La domanda impugnatoria va rigettata, senza necessità di integrare il contraddittorio in quanto le doglianze sollevate risultano manifestamente tardive, inammissibili o infondate (art. 74, secondo comma, c.p.a.).
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 8 gennaio 2020, n. 15
Tirocinio formativo attivo-Non ammissione-Inammissibilità
N. 00015/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01764/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Baglieri, [#OMISSIS#] Baio, [#OMISSIS#] Balistretri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Calafiore, [#OMISSIS#] Corbo Femminino, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Margherita Fallea, Grazia [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ferro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Nicosia, [#OMISSIS#] Petruzzella, [#OMISSIS#] Sanzone, Chiara [#OMISSIS#], Rosa [#OMISSIS#] Vicino, [#OMISSIS#] Sorce, [#OMISSIS#] Breci e [#OMISSIS#] Alfano, rappresentate e difese dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Africa 120;
contro
– Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del MInistro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
– Libera Università “Kore” di Enna, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Salvatrice [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sommatino e [#OMISSIS#] Lisa [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dei seguenti atti: a) rigetto della loro domanda di ammissione in soprannumero alla frequenza del Tirocinio Formativo Attivo per le attività di sostegno (III ciclo) per la Scuola Primaria, dell’Infanzia, Secondaria di primo e secondo grado, anno accademico 2016-2017, presso l’Università degli Studi “Kore” di Enna; b) graduatorie finali di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relative all’anno accademico 2016-2017, per la Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, pubblicate in data 18 luglio 2017; c) il bando di selezione per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado per l’anno accademico 2016-2017; d) decreto del Rettore dell’Università degli Studi “Kore” di Enna n. 13/2017 in data 20 aprile 2017, nonché tutti i decreti ministeriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con cui sono stati indetti e formulati i cicli di Tirocinio Formativo Attivo, se interpretati come ostativi all’inserimento in soprannumero delle ricorrenti al menzionato III ciclo;
e avverso
il silenzio serbato dall’Università degli studi “Kore” di Enna sulla menzionata istanza di inserimento in sovrannumero presentata in data 10 agosto 2017, con condanna dell’Università degli studi “Kore” di Enna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, ammettendo le ricorrenti stesse al corso di formazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 20 aprile 2017 è stato pubblicato dall’Università “Kore” di Enna il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, istituiti presso la medesima Università ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e delle disposizioni attuative contenute nel successivo decreto ministeriale in data 30 settembre 2011.
Il numero dei posti disponibili per ciascun ordine di scuola per l’anno 2016/2017 è stato stabilito in conformità alla programmazione degli accessi definita ai sensi del decreto ministeriale n. 141 del 10 marzo 2017 e del decreto ministeriale n. 226 del 13 aprile 2017 per un totale di 200 posti così suddivisi: 20 posti nella Scuola dell’Infanzia; 50 posti nella Scuola Primaria; 65 posti nella Scuola Primaria di primo grado; 65 posti nella Scuola Secondaria di secondo grado.
Le ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione nei termini e secondo le modalità previste per legge.
In data 18 luglio 2017 è stata pubblicata sul sito dell’Università degli Studi “Kore” di Enna la graduatoria di merito relativa al concorso di cui si è detto e le ricorrenti, essendo risultate idonee non vincitrici, sono state escluse dalla frequenza del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2016-2017.
In data 10 agosto 2017, a mezzo PEC del loro legale, le ricorrenti hanno chiesto all’Università degli Studi “Kore” di Enna l’inserimento in soprannumero nelle graduatoria sopra indicata (e, implicitamente, l’ammissione al corso di formazione), ma l’Amministrazione non ha ritenuto di esprimersi in relazione a tale istanza.
Con il presente gravame, notificato in data 19 ottobre 2017, le ricorrenti hanno formalmente impugnato: a) il rigetto della loro domanda di ammissione in soprannumero alla frequenza del Tirocinio Formativo Attivo per le attività di sostegno (III ciclo) per la Scuola Primaria, dell’Infanzia, Secondaria di primo e secondo grado, anno accademico 2016-2017, presso l’Università degli Studi “Kore” di Enna; b) le graduatorie finali di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relative all’anno accademico 2016-2017, per la Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, pubblicate in data 18 luglio 2017; c) il bando di selezione per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado per l’anno accademico 2016-2017; d) il decreto del Rettore dell’Università degli Studi “Kore” di Enna n. 13/2017 in data 20 aprile 2017, nonché di tutti i decreti ministeriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con cui sono stati indetti e formulati i cicli di Tirocinio Formativo Attivo, se interpretati come ostativi all’inserimento in soprannumero delle ricorrenti al menzionato III ciclo.
In realtà, nelle conclusioni del gravame le odierne ricorrenti hanno, poi, chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’Università degli studi “Kore” di Enna sulla menzionata istanza di inserimento in sovrannumero presentata in data 10 agosto 2017, con condanna dell’Università degli studi “Kore” di Enna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, ammettendo le ricorrenti stesse al corso di formazione.
Il contenuto dei motivi di gravame, anche tenuto di quanto formalmente esposto in punto di fatto, può sintetizzarsi come segue: a) non risulta che per l’anno successivo sarà bandito un ulteriore concorso per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; b) nel 2014 è stato consentito agli idonei non vincitori del II ciclo di Tirocinio Formativo Attivo di partecipare ai corsi di formazione; c) l’esiguo numero di docenti di sostegno non può soddisfare le esigenze e i bisogni di tutti gli alunni con disabilità; d) le ricorrenti, come sopra indicato, sono risultate idonee non vincitrici nel concorso di cui si tratta; e) la scelta dell’Amministrazione di indire dei concorsi per il reclutamento del personale docente avrebbe dovuto essere subordinata alla previsione puntuale dell’effettivo bisogno di personale, risultante dal triennio di riferimento, con puntuale e adeguata motivazione in ordine alla necessità di ricorrere a tale forma di reclutamento; f) l’art. 2 del bando di concorso prevedeva che al corso di specializzazione fossero ammessi i soggetti già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale intendessero conseguire la specializzazione per le attività di sostegno; g) il decreto legislativo n. 66/2017 (art. 12, primo, secondo e terzo comma) prevede che il corso di specializzazione sia annuale e che accedano al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori sessanta crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea; h) nel bando di concorso, invece, non è prevista la laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria come titolo abilitante, bensì il semplice diploma magistrale; i) il decreto n. 141 del 10 marzo 2017, incrementando il numero dei docenti di sostegno sino a 9.649 posti, riconosce la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado: l) in fattispecie di identico contenuto, la giurisprudenza amministrativa ha disposto l’ammissione in sovrannumero degli interessati al II ciclo di Tirocinio Formativo Attivo (cfr. ordinanze del T.A.R. Campania, Napoli, n. 2048 in data 20 novembre 2015 e del T.A.R. del Lazio. Roma, n. 5221/2015 in data 20 novembre 2015, nonché sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 5195/2016 in data 10 novembre 2016); m) l’Università “Kore” di Enna ha, inoltre, disposto lo scorrimento della graduatoria finale di merito e al momento della proposizione dell’odierno ricorso risultavano essere stati convocati candidati che, senza essere in possesso dei titoli di accesso di cui all’articolo 3 del bando di concorso, hanno usufruito della possibilità di immatricolarsi, con conseguente disparità di trattamento in danne delle ricorrenti.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio, senza formulare specifiche conclusioni.
L’Università degli Studi “Kore” di Enna, cui il presente ricorso è stato ritualmente notificato a seguito di riconoscimento dell’errore scusabile e di rimessione in termini, si è costituita in giudizio, chiedendo genericamente la reiezione del gravame.
Con ordinanza cautelare n. 21/2018 dell’11 gennaio 2018, corretta con successiva ordinanza n. 1100 del 29 maggio 2018, il Collegio ha disposto l’ammissione in sovrannumero delle ricorrenti al corso di specializzazione.
In data 21 maggio 2018 è stata depositata dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio da parte di Balistreri [#OMISSIS#], in quanto ammessa al corso di formazione per scorrimento della graduatoria.
In data 26 febbraio 2019 sono state depositate dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio da parte di Sorce [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in quanto ammesse al corso di formazione per scorrimento della graduatoria.
Con memoria in data 18 aprile 2019 le residue ricorrenti, oltre a ribadire le difese già svolte, hanno rappresentato che, a seguito della pronuncia cautelare del Tribunale, esse erano state ammesse a partecipare al corso di formazione, conseguendo le attestazioni necessarie e il titolo di abilitazione con riserva.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla posizione delle ricorrenti Balistreri [#OMISSIS#], Sorce [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], avendo esse rappresentato di essere state ammesse al corso di formazione per scorrimento della graduatoria (e non potendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, posto che le dichiarazioni in atti non sono state notificate alla controparte).
Per quanto attiene alla posizione delle altre ricorrenti, il Collegio osserva quanto segue.
Il presente gravame, come risulta anche dalle conclusioni formulate in chiusura del ricorso, è volto a contestare la mancata pronuncia dell’Università degli studi “Kore” di Enna sulla loro istanza in data 10 agosto 2017 per l’inserimento in soprannumero nella graduatoria e la conseguente ammissione al corso di formazione.
Su tale istanza l’Università, in effetti, non si è mai espressa.
Le ricorrenti hanno anche affermato formalmente di impugnare il rigetto della loro domanda di ammissione in soprannumero alla frequenza del Tirocinio Formativo Attivo per le attività di sostegno (III ciclo) per la Scuola Primaria, dell’Infanzia, Secondaria di primo e secondo grado, anno accademico 2016-2017, presso l’Università degli Studi “Kore” di Enna, ma, come indicato, l’Università non ha mai opposto un formale diniego in merito a tale richiesta.
E tale richiesta, ovviamente, non concerne una posizione di diritto soggettivo delle ricorrenti, ma una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio della potestà amministrativa.
Ne consegue che il presente ricorso va certamente qualificato come azione volta all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 31, primo comma, c.p.a..
Tanto precisato, il gravame sotto tale profilo appare fondato per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorso è stato tempestivamente notificato in data 19 ottobre 2017, cioè entro il termine di cui al secondo comma del citato art. 32 c.p.a., atteso che l’istanza delle ricorrenti è stata trasmessa all’Amministrazione via PEC in data 10 agosto 2017.
L’istanza, inoltre, non risulta manifestamente infondata, tenuto conto, tra l’altro, dei precedenti giurisprudenziali che già sono stati indicati (e ai quali può aggiungersi l’ordinanza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 95/2016) con cui è stata disposta l’ammissione (ancorché con riserva, trattandosi di pronunce in sede cautelare) degli interessati, risultati idonei non vincitori, al corso di formazione.
Il Collegio non può, peraltro, pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.p.a., in quanto, come evidenziato nelle pronunce cui si è fatto riferimento, sembrano essere necessari nella specie ulteriori approfondimenti istruttori da parte dell’Amministrazione (in relazione all’esistenza, con riferimento al ciclo di Tirocinio Formativo Attivo di cui si tratta, di ulteriori posti residui su base nazionale dopo la chiamata degli idonei).
Non osta, ovviamente, all’assunzione della presente decisione la circostanza che il giudizio sia stato trattato in udienza pubblica, avuto riguardo a quanto espressamente statuito al riguardo dall’art. 87, quarto comma, c.p.a..
Precisato, quindi, che va accolto il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, il Collegio ribadisce che le ricorrenti hanno anche impugnato: a) le graduatorie finali di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relative all’anno accademico 2016-2017, per la Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, pubblicate in data 18 luglio 2017; d) il bando di selezione per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado per l’anno accademico 2016-2017 (mentre il decreto del Rettore dell’Università degli Studi “Kore” di Enna n. 13/2017 in data 20 aprile 2017 e tutti i decreti ministeriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con cui sono stati indetti e formulati i cicli di Tirocinio Formativo Attivo, sono stati contestati solo se ostativi all’inserimento in soprannumero delle ricorrenti al III ciclo del Tirocinio Formativo Attivo).
Pur non risultando del tutto chiaro dal tenore del ricorso, sembra al Collegio che, in relazione all’impugnazione di tali atti, le ricorrenti abbiano, in primo luogo, contestato la decisione dell’Amministrazione di indire dei concorsi per il reclutamento del personale docente (atteso che tale scelta avrebbe dovuto essere subordinata alla previsione puntuale dell’effettivo bisogno di personale, risultante dal triennio di riferimento, con puntuale e adeguata motivazione in ordine alla necessità di ricorrere a tale forma di reclutamento).
Si tratta, all’evidenza, di una censura che avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta avverso il bando di concorso (sul punto, cfr., per tutte, Consiglio di Stato, III, n. 319/2018), atteso che le ricorrenti sembrano dolersi proprio del fatto che l’Amministrazione abbia ritenuto di avvalersi della procedura concorsuale di cui si tratta ai fini del reclutamento del personale.
La doglianza, quindi, risulta manifestamente tardiva.
Le ricorrenti hanno, poi, osservato che l’art. 2 del bando di concorso prevedeva che al corso di specializzazione fossero ammessi i soggetti già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale intendessero conseguire la specializzazione per le attività di sostegno, mentre il decreto legislativo n. 66/2017 (art. 12, primo, secondo e terzo comma) prevede che il corso di specializzazione sia annuale e che accedano al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori sessanta crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.
Tale censura risulta manifestamente inammissibile o, comunque, infondata.
Le ricorrenti, infatti, non hanno in alcun modo specificato se vi siano in graduatoria soggetti in posizione utile – e chi essi eventualmente siano – che abbiano superato le ricorrenti medesime pur essendo in possesso del semplice diploma magistrale e non della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria.
Emerge, quindi, un difetto di allegazione, oltre che una totale omissione dell’indicazione dei mezzi di prova (in violazione dell’art. 40, primo comma, lettera e), che impedisce al Collegio di apprezzare, in via assolutamente preliminare, la sussistenza di un concreto interesse ad agire “in parte qua” e a sollevare, quindi, la censura di cui si tratta.
Ne consegue che la domanda impugnatoria di cui al presente ricorso va rigettata, senza necessità di integrare il contraddittorio in quanto le doglianze sollevate risultano manifestamente tardive, inammissibili o infondate (art. 74, secondo comma, c.p.a.).
In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per quanto attiene alla posizione delle ricorrenti Balistreri [#OMISSIS#], Sorce [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], mentre va in parte accolto per quanto attiene alle ulteriori ricorrenti, ordinandosi, per l’effetto, all’Università degli Studi “Kore” di Enna di pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione sull’istanza inoltrata via PEC dalle interessate in data 10 agosto 2017, e in parte rigettato, in relazione alla domanda di annullamento.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo dichiara improcedibile per quanto attiene alle ricorrenti Balistreri [#OMISSIS#], Sorce [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 2) lo accoglie in parte per quanto attiene alle altre ricorrenti e, per l’effetto, ordina all’Università degli Studi “Kore” di Enna di pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione sull’istanza inoltrata via PEC dalle interessate in data 10 agosto 2017; 3) lo rigetta per il resto e, segnatamente, con riferimento alla proposta domanda di annullamento; 4) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Leggio, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 08/01/2020