L’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 deve essere interpretato nel senso che il limite per il collocamento a riposto dei docenti universitari, ordinari e associati, che hanno optato per il regime introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 sia quello dei settant’anni, a prescindere o meno dalla fruizione del biennio aggiuntivo. (in senso analogo, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 maggio 2015, n. 7244; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 6 agosto 2015, n. 2159; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15 ottobre 2015, n. 218; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 8 ottobre 2015, n. 383).
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 5 novembre 2014, n. 2866
Limite per il collocamento a riposto professori ordinari e associati
N. 02866/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01432/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2013, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Leone, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Di Caro, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni [#OMISSIS#] in Catania, via V. E. [#OMISSIS#], 26;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per la declaratoria
previa adozione della richiesta misura cautelare,
del diritto del ricorrente di permanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età e conseguentemente per l’annullamento e comunque la disapplicare il decreto rettoriale n. 1009 dell’8 marzo 2013 e di tutti gli atti in qualsiasi modo presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Leone, professore associato per il settore scientifico-disciplinare ICAR/06- topografia e cartografia appartenente al Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli studi di Catania, veniva dispensato dal servizio per raggiunti limiti di età con decorrenza 1/11/2013 con decreto del Rettore prot. n. 1009 del giorno 8/03/2013, comunicato allo stesso con nota in data il 14/03/2013,
Ritenendo illegittimo tale provvedimento, per avere il ricorrente esercitato, con istanza del 09/02/2009, reiterata con istanza del 21/11/2012, la propria facoltà di scegliere, secondo quanto previsto dal comma 19 dell’art. 1 della L. n. 230/2005, il nuovo regime previsto dal comma 17 di quella stessa norma, veniva proposto il ricorso introduttivo con atto trasmesso per la notifica il 10/05/2013, notificato il 13/05/2013, e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 11 giugno 2013.
L’Università degli Studi di Catania, costituita in giudizio con l’ufficio della Difesa Erariale, con memoria depositata un data 22 giugno 2013, insisteva nella legittimità del proprio operato.
Con ordinanza n. 590/2013 veniva accolta la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
Alla fissata udienza di merito del 22 ottobre 2014 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Ciò premesso in fatto, il Collegio rileva, in diritto, che il prof. Leone lamenta sostanzialmente la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 17, della L. n. 230/2005.
Il ricorrente (che secondo quanto è pacifico in atti compirà 70 anni nel 2015) ritiene che l’art. 1, comma 17, della L. n. 230/2005 abbia ormai operato una totale omologazione del regime di massima anzianità anagrafica dei docenti universitari, stabilendo un limite invalicabile nel raggiungimento del settantesimo anno, operante ex lege nei confronti di quanti assunti dopo l’entrata in vigore di tale legge, ed a seguito di opzione in tal senso formulata in base al successivo comma 19 della stessa norma dettata per i docenti assunti in data antecedente (salvo a valere, per essi, il limite del sessantottesimo anno di età, ove la precitata opzione non fosse stata formulata).
Il Collegio è ben cosciente delle gravi perplessità emerse in sede applicativa della congerie di norme che nel tempo hanno regolamentato i limiti d’età dei professori associati, che neppure la più recente sentenza n. 83/2013 della Corte Costituzionale ha potuto dissipare, intervenendo più specificatamente sull’art. 25 della L. n. 240/2010, il quale pure del trattenimento in servizio dei docenti universitari si occupa. Anche il parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca reso in data 8/06/2009 su richiesta anche dell’intimato Ateneo si limita a ribadire il carattere discrezionale del provvedimento con cui esso può accogliere o meno la richiesta di trattenimento in servizio oltre il sessantottesimo anno di età (e sino al settantesimo), senza dubitare che esso rappresenti comunque il limite massimo, superato il quale debba essere disposto il collocamento in quiescenza del personale docente delle università nominato prima dell’entrata in vigore della legge n. 230/2005.
Non di meno, il Collegio ritiene, anche alla luce del fumus delibato dal C.G.A. con l’ordinanza 714/2013 resa in analogo ricorso, di dover seguire l’interpretazione della normativa in questione data dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 3056 del 23 maggio 2011, secondo cui il comma 19 dell’art. 1 della L. n. 230/2005 rappresenta “una «norma di chiusura” atta ad evitare disparità di trattamento circa l’età massima di collocamento a riposo dei docenti universitari: 70 anni per i professori «ordinari ed associati», nominati secondo le disposizioni della legge stessa, ma con possibilità per tutti i professori in questione, entrati in servizio in base alle precedenti disposizioni, di optare per il medesimo regime dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.
Ciò in quanto – prosegue il Cons. di Stato, – “la L. 4 novembre 2005 n. 230 (cosiddetta «legge Moratti») intende … dettare una nuova disciplina organica dello stato giuridico dei professori universitari, con generalizzata fissazione dell’età pensionabile per gli stessi a 70 anni (in linea con il carattere speciale della regolamentazione, dettata in tema di collocamento a riposo per alcune categorie professionali – come quella in esame -, incaricate presso Pubbliche amministrazioni di funzioni altamente specializzate e ritenute meno usuranti sul piano fisico, rispetto a quelle proprie di altri settori del pubblico impiego) “.
Il Consiglio ricorda ancora “le disposizioni, succedutesi nel tempo in materia di pensionamento dei docenti universitari, anche attraverso una fase di collocamento in posizione di fuori ruolo, poi progressivamente abolita“, e sottolinea l’intento del Legislatore “di introdurre una disciplina stabile ed unitaria per il settore” nel cui “… contesto vengono introdotte nuove disposizioni per le nomine dei professori ordinari ed associati e si stabilisce che, per i docenti così nominati, il collocamento a riposo abbia luogo «al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età» (art. 1 comma 17 legge 230 cit) “.
Dunque, considerato che il ricorrente non ha ancora compiuto i 70 anni, unico limite temporale stabilito a regime per tutti i docenti universitari, è palese l’erroneità dell’opzione ermeneutica assunta dall’Ateneo resistente mediante il provvedimento impugnato, tenuto anche conto che il prof. Leone, che aveva già proposto istanza di mantenimento in servizio in un primo tempo esitata favorevolmente con provvedimento di poi annullato, l’aveva poi reiterata in data 21/11/2012.
Stante l’obbiettiva difficoltà ermeneutica sottesa ai commi 17 e 19 dell’art. 1 della L. n. 230/2005, il Collegio ritiene sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione totale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione, l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)