TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 1 settembre 2017, n. 2152

Studenti universitari-Post laurea-Esame abilitazione

Data Documento: 2017-09-01
Area: Giurisprudenza
Massima

I criteri di comparazione ed equiparazione fra corsi di laurea del vecchio ordinamento e quelli del nuovo – ai fini della partecipazione a concorsi pubblici e selezioni – sono stati predisposti col D.M. 9.07.2009; e la tabella a quest’ultimo allegata stabilirebbe – per quanto riguarda gli aspetti che interessano l’odierna controversia – l’equiparazione fra la laurea in “Ingegneria edile” vecchio ordinamento, e le lauree in “architettura”, “architettura ed ingegneria edile”, “ingegneria civile” nuovo ordinamento.

Contenuto sentenza

N. 02152/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02472/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2472 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via G. D'[#OMISSIS#], 125; 
contro
Università degli Studi di Catania, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via [#OMISSIS#] Ognina, 149; 
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione dall’esame di abilitazione alla professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore – Sezione A dell’Albo – sessione 2015, adottato in data 29.10.2015 dall’Università degli studi di Catania nei confronti dell’Ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
del Decreto Ministeriale 09.07.2009;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 [#OMISSIS#] 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
La ricorrente Ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] espone di essere titolare del diploma di laurea in “Ingegneria edile” conseguito nell’anno 2000 presso l’Università degli studi di Catania, secondo il cd. “vecchio ordinamento” disciplinato dal D.M. 22.05.1995.
Avendo richiesto – per esigenze di espansione della propria capacità professionale, in ambito europeo – di partecipare all’esame di abilitazione alla professione di “Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore” sessione 2015 presso l’Università di Catania, ha ricevuto risposta negativa contenuta nel provvedimento del 29.10.2015, col quale l’Ateneo ha ritenuto che la laurea posseduta dalla richiedente non fosse idonea a consentire l’accesso all’abilitazione, dato che l’art. 17, co. 2, del D.P.R. 328/2001 richiede per l’accesso all’esame di Stato per il settore Architettura il possesso della laurea in “Architettura e ingegneria edile – corso corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto avverso il provvedimento di non ammissione all’esame di Stato, la ricorrente assume:
1.- che il proprio corso di laurea in “Ingegneria edile”, previsto nel cd. “vecchio ordinamento” universitario, sia stato strutturato su 29 esami al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalla normativa europea (direttiva 85/384/CEE) per il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione di Architetto. Aggiunge, poi, che tale corso è stato sostituito nel nuovo ordinamento universitario con quello di “Architettura e Ingegneria Edile – classe 4/S”, istituito in compresenza con quelli di “Architettura – classe 4/S” e “Ingegneria civile – classe 28/S”.
I criteri di comparazione ed equiparazione fra corsi di laurea del vecchio ordinamento e quelli del nuovo – ai fini della partecipazione a concorsi pubblici e selezioni – sono stati predisposti col D.M. 9.07.2009; e la tabella a quest’[#OMISSIS#] allegata stabilirebbe – per quanto riguarda gli aspetti che interessano l’odierna controversia – l’equiparazione fra la laurea in “Ingegneria edile” vecchio ordinamento, e le lauree in “architettura”, “architettura ed ingegneria edile”, “ingegneria civile” nuovo ordinamento.
In conclusione, la ricorrente assume che la propria laurea – essendo conforme alla direttiva 85/384/CEE – avrebbe dovuto essere equiparata alla laurea in “architettura ed ingegneria edile” che consente l’accesso all’esame di abilitazione per la professione di architetto;
2.- in subordine, ritiene che il D.M.9.07.2009 sia illegittimo per violazione del principio di uguaglianza, e di libertà di stabilimento e di [#OMISSIS#] prestazione dei servizi (art. 54 TFUE), [#OMISSIS#] parte in cui equipara la laurea in “ingegneria edile” (vecchio ordinamento) solo a quella in “ingegneria civile” (nuovo ordinamento), e non anche a quella in “architettura ed ingegneria edile”, da ritenere più affine.
L’amministrazione universitaria si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, illustrando con apposito rapporto la normativa nazionale e comunitaria tenuta in considerazione ai fini del respingimento dell’istanza della ricorrente, ed in particolare richiamando: a) l’art. 17, co. 2, lett. a/1, del D.P.R. 328/2001, [#OMISSIS#] parte in cui stabilisce quale requisito di accesso all’esame di abilitazione alla professione di architetto il possesso della laurea in “architettura ed ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE”; b) la tabella allegata al D.M. 9.07.2009, che equipara, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e selezioni, la laurea (vecchio ordinamento) in “Ingegneria edile” solo a quella in “Ingegneria civile” (nuovo ordinamento).
Con ordinanza n. 1139/2015 è stata accolta la domanda cautelare allegata al ricorso, sulla scorta della seguente motivazione “Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione al fatto che trattasi di laurea conseguita quando l’ordinamento universitario non prevedeva ancora il corso di laurea in “Architettura e Ingegneria edile”, che la laurea conseguita dalla ricorrente è di Ingegneria edile con indirizzo architettonico, e che il D.M. 22.05.95 specificava, all’art. 3.7 della tabella XXIX allegata al D.M., che il corso di laurea in ingegneria edile era “stabilito in 29 annualità, per un totale di almeno 4.000 ore”, proprio “al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalla normativa CEE per il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione di architetto”.
Per l’effetto, la ricorrente è stata ammessa con riserva a sostenere l’esame di abilitazione.
All’udienza del 25 [#OMISSIS#] 2017 il difensore ha precisato che la ricorrente ha partecipato [#OMISSIS#] esami di abilitazione, ma non li ha superati; ha aggiunto però di avere ancora interesse alla definizione del giudizio, avendo presentato analoga istanza di partecipazione per la sessione 2017 del medesimo esame di abilitazione.
Il ricorso – ad una valutazione più approfondita rispetto a quelle effettuata [#OMISSIS#] fase cautelare – risulta infondato e va respinto.
Più in particolare, la prima censura è infondata [#OMISSIS#] parte in cui muove dall’erroneo assunto che il diploma di laurea in “ingegneria edile” posseduto dalla ricorrente sia ex se conforme alla direttiva 85/384/CEE, e consenta quindi automaticamente l’esercizio in ambito europeo della professione di architetto. E’ invece vero il contrario, dal momento che l’art. 11 della citata direttiva CEE stabilisce che “I diplomi, certificati e altri titoli di cui all’articolo 10 [ossia, i diplomi e certificati che consentono di accedere alle attività nel settore dell’architettura, n.d.r.] sono:
g) in Italia
– i diplomi di “laurea in architettura” rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di [#OMISSIS#] e di Reggio [#OMISSIS#], accompagnati dal diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un’apposita Commissione, l’esame di Stato che abilita all’esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto);
– i diplomi di “laurea in ingegneria” nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all’esercizio indipendente di una professione nel settore dell’architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un’apposita Commissione, l’esame di Stato che lo abilita all’esercizio indipendente della professione (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile).
In altre parole, la direttiva CEE invocata in ricorso stabilisce che l’esercizio delle attività nel settore dell’architettura, in ambito europeo, è consentito (tra gli altri) al soggetto munito della laurea in ingegneria nel settore delle costruzioni civili, sempre che sia anche abilitato in seguito al superamento dell’esame di Stato all’esercizio della professione di architetto secondo la legislazione italiana.
Ora, vero è che l’ordinamento didattico vigente alla data in cui la ricorrente ha frequentato il proprio corso di laurea era orientato a facilitare i laureati italiani in “ingegneria edile” nell’esercizio della professione di architetto in ambito europeo (in tal senso è sintomatico il punto 3.7 della tabella allegata al D.M. 22 [#OMISSIS#] 1995 “Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria”, [#OMISSIS#] parte in cui stabilisce che “Per essere ammesso a sostenere l’esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di un numero di annualità compreso tra 27 e 29; tale numero sarà precisato nel regolamento didattico di Ateneo, tranne che per il corso di laurea in ingegneria edile per il quale è stabilito in 29 annualità, per un totale di almeno 4000 ore, al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalla normativa CEE per il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione di architetto.”). In altri termini, è vero che l’ordinamento universitario italiano, già dal 1995, si è spinto a connotare il corso di studi in “ingegneria edile” in modo da renderlo adeguato [#OMISSIS#] standard formativi europei richiesti per l’esercizio della professione di architetto. Tuttavia, è anche vero che la successiva normativa italiana – dettata in tema di esame di abilitazione all’esercizio della professione di architetto (ossia, il D.P.R. 328/2001 ed il D.M. 9.07.2009) – ha, secondo una insindacabile scelta di merito, stabilito quale tipo di laurea in ingegneria consentisse l’accesso a quell’esame di abilitazione, includendovi solo quella in “architettura ed ingegneria edile”, ovvero quella (equiparata) in “ingegneria civile”, con esclusione delle altre e, segnatamente, della [#OMISSIS#] laurea in “ingegneria edile”, concepita allo scopo di facilitare l’esercizio della professione di architetto in Europa.
Per quanto fin qui esposto, dunque, il primo motivo di ricorso risulta infondato.
Infondata è anche la seconda censura, sollevata in via subordinata, giacchè la ricorrente non ha dimostrato l’assunto da cui vuol fare derivare la denunciata disparità di trattamento riservata dal D.M. 9.07.2009 ai laureati italiani rispetto a quelli di altri paesi europei: ossia, il fatto che una laurea analoga a quella in ingegneria edile, conseguita in un altro paese dell’UE, consenta l’esercizio anche della professione di architetto in ambito europeo.
Correttamente, dunque, l’Università resistente non ha ammesso la ricorrente a partecipare all’esame di abilitazione.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese processuali possono essere eccezionalmente compensate tenuto conto del diverso esito della fase cautelare del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 [#OMISSIS#] 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario 
Pubblicato il 01/09/2017