Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 4 settembre 2014, n. 2382

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Revoca procedura in conseguenza di eventi sopravvenuti

Data Documento: 2014-09-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
 

Contenuto sentenza

N. 02382/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01056/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2012, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ronchetti, rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] Ali’, [#OMISSIS#] Sorrentino, con domicilio eletto presso il primo difensore, in Catania, via Crociferi, 60;
contro
Universita’ Studi di Enna Kore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mary Primavera, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Catania, piazza Trento, 2; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, n.c. ; 
per l’annullamento
del D.P. 189/2011 avente ad oggetto la revoca della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare IUS/08 (Diritto costituzionale).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ Studi di Enna Kore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Ronchetti [#OMISSIS#], premesso di avere partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare IUS/08 (Diritto costituzionale), contestavano il decreto del Presidente dell’Università Kore di Enna che ha disposto la revoca di tale procedura in conseguenza di eventi sopravvenuti relativi a taluni componenti la commissione valutatrice.
Lamentavano violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, evidenziando in particolare che la commissione aveva già svolto gran parte del proprio lavoro.
Resisteva al ricorso l’Università intimata chiedendo la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
Con note di udienza depositate il 16.6.2014, il difensore dei ricorrenti dichiarava la cessazione della materia del contendere, in quanto con sopravvenuto provvedimento presidenziale 27.5.2014, l’Università Kore ha ritirato in autotutela il provvedimento impugnato, insistendo per la refusione delle spese.
In relazione a tali note il difensore dell’Università Kore deduceva, nel verbale dell’Udienza di trattazione del 25 giugno 2014 “… che non sussiste soccombenza virtuale atteso che il sopravvenuto provvedimento di revoca dell’atto impugnato si fonda su ragioni di opportunità“; chiedendo, pertanto, la compensazione delle spese.
Ciò posto il Collegio, rileva che la detta dichiarazione di cessazione della materia del contendere è da intendersi come sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento 27.5.2014 ha disposto la revoca “con effetto immediato, in autotutela, il proprio decreto n. 189 del 21 ottobre 2011” e precisamente sulla base delle seguenti testuali valutazioni:
“Considerato che il difensore dell’Università esprime parere negativo alla prosecuzione della coltivazione del giudizio, in considerazione del fatto che, all’atto delle dimissioni del componente interno della commissione giudicatrice, quest’ultima aveva già svolto diverse riunioni di lavoro, e pertanto propone di revocare in autotutela il precedente decreto di revoca n. 189/2011;
“Valutato il predetto parere e ritenute PREVALENTI LE RAGIONI DI OPPORTUNITÀ che suggeriscono l’adozione di un provvedimento in autotutela che salvaguardi gli interessi economici dell’Ateneo;
“Tenuto conto inoltre del fatto che, a seguito dell’emanazione di nuovi criteri di accreditamento dei corsi di studio e della sede intervenuta con i decreti ministeriali 47 del 30 gennaio 2013 e 1059 del 23 dicembre 2014. É ATTUALE INTERESSE DELL’UNIVERSITÀ ACQUISIRE PROFESSORI di prima e di seconda fascia anche in settori scientifico-professionali già coperti da altri docenti“.
Non profilandosi, quindi, una piena satisfazione delle ragioni addotte dalla ricorrente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Peraltro, non configurandosi la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)