L’intervenuto adempimento da parte dell’amministrazione solo a seguito dell’incardinazione del giudizio di ottemperanza conferma, da una parte, la indubitabile fondatezza della domanda e, dall’altra, la soccombenza virtuale dell’amministrazione che ben avrebbe dovuto e potuto ottemperare prima dell’instaurazione del presente giudizio, così da giustificare la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 1 marzo 2016, n. 635
Ottemperanza condanna pagamento remunerazione frequenza scuola di specializzazione medica-Soccombenza virtuale e spese di lite
N. 00635/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01497/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2015, proposto da:
Anzalone [#OMISSIS#], Attardi [#OMISSIS#], Basilico’ [#OMISSIS#], Bille’ Giiuseppe, Buda [#OMISSIS#], Bulla [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Caffarelli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Calderone [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Caranna Franca [#OMISSIS#], Carditello [#OMISSIS#], Casablanca [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Condello [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gilda [#OMISSIS#], Cutrona [#OMISSIS#], D’Amico [#OMISSIS#] – in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed entrambe quali eredi legittimi del Dott. [#OMISSIS#] Salvatore -, De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Assunta, Ginoprelli [#OMISSIS#], Grasso [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Garufi [#OMISSIS#], Intelisano [#OMISSIS#], Iudica [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Li Calzi [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Losi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Manago’ [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Merletto Cosmirella, Messale [#OMISSIS#], Messineo [#OMISSIS#], Micali [#OMISSIS#], Midiri [#OMISSIS#], Mirabella [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Mugno [#OMISSIS#], Muscara’ [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barbaro, Patanè [#OMISSIS#], Patane’ [#OMISSIS#], Perez [#OMISSIS#], Pillera Salvatore, Piparo Salvatore, Polizza Favaloro [#OMISSIS#], Quartuccio [#OMISSIS#], Rafia [#OMISSIS#], Ragusa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Randazzo [#OMISSIS#], Raneri [#OMISSIS#], Rasi [#OMISSIS#], Rasi [#OMISSIS#], Russo [#OMISSIS#], Saffioti [#OMISSIS#], Salpietro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Scaravilli [#OMISSIS#], Scibilia Franco [#OMISSIS#], Scire’ [#OMISSIS#], Sortino [#OMISSIS#], Spada Grazia [#OMISSIS#], Spina [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Tardo Grazia [#OMISSIS#] Pia, Tomasello Salvatore, Zampaglione [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Zanghi’ [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Giordano De [#OMISSIS#], con domicilio legale presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, Via Milano 42a;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro legale rappresentante p.t.;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante p.t.; Ministero della Salute, in persona del Ministro legale rappresentante p.t ., tutti appresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in Via Vecchia Ognina, 149;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1680/13 della I^ Sezione della Corte d’Appello di Catania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 il dott. Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Sig.ri Anzalone [#OMISSIS#], Attardi [#OMISSIS#], Basilico’ [#OMISSIS#], Bille’ Giiuseppe, Buda [#OMISSIS#], Bulla [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Caffarelli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Calderone [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Caranna Franca [#OMISSIS#], Carditello [#OMISSIS#], Casablanca [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Condello [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gilda [#OMISSIS#], Cutrona [#OMISSIS#], D’Amico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – in Pr e Nq di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed entrambe quali eredi legittimi del Dott. [#OMISSIS#] Salvatore -, De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Assunta, Ginoprelli [#OMISSIS#], Grasso [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Garufi [#OMISSIS#], Intelisano [#OMISSIS#], Iudica [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Li Calzi [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Losi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Manago’ [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Merletto Cosmirella, Messale [#OMISSIS#], Messineo [#OMISSIS#], Micali [#OMISSIS#], Midiri [#OMISSIS#], Mirabella [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Mugno [#OMISSIS#], Muscara’ [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barbaro, Patanè [#OMISSIS#], Patane’ [#OMISSIS#], Perez [#OMISSIS#], Pillera Salvatore, Piparo Salvatore, Polizza Favaloro [#OMISSIS#], Quartuccio [#OMISSIS#], Rafia [#OMISSIS#], Ragusa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Randazzo [#OMISSIS#], Raneri [#OMISSIS#], Rasi [#OMISSIS#], Rasi [#OMISSIS#], Russo [#OMISSIS#], Saffioti [#OMISSIS#], Salpietro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Scaravilli [#OMISSIS#], Scibilia Franco [#OMISSIS#], Scire’ [#OMISSIS#], Sortino [#OMISSIS#], Spada Grazia [#OMISSIS#], Spina [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Tardo Grazia [#OMISSIS#] Pia, Tomasello Salvatore, Zampaglione [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Zanghi’ [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con sentenza n. 1680/13 della I^ Sezione della Corte d’Appello di Catania, vedevano liquidata in proprio favore ciascuno la somma di euro 6.713,94 da moltiplicarsi per il numero di durata dei corsi rispettivamente seguiti (incrementata in misura degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda sino al soddisfo) per il danno patito a causa del mancato riconoscimento economico dell’attività svolta al fine del conseguimento di diplomi mediante la frequenza di diverse scuole di specializzazione presso la Università degli Studi di Catania.
Malgrado la notifica della summenzionata sentenza (ancor priva della attestazione di passaggio in giudicato, ma comunque completo di formula esecutiva) in data 06/11/2013, perdurando l’inadempimento dell’amministrazione chiamata ad estinguere il relativo debito, i soggetti indicati in epigrafe quali ricorrenti, ciascuno per la propria parte, si vedevano costretti ad evocarla in giudizio in sede di ottemperanza per ottenere in via coattiva il soddisfacimento del proprio credito con ricorso depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 08/07/2015.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con memoria depositata in Segreteria il 29/09/2015, senza ivi eccepire alcunché circa la regolare notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio alle Amministrazioni intimate, e con ciò sanando il vizio della mancata prova agli atti di causa del perfezionamento della stessa.
Il giorno 11/02/2015 aveva luogo l’udienza camerale fissata per l’esame del ricorso, che veniva quindi rimesso in decisione; qui il Collegio, preso atto della dichiarazione del difensore di parte ricorrente circa il sopravvenuto pagamento delle somme dovute da parte dell’Amministrazione, e del residuare di un interesse della parte unicamente con riguardo alla pronuncia sulla refusione delle spese di lite, dichiarava la cessata materia del contendere.
Tenuto conto che la causa di estinzione del giudizio è comunque sopravvenuta rispetto al momento del suo avvio, il Collegio pone le spese di lite a carico dell’Amministrazione intimata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) dichiara estinto il ricorso per cessata materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese processuali nei confronti dei ricorrenti, liquidandole nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), più spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

