TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 13 marzo 2018, n. 602

Equipollenza titolo di massofisioterapista a diploma universitario di fisioterapia

Data Documento: 2018-03-13
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’art. 1, d.m. 27 luglio 2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla l. 19 maggio 1971 n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza.

I diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia, non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria. E ciò in quanto la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla l.  2 agoso 1999, n. 264, è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi.

Contenuto sentenza

N. 00602/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ARCURI [#OMISSIS#], CAMPO [#OMISSIS#], DI CHIARA Benedetto, DI [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], DI VITA [#OMISSIS#], FELICE [#OMISSIS#], LO BAIDO [#OMISSIS#], LO PICCOLO [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Roy, RUSSO Angelo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetta Leone e [#OMISSIS#] Sarcuto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima sito in Palermo nella Via G. [#OMISSIS#] n.10;
contro
l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo nella via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l’annullamento
QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO:
– della nota prot. n. 13266 del 16 febbraio 2017, pervenuta in data 21 febbraio 2017, con la quale l’Università degli Studi di Palermo – Area formazione cultura e servizi agli studenti – Segreteria studenti della Scuola di Medicina e chirurgia – ha comunicato il rigetto dell’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere la riconversione creditizia dei titoli di massofisioterapisti triennali e l’iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia dell’Ateneo;
– verbale del Consiglio di Interclasse delle Professioni Sanitarie della riabilitazione dell’Ateneo del 27 gennaio 2017.
QUANTO AL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
– della nota prot. n. 39728 del 26 maggio 2017, depositata in data 30 giugno u.s., con la quale l’Università degli Studi di Palermo – Area Affari Generali e Legali – ha trasmesso il verbale del Consiglio di Interclasse della riabilitazione della Scuola di Medicina e Chirurgia di Ateneo del 28 aprile 2017 con cui sono esposte nel merito le motivazioni del diniego all’istanza dei ricorrenti;
– del verbale del Consiglio di Interclasse della riabilitazione della Scuola di Medicina e Chirurgia di Ateneo del 28 aprile 2017.
QUANTO AL SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
– della nota prot. n. 2017-UNPACLE-0090309, inviata ad uno dei difensori dei ricorrenti a mezzo pec in data 29 novembre 2017, con la quale l’Università degli Studi di Palermo – Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti, in riferimento alla richiesta di riconversione creditizia ed iscrizione al 3° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia presentata dai ricorrenti, ha inoltrato “copia dell’estratto del verbale della seduta del Consiglio di Classe riunitosi il giorno 20 novembre 2017”;
– del verbale della seduta del Consiglio di Interclasse della riabilitazione della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo del 20 novembre 2017, nel corso della quale, per le ragioni ivi esposte, è stato deliberato di non accogliere la richiesta dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. I ricorrenti – tutti tecnici massofisioterapisti – con i secondi motivi aggiunti hanno da ultimo impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’Università degli Studi di Palermo ha (nuovamente) rigettato la loro istanza di iscrizione direttamente al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia con dispensa dal relativo test di ammissione; ritengono, infatti, i ricorrenti, che tale iscrizione spetti loro in quanto in possesso del diploma triennale di tecnico masso fisioterapista, conseguito per taluni presso l’Istituto [#OMISSIS#] Fermi di Perugia e, per altri, presso il Politecnico Biosanitario “Alexander Fleming” di Ancona.
1.2. Il gravame è affidato alle censure di: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art.4, comma 1, della L. 26/02/1999 n.42; violazione e falsa applicazione dell’art.6, comma 3, D.Lgs. 30/12/1992 n.502; 2) Illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti.
1.3. L’Università degli Studi di Palermo, già costituita in giudizio, non ha depositato memorie difensive.
1.4. Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2018, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti la sussistenza dei presupposti per l’immediata definizione del ricorso con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed il ricorso è stato posto in decisione.
2. La vicenda contenziosa ha avuto un articolato iter processuale (nella quale si sono susseguite varie ordinanze di questo Tar e del C.G.A.R.S., anche di diverso segno) al termine del quale ritiene il Collegio di definire il giudizio sulla scorta dell’univoco orientamento assunto in materia dal C.G.A.R.S. con plurime sentenze ed ordinanze cautelari.
3. Preliminarmente devono essere dichiarati improcedibili – per sopravvenuto difetto di interesse – il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti con i quali sono stati avversati dai ricorrenti altrettanti provvedimenti di diniego adottati dall’Università e ormai superati, da ultimo, con il provvedimento impugnato con i secondi motivi aggiunti.
4. Può pertanto essere utilmente esaminato il secondo ricorso per motivi aggiunti con i quali è stato impugnato il verbale della seduta del Consiglio di Interclasse della riabilitazione della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo del 20 novembre 2017, nel corso della quale è stato deliberato di non accogliere la richiesta dei ricorrenti.
5. Il ricorso è fondato, condividendo al riguardo il Collegio le motivazioni e le argomentazioni di cui alle sentenze del C.G.A.R.S. n.150 del 27/03/2017 e n.212 del 10/05/2017 rese in fattispecie analoga alla presente – che hanno recepito e fatto proprio l’iter argomentativo adottato in plurime pronunzie del Consiglio di Stato, da ultimo con la sentenza n. 1118 dell’1/3/2016 – e le cui conclusioni possono così sinteticamente riassumersi:
1) “ai sensi dell’art. 1 D.M. 27.7.2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/15)” a differenza di quanto sostenuto dall’Università anche nella vicenda qui in esame;
2) “i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria. E ciò in quanto la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla L. 2.8.99 n. 264, è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi. Tale preliminare verifica, nei casi considerati, appare superflua considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé questa predisposizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/2015 e TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16)”;
3) “non è possibile “negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento” ritenuto che le conoscenze e le abilità acquisite dai massofisioterapisti e certificate dai diplomi conseguiti possono ben essere utilizzabili per abbreviare il percorso per l’obiettivo universitario da raggiungere (così TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16)”.
6. Orbene, considerato altresì che i ricorrenti sono tutti in possesso del diploma di scuola media superiore (oltre che in possesso del diploma triennale di tecnico masso fisioterapista) ne consegue che essi sono legittimati ad essere ammessi, senza dovere effettuare preventivamente il test di ingresso, al terzo anno del corso di Laurea in Fisioterapia in virtù del possesso del titolo di Massofisioterapista triennale.
7. L’azione dell’Amministrazione resistente si è dunque svolta senza rispettare i presupposti normativi sopra richiamati e sono quindi da ritenere illegittimi i provvedimenti dell’Università che hanno rigettato l’stanza di iscrizione al 3° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia indipendentemente dall’accertamento della disponibilità di posti per l’anno accademico 2016/2017 prima, e 2017/2018 dopo. Spetterà invece all’Università apprezzare la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione ai ricorrenti di crediti formativi nella misura che riterrà ragionevolmente opportuna ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.M. 22.10.2004 n. 270.
8. Conclusivamente, assorbita ogni altra censura, il Collegio accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti;
b) accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
c) condanna l’Università degli Studi di Palermo al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di parte ricorrente in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e rimborso dell’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Aurora Lento, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
 Pubblicato il 13/03/2018