TAR Sicilia, Palermo, 18 novembre 2015, n. 2656

Concessione gestione edificio proprietà comunale (ad Accademia di Belle Arti)

Data Documento: 2015-11-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Quando la pubblica amministrazione decide di concedere ad un soggetto privato beni appartenenti al proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, r.d. 18 novembre 1923, n. 2240 ed in applicazione dei principi di trasparenza, eguaglianza e non discriminazione, deve essere indetto un procedimento di evidenza pubblica, per affidare i medesimi beni in concessione al migliore offerente, sia perché da tale concessione la p.a. ricava un’entrata, sia perché la concessione di un bene pubblico costituisce un’occasione di guadagno per il soggetto privato che utilizza tale bene (non rileva, nel caso di specie, la lettera d’intenti, precedente all’indizione del procedimento, con cui il Sindaco aveva assunto il formale impegno di destinare un’immobile di proprietà comunale all’Accademia di Belle Arti, quale sua sede istituzionale).

Contenuto sentenza

N. 02656/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2015, proposto da: 
Accademia di Belle Arti Michelangelo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Rubino C.F. RBNGLM58P02A089G, e [#OMISSIS#] Cucchiara C.F. CCCLRD73C29C352X, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Rubino in Palermo, via G. Oberdan, 5; 
contro
Comune di Agrigento in Persona del Sindaco P.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Insalaco C.F. NSLNTN67M21A089Y, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Roccella in Palermo, piazza Marina N. 19; 
per l’annullamento
del bando di gara pubblicato in GURS n. 8 del 20 febbraio 2015 avente ad oggetto “concessione gestione edificio proprietà comunale Palazzo Tomasi di interesse Storico-architettonico durata anni sei”;
ove occorra, della determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario n. 17 del 26 gennaio 2015;
e dell’atto di indirizzo n. 9/Gab del 15 gennaio 2015 a firma del Commissario Straordinario presso il Comune di Agrigento;
di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
E PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI
subiti dall’istituto ricorrente in ragione della condotta osservata dall’amministrazione resistente in violazione dei principi di buona fede, correttezza e normale diligenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento – premesso di essere un istituto superiore di grado universitario riconosciuto dal Ministero dell’Università che si occupa di formazione artistica e sottoposto a controllo e alla vigilanza dell’ANVUR – esponeva che il Sindaco di Agrigento, con lettera d’intenti del 23 febbraio 2011, aveva assunto il formale impegno, tra l’altro, di “destinare all’Accademia di Belle Arti, quale sua sede istituzionale, l’immobile di notevole pregio storico —artistico, ubicato nel centro storico della città, il settecentesco Palazzo Tomasi, sito in Piano Sanzo”, prevedendo che l’Accademia medesima avrebbe dovuto provvedere “alla sistemazione funzionale ai fini istituzionali dell’immobile concesso, curandone gli arredi e quant’altro necessario”. Del resto la Commissione Speciale per il Centro Storico, nel progetto dei lavori di recupero di Palazzo Tomasi aveva dichiarato che “l’utilizzazione come scuola musicale non è pregiudizievole dei valori architettonici dell’edificio, ritenendo così compatibile tale destinazione d’uso (istruzione artistico-musicale) compatibile con tale manufatto di pregio”. La ricorrente riassumeva, dunque, gli atti dell’iter di assegnazione del Palazzo Tommasi: – in data 16 luglio 2013, con nota prot. 36480, il Sindaco di Agrigento rassicurava l’ANVUR circa l’assegnazione definitiva del Palazzo Tomasi sin dall’inizio dell’Anno Accademico 2013/14;
– in data 18 Dicembre 2013 l’ANVUR esprimeva parere favorevole in ordine all’istanza avanzata dall’Accademia, parere condizionato, però, all’esito conclusivo degli adempimenti di competenza del Comune di Agrigento.
Tuttavia, l’istante riferiva che a seguito dell’insediamento del Commissario Straordinario in sostituzione del Sindaco e della Giunta, era emanato la nota n. 9 del 15 gennaio 2015 (oggetto di impugnazione) per la “concessione in locazione” del “Palazzo Tomasi” e, conseguentemente, con la determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario n. 17 del 26 gennaio 2015 (anch’essa gravata) era indetta la “procedura aperta per l’assegnazione in concessione” dell’immobile predetto, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 1623/2006; stabilendosi che l’edificio “non dovrà essere destinato ad usi, anche di carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico ed artistico del bene medesimo” ed un canone annuo a base di gara in € 108.000,00.
Pertanto, l’istante propone ricorso lamentando l’impossibilità di partecipare alla competizione in ragione dell’indisponibilità di somme così elevate.
Si duole, dunque, l’Accademia, del comportamento tenuto dall’Amministrazione, chiedendo l’annullamento degli atti gravati per il seguente articolato motivo:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 DEL REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AGRIGENTO — VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. N. 241/90 — VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DELLA I. N. 241/90 ¬VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, in fatti i provvedimenti impugnati sarebbero stati assunti in violazione dei principi di correttezza e buona fede, dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nonché della richiamata norma del regolamento comunale per come disciplina la concessione di immobili per fini sociali.
In subordine, chiede il risarcimento del danno, avendo confidato sin dal 2011 di poter svolgere i propri corsi presso l’immobile per cui è causa.
Si è costituita l’amministrazione per affermare la correttezza del proprio operato e chiedere la reiezione del ricorso.
All’udienza di discussione del 26 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
Afferma la [#OMISSIS#] giurisprudenza, infatti, che allorquando la pubblica amministrazione decida di concedere ad un soggetto privato beni appartenenti al proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 3, comma 1 r.d. n. 2240/1923 ed in applicazione dei principi di trasparenza, eguaglianza e non discriminazione, deve essere indetto un procedimento di evidenza pubblica, per affidare i medesimi beni in concessione al migliore offerente, sia perché da tale concessione la P.A. ricava un’entrata, sia perché la concessione di un bene pubblico costituisce un’occasione di [#OMISSIS#] per il soggetto privato che utilizza tale bene (in terminis, C.d.S. Sez. VI n. 168 del 25 gennaio 2005 e Ad. Plen. Sent. n. 5 del 25 febbraio 2013).
Ne consegue che la scelta dell’amministrazione di assegnare una concessione demaniale attraverso una procedura di gara è conforme a quanto previsto dal previgente codice dei contratti dai pubblici e dai principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione fra operatori economici, che si impongono in presenza di assegnazione di un bene pubblico, suscettibile di sfruttamento economico.
I principi di evidenza pubblica si applicano anche alle concessioni di beni pubblici, giacché esse forniscono un’occasione di [#OMISSIS#] a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre il rispetto della competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione.
Per quanto sin qui esposto, non può che ritenersi che la procedura adottata dall’Ente, oltre ad essere conforme al Regolamento comunale sopra richiamato che dispone (art. 20) che la concessione si instauri a seguito di gara pubblica, ma anche – come osservato dall’amministrazione resistente – alla normativa sulle finalizzata alla valorizzazione economica delle dotazioni immobiliari dei vari enti territoriali, di cui all’art.58 della l. n. 133 del 2008.
Da ultimo, va rilevato che non può essere condiviso il richiamo svolto da parte ricorrente all’art. .22 del regolamento comunale che prevede la concessione per finalità sociali ad associazioni o enti che hanno tra le proprie finalità statutarie quelle di carattere sociali, non essendo presenti nella fattispecie in esame, gli elementi predetti.
II – Infine, va precisato che, nella specie, nessun affidamento può essere vantato dalla ricorrente, in quanto, come risulta dagli atti di causa, alla lettera di intenti del 2011 non faceva seguito l’adozione di alcun atto amministrativo, tant’è che la stessa Pinacoteca dell’Accademia (cfr. nota prot. n. 24569 del 30 aprile 2014) risultava allocata in altro locale comunale.
Ne discende che non può trovare accoglimento neppure la domanda risarcitoria avanzata, che peraltro non è supportata da alcun elemento puntuale, stante ancora la disponibilità da parte dell’Accademia, di altra sede.
III – Il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto, sono poste a carico dell’Accademia ricorrente e determinate in euro 1000,00 (mille/00), da liquidarsi a favore del Comune di Agrigento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Accademia ricorrente al pagamento delle spese di lite che sono determinate in complessivi euro 1000,00 (mille/00) da liquidarsi a favore del Comune di Agrigento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Aurora Lento, Consigliere
Pubblicato il 18/11/2016