TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 30 giugno 2016, n. 1791

Conferimento incarico Direttore U.O.C.-Giurisdizione

Data Documento: 2016-06-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Per individuare il radicamento della giurisdizione in relazione al conferimento dell’incarico di Direttore di una U.O.C. occorre prendere in considerazione il concreto atteggiarsi della procedura. In particolare, qualora il conferimento dell’incarico si sostanzi in una scelta di carattere fiduciario, affidata alla discrezionalità ed alla responsabilità del direttore generale, resta ferma l’attribuzione al g.o. Qualora, invece, l’attività preparatoria si sia tradotta in una valutazione di titoli con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria o, comunque, in un’effettiva comparazione del merito, è ravvisabile la caratterizzazione tipica della procedura selettiva sia sul piano procedimentale che su quello della valutazione dei candidati, sotto il profilo della maggiore o minore idoneità all’esercizio delle funzioni da assegnare, donde la sussistenza della giurisdizione residuale del g.a.

Contenuto sentenza

N. 01791/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2016, proposto da: 
Cardali Salvatore [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Bongiovanni [#OMISSIS#], con domicilio legale presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed ivi domiciliato in Via Vecchia Ognina, 149; 
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, corso delle Province, 203; 
nei confronti di
Salpietro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Alafaci [#OMISSIS#], entrambi non costituiti.
per l’annullamento
-della deliberazione n. 874 del 17-12-2015 dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte, pubblicata all’albo pretorio il 20-12-2015, con cui veniva conferito l’incarico di Direttore della U.O.C. di Neurochirurgia al Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salpietro;-della nota prot. n. 73827 del 22-12-2015 dell’Azienda Ospedaliera suindicata;
-della nota prot. n. 77309 del 9-12-2015 dell’Università degli Studi di Messina;
-dei verbali n. 1/15 e n. 2/15 della Commissione giudicatrice mista Università/Azienda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 il dott. Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con Deliberazione n. 874 del 17/12/2015 dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte veniva conferito l’incarico di Direttore della O.O.C. di Neurochirurgia al Dott. Salpietro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in esito ad una procedura di valutazione per merito comparativo dei curriculapresentati dai tre soggetti interessati al conferimento di un tale incarico, svoltasi nell’osservanza del modulo procedimentale di cui all’art. 1 della convenzione sottoscritta dall’ente menzionato in precedenza con la Università degli Studi di Messina.
Il Dott. Cardali Salvatore [#OMISSIS#], avendo anch’egli presentato un curriculum per il conseguimento dell’incarico indicato in precedenza senza tuttavia esser stato preferito al Dott. Salpietro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], contestava la valutazione effettuata per vizi attinenti alla regolarità formale della documentazione presentata da quest’ultimo con ricorso inoltrato per la notifica il 23/02/2016, notificato il 29/02/2016 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 22/03/2016.
Si costituiva in giudizio l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte, con deposito di memoria in segreteria il 04/04/2016, nonché l’intimata Università degli Studi di Messina, pel tramite del compente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che provvedeva a depositare apposita memoria in segreteria il 02/04/2016; atti processuali, quelli indicati, recanti ambedue eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
In data 07/04/2016 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe; e qui il Collegio, ritenendo sussistere tutte le condizioni previste dall’art. 60 c.p.a. per la immediata definizione del giudizio, previo avviso di ciò dato ai difensori delle parti, tratteneva in decisione il ricorso per definirlo mediante ricorso a sentenza breve.
Principiando dall’esame della proposta eccezione di difetto di giurisdizione, il Collegio rileva la correttezza delle argomentazioni proposte a suo sostegno dalle Amministrazioni intimate..
Fra queste la principale -rappresentata dal(l’asserito) carattere fiduciario della scelta effettuata con il conferimento dell’incarico di dirigente medico- si basa sulla formulazione, in seguito alla novellazione operata dal D.Lgs. n. 229/1999, del comma 1 bis dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992, alla cui stregua “in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica”. La logica escludente dell’” atto aziendale di diritto privato” infatti si riverbera – quantomeno alla stregua della prevalente interpretazione giurisprudenziale – anche sulla scelta organizzativa puntuale compiuta dal Direttore Generale dell’Azienda con il conferimento dell’incarico di dirigente medico ex art. 15, comma 7 bis, lettera b) del D.Lgs. n. 502/1992.
Nel caso di specie però la scelta fiduciaria è commessa non all’organo di vertice di una singola amministrazione ma ad una scelta condivisa fra più amministrazioni, e strutturata secondo il modello esplicitato in convenzione (valutazione dei curricula formativi e professioneali in capo ad un organo collegiale a carattere straordinario-la commissione- a composizione mista Università Azienda Ospedaliera e successiva scelta fiduciaria riconducibile all’accordo fra i responsabili di vertice delle medesime amministrazioni perché “ex ante” slegata da una graduazione di merito delle posizioni soggettive dei candidati positivamente valutati dalla commissione).
Su un piano diverso, ha poi osservato il difensore dell’Azienda Ospedaliera, in sede di discussione orale, che un ulteriore argomento contro il sussistere della giurisdizione amministrativa nel caso di specie potrebbe essere ritratta dalla giurisprudenza della Consulta che esclude la possibilità di configurare, in modo costituzionalmente legittimo, lo svolgersi di procedure concorsuali interamente riservate (cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale, sent. 11 luglio 2012, n. 177). quale sarebbe quella “de qua” in quanto aperta unicamente a “docenti del SSD di Neurochirurgia”; nel caso di specie, mancando una procedura selettiva qualificabile come pubblico concorso, mancherebbe pure la possibilità di radicarla in capo al G.A,.
Sulla scia di tale spunto il Collegio, mediante una più lineare applicazione del diritto positivo vigente ritiene di poter dare risposta al quesito se, nel caso di specie sussista o meno la giurisdizione del giudice adito.
Per orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, per verificare se sussista la giurisdizione del giudice adito, “occorre aver riguardo per individuare il radicamento della giurisdizione al concreto atteggiarsi della procedura di conferimento, ed in particolare, qualora il conferimento dell’incarico si sostanzi in una scelta di carattere fiduciario, affidata alla discrezionalità ed alla responsabilità del direttore generale resta ferma la generale attribuzione al G.O., mentre qualora l’attività preparatoria si sia tradotta in una valutazione di titoli con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria o, comunque, in un’effettiva comparazione del merito, è ravvisabile la caratterizzazione tipica della procedura selettiva sia sul piano procedimentale che su quello della valutazione dei candidati, sotto il profilo della maggiore o minore idoneità all’esercizio delle funzioni da assegnare, donde la sussistenza della giurisdizione residuale del G.A.”( ex plurimis e più di recente, T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, sent. 5 febbraio 2016, n. 155).
Nel caso di specie, la procedimentalizzazione dei poteri esercitati con l’adozione della Deliberazione n. 874 del 17/12/2015 dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo nulla toglie al fatto che, in base all’esame degli atti di indizione della procedura selettiva in considerazione, ciò non sia avvenuto mediante una “valutazione di titoli con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria”. Pur dunque non potendo negarsi una certa rilevanza al “carattere fiduciario” dlla scelta operata dall’autore dell’atto impugnato, rimane comunque centrale che la scelta sia avvenuta – nel perfetto rispetto delle regole della procedura selettiva qui in considerazione, in particolare dell’art. 1 della convenzione sottoscritta dall’ Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo in precedenza con la Università degli Studi di Messina – in assenza della formazione di una graduatoria finale con attribuzione di punteggi a coloro i quali vi hanno preso parte. Con la conseguenza di non risultare applicabile nel caso di specie, a fondamento della giurisdizione del giudice adito, il quarto comma dell’art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, alla cui stregua “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
Conclusivamente pertanto il Collegio dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe a causa del proprio difetto di giurisdizione, riconoscendo all’opposto sussistente quella del G.O. presso il quale il presente giudizio potrà essere riassunto a norma e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Tenuto conto che l’errore addebitabile al ricorrente nella scelta del giudice da adire discende dalla difficile qualificazione della procedura selettiva in considerazione, più in particolare in considerazione del ruolo svolto nell’ambito dello stessa dalla Commissione mista Università/Azienda, il collegio ritiene sussistere giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite fra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)