegnamento decentrato dall’Università di Messina ed attivato da questa nell’ambito della propria offerta formativa.
In conseguenza di tali premesse non può essere accolta la domanda avanzata dalla Difesa erariale di chiamata in giudizio dell’Azienda Sanitaria, in quanto l’Azienda non è “garante” delle obbligazioni assunte dall’Università nei confronti dei docenti in relazione agli affidamenti da essa conferiti ai medesimi. “Il rapporto tra Università e docenti non la riguarda. Essa ha un titolo di debito con l’Università diretto che nasce dalla convenzione sottoscritta e che in nulla la coinvolge nei confronti dei creditori della stessa in ragione di titoli di credito a loro volta diretti ed indipendenti” ( cfr. sentenza CGA n. 267/2016 ).
Quanto alle deduzioni di parte opponente relative ad una asserita difformità tra le somme dovute e quelle liquidate nel decreto ingiuntivo, va innanzi tutto rilevato che si tratta di deduzioni generiche, e che la pretesa della prof.ssa Metro trova conferma nella documentazione in atti ( cfr. certificato rilasciato dall’ ASP di Siracusa sul numero di ore di lezione espletate – documento n. 10 della produzione Metro [#OMISSIS#]- nonché l’attestazione dell’attività didattica svolta rilasciata dal Preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Messina del 24.06.2010 – doc. 11 produzione Metro [#OMISSIS#] ), mentre non è contestato che anche con riferimento all’anno accademico 2006-2007- in relazione al quale risultano pagate le ore di lezione-, oltre che per tutti gli altri anni, non sono stati pagati spese ed esami.
Sul punto, va respinta l’eccezione circa la intervenuta soppressione ad opera dell’art. 1 comma 213 della legge 266/2005 delle indennità di trasferta e di missione per il personale della pubblica Amministrazione, rilevando che – nella specie – le somme richieste dalla docente non hanno nulla a che vedere con le indennità di missione invocate (alle quali esse non sono per altro in alcun modo parametrate). Le somme di cui trattasi, previste dagli accordi intervenuti e quantificati secondo quanto previsto dal piano economico finanziario del corso di laurea in “Infermieristica”, sono somme da corrispondere a titolo di “rimborso” (per altro forfettariamente fissato) e riguardano le “spese” connesse agli spostamenti sostenuti per l’espletamento delle attività didattiche in questione.
Per tali premesse, in conclusione, l’opposizione proposta con il presente ricorso deve essere respinta e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 755/2013.
Condanna l’Università opponente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Guzzardi, Presidente
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Leggio, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 27/12/2016