TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 27 giugno 2014, n. 1869

Diniego nulla osta trasferimento da università straniera-Legittimità test preselettivo

Data Documento: 2014-06-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Posto che la disciplina concernente l’iscrizione degli studenti provenienti da università straniere costituisce materia che rientra nell’autonomia regolamentare di ciascun ateneo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 aprile 2011, n. 1553), deve considerarsi illegittimo il rigetto della domanda di trasferimento di studenti universitari da un ateneo straniero ad uno nazionale, in assenza di specifiche contrarie disposizioni di legge (atteso che l’art. 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nulla stabilisce in ordine all’ipotesi del trasferimento di studenti universitari da un ateneo straniero ad uno nazionale) ed in mancanza di esercizio da parte dell’ateneo nazionale di detta autonomia regolamentare; di converso, deve ritenersi legittimo il suddetto diniego ove, in concreto, la materia relativa all’iscrizione degli studenti provenienti dalle università straniere sia stata espressamente regolamentata, eventualmente condizionando l’iscrizione-trasferimento degli studenti in parola al superamento di una qualche prova selettiva.

Dall’esame degli artt. 1, lett. a), e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere-stante l’inequivoco disposto normativo- che detto obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.

Contenuto sentenza

N. 01869/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.; 
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2014, proposto da: Sig.re [#OMISSIS#] Latino e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentate e difese dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio legale presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, via Milano 42a; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante p.t.; Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore legale rappresentante p.t.; entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149; 
per l’annullamento
– del provvedimento 27 febbraio 2014 del Consiglio del Corso di laurea in Medicina con il quale la domanda di trasferimento di parte ricorrente non è stata valutata perchè il nulla osta verrà concesso solo dopo aver superato l’esame di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in Italia;
– ove occorra della deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea di Medicina del 24 settembre 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 il dott. Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Le Sig.re Latino [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], iscritte al II° anno del Corso di Laurea in Medicina presso la Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentale dell’Università di Timisoara in Romania, formulavano richiesta di rilascio del nulla osta necessario per il trasferimento al II° anno del corso di Laurea in Medicina presso l’università degli Studi di Messina, in relazione ai posti resisi disponibili per successive vacanze presso quest’ultimo Ateneo.
Con deliberazione del 27/02/2014 il Consiglio del Corso di Laurea in Medicina dell’Ateneo peloritano respingeva tale istanza, affermando che il rilascio del nulla osta non sarebbe stato concesso “in assenza di superamento degli esami di ammissione a numero programmato svolti presso un Ateneo italiano”.
Ritenendo illegittima siffatta determinazione, le Sig.re Latino [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] proponevano ricorso con atto notificato il 14/05/2014, depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 29/05/2014, ivi denunciando – oltre che il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione – plurime violazioni di sovraordinate norme, fra le quali, più in particolare, la L. n. 264/1999, la L. n. 148/2002, il D.Lgs. n. 206/2007 e il D.M. n. 270/2004 – tutti anche in relazione agli artt. 3, 14, 17-21 e 165 del Trattato CE -, nonché gli artt. 34 e 97 Cost.
Si costituiva in giudizio per l’Amministrazione intimata la Difesa Erariale, con deposito di memoria in segreteria il 06/06/2014 al cui interno veniva eccepita preliminarmente la irricevibilità del ricorso in epigrafe.
Alla camera di consiglio del 14 maggio 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dandone espresso avviso alle parti.
Preliminarmente il Collegio respinge la eccezione di irricevibilità del ricorso in epigrafe proposta dalla Difesa Erariale. Infatti la pubblicazione della delibera con esso impugnata sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Messina non è in alcun modo in grado di far decorrere il termine decadenziale previsto dall’art. 41 cod. proc. amm, giacchè manca nel caso di specie, in assenza della prova della notifica individuale ai soggetti che ne siano pregiudicati in conformità a quanto richiesto dall’art. 21 quater della L. n. 241/1990, “la condizione richiesta dalla giurisprudenza per la validità della pubblicazione dell’atto agli effetti della presunzione di conoscenza e, cioè che la pubblicazione sia prescritta da una disposizione normativa che tale effetto espressamente riconosce” (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 dicembre 2010, n. 9314; T.A.R. Veneto, sez. II, sent. 7 aprile 2011, n. 579).
Nel merito, il Collegio ritiene di dover ribadire l’orientamento di questo Tribunale secondo cui, posto che la disciplina dell’iscrizione degli studenti provenienti dalle Università straniere costituisce materia che rientra nell’autonomia regolamentare di ciascun Ateneo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, par. n. 1553/11 depl 20.4.2011), deve considerarsi illegittimo il rigetto della domanda di trasferimento di studenti universitari da un Ateneo straniero ad uno nazionale, in assenza di specifiche contrarie disposizioni di legge (atteso che l’art. 4 della L. 264/99 nulla stabilisce in ordine all’ipotesi del trasferimento di studenti universitari da un Ateneo straniero ad uno nazionale) ed in mancanza di esercizio da parte dell’Ateneo nazionale di detta autonomia regolamentare (cfr., in termini, sent. T.A.R. Catania, sez. III, n. 3081/13, e n. 1016/13); mentre, per converso, deve ritenersi legittimo il suddetto diniego ove, in concreto, la materia relativa all’iscrizione degli studenti provenienti dalle università straniere sia stata espressamente regolamentata, eventualmente condizionando l’iscrizione-trasferimento degli studenti in parola al superamento di una qualche prova selettiva (cfr. T.A.R., Catania, sez. III, n. 186/13).
Né tale orientamento si pone in contrasto con quella giurisprudenza, di recente ribadita dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza del 25 marzo 2014, n. 1722, che, anche sulla base di precedenti della medesima Sezione (cfr. Cons. Stato VI, 15 ottobre 2013, n. 5015), ha ritenuto compatibile con l’Ordinamento comunitario che gli Stati membri prevedano la necessità del superamento, ai fini dell’accesso, di una prova selettiva nazionale ulteriore rispetto a quella eventualmente superata presso un ateneo di altro Stato membro e ciò in quanto detto orientamento si è formato in controversie in cui l’autonomia regolamentare dell’Ateneo si era già estrinsecata attraverso specifici atti, quali ad esempio il regolamento didattico, disciplinando l’iscrizione agli anni successivi al primo;
Per il resto, va considerato che:
a) dall’esame degli artt. 1 e 4 della 2 agosto 1999, n. 264, in relazione all’art. 6 d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 (recante la disciplina dell’autonomia didattica delle università), non emerge che l’onere di superare il test d’ingresso per l’accesso alle facoltà a numero chiuso operi nelle sole ipotesi in cui l’accesso avvenga al primo anno di corso, dovendosi invece ritenere, stante l’inequivoco disposto normativo, che il medesimo obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo;
b) dall’esame dell’Ordinamento comunitario (che garantisce, a certe condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, ma non anche delle mere procedure di ammissione, né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie dopo l’iscrizione presso un’università di uno degli Stati membri) e dall’art. 165 TFUE (che non prevede un’armonizzazione delle disposizioni nazionali, e demanda all’Unione solo il compito di promuovere azioni di incentivazione e di esprimere raccomandazioni) emerge la compatibilità con l’ordinamento europeo della previsione di limitazione all’accesso, da parte degli Stati membri, anche agli anni di corso successivi al primo di una facoltà di medicina e chirurgia.
c) nel caso di specie, né il bando di ammissione all’anno accademico 2013/2014, né il regolamento didattico d’Ateneo regolamentano la suddetta iscrizione, eventualmente condizionandone l’esercizio;
d) l’art. 23 del regolamento didattico dell’Ateneo di Messina prevede che “I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio di altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l’adozione di un piano di studi individuale”, senza nulla disporre in relazione all’obbligo di sostenere il test di ammissione nazionale;
e) emerge ex tabulas che, a fronte dell’istanza del ricorrente, il citato art. 23 del regolamento d’Ateneo non è stato applicato dal competente Consiglio di corso di studio che, pertanto, non ha adeguatamente valutato la posizione del ricorrente;
Il Collegio, dichiarato assorbito ogni altro motivo di ricorso, ritiene quest’ultimo fondato in relazione al lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, laddove, in assenza di alcuna disposizione, anche interna, l’Università di Messina ha tout court rigettato le domande di trasferimento delle ricorrenti, senza la previa valutazione dei crediti, dalle stesse acquisiti presso l’Università straniera, necessari per l’eventuale iscrizione richiesta; e di conseguenza lo accoglie, con annullamento per quanto di ragione degli atti impugnati
– stante l’oscillazione giurisprudenziale in materia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)