Non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di mera collaborazione scientifica e di pubblicazioni comuni, in quanto l’obbligo di astensione e la conseguente incompatibilità del componente della commissione è ravvisabile solo in presenza di una comunanza di interessi, anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5050; Id.,3 luglio 2014, n. 3366; Id., Sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; Id., Sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276).
Si è, in particolare, rilevato che nel mondo accademico l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce ipotesi frequente e del tutto fisiologica, la quale non inficia il rispetto del principio di imparzialità dei commissari,
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 67
Procedura concorsuale posto Ricercatore tempo determinato-Incompatibilità
N. 00067/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2008, proposto da Burderi [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il cui studio in Palermo, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 196, è elettivamente domiciliato;
contro
– Università degli studi di Palermo;
– Ministero dell’università e della ricerca scientifica;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via [#OMISSIS#] Villareale, n. 6, sono elettivamente domiciliati;
nei confronti
[#OMISSIS#] Chiara, rappresentata e difesa dal prof. avv. Guido Corso, presso il cui studio in Palermo, via Rodi, n. 1, è elettivamente domiciliata;
per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Palermo n. 917 del 3 marzo 2008, comunicato il giorno 5 successivo, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, indetta con decreto del Rettore n. 1487 del 26 marzo 2007, per la copertura di 2 posti di ricercatore universitario presso la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientifico disciplinare INF/01, nonché di tutti gli atti preparatori, conseguenti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Università degli studi di Palermo e del Ministero dell’università e della ricerca scientifica;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria di [#OMISSIS#] Chiara;
Viste le memorie del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 6 dicembre 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 5 maggio 2008 e depositato il giorno 26 successivo, il signor [#OMISSIS#] Burderi ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Palermo n. 917 del 3 marzo 2008, con cui i signori Chiara [#OMISSIS#] e Giosuè Lo Bosco sono stati dichiarato vincitori della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 2 posti di ricercatore universitario presso la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Incompatibilità di uno dei commissari.
2) Violazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis.
Per l’Università degli studi di Palermo si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti.
Si è costituita in giudizio anche la signora Chiara [#OMISSIS#], controinteressata, che ha successivamente depositato una memoria con cui, eccepita preliminarmente la disintegrità del contraddittorio conseguente all’omessa notifica del ricorso al signor Giosuè Lo Bosco, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Il ricorrente ha depositato memorie con cui ha insistito nelle proprie domande.
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, la controversia è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, che ha ad oggetto una procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università degli studi di Palermo, è infondato nel merito, cosicché può prescindersi dall’eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata dalla controinteressata.
Con il primo motivo si deduce che il prof. [#OMISSIS#] Di Gesù, Presidente della commissione, si trovava in una situazione d’incompatibilità, in quanto era coautore di due pubblicazioni presentate, quali titoli da valutare, da uno dei due vincitori, ovverosia il signor Giosuè Lo Bosco
La censura, come anticipato, è infondata.
Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di mera collaborazione scientifica e di pubblicazioni comuni, in quanto l’obbligo di astensione e la conseguente incompatibilità del componente della commissione è ravvisabile solo in presenza di una comunanza di interessi, anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (ex plurimis Consiglio di Stato, VI, 24 agosto 2018, n. 5050; 3 luglio 2014, n. 3366; III, 20 settembre 2012, n. 5023; VI, 31 maggio 2012, n. 3276).
Si è, in particolare, rilevato che nel mondo accademico l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce ipotesi frequente e del tutto fisiologica, la quale non inficia il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, specie laddove si tratta di campi specialistici, in cui è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati (vedi Consiglio di Stato, II, 7 marzo 2014, n. 3768).
Al fine d’individuare una regola di comportamento bilanciata fra le opposte esigenze dell’imparzialità e dell’efficienza, la giurisprudenza amministrativa ha, allora, ritenuto che, allorquando la collaborazione scientifica tra il candidato e il componente della commissione d’esame ha avuto carattere di mera occasionalità, non ne deriva in via automatica (in assenza di elementi ulteriori) l’illegittimità degli atti valutativi, cui ha partecipato il commissario, che non abbia formalizzato la sua astensione, soprattutto nei casi di settori disciplinari specialistici, dove non è agevole rinvenire una sufficiente rosa di candidati all’ufficio di componente di una commissione d’esame, in ragione della scarsa presenza di professori incaricati dell’insegnamento della materia (in termini Consiglio di Stato, VI, 13 dicembre 2017, n. 5865 e 16 aprile 2015, n. 1962).
Nella specie il rapporto di collaborazione tra il Presidente della Commissione, prof. [#OMISSIS#] Di Gesù, e uno dei vincitori, signor Giosuè Lo Bosco, era meramente occasionale, in quanto si sostanziava nella circostanza che il primo era coautore di due pubblicazioni del secondo.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo con cui si deduce che sarebbero stati violati i criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialissotto vari profili.
Valga, infatti, sinteticamente quanto segue:
– determinazione della Commissione di considerare paritario l’apporto del candidato in caso di lavori con più autori se non viene indicata la parte dello scritto a lui attribuibile: il medesimo trattamento è stato riservato anche agli scritti del ricorrente, che non ha, pertanto, interesse alla sua contestazione, in quanto non ricaverebbe alcuna utilità dal riconoscimento dell’illegittimità;
– ingiustificata maggiore attribuzione di punteggio al candidato Lo Bosco in base al criterio della “rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica”: la censura è assolutamente generica, in quanto non è stato specificato in cosa si sostanzia l’illegittimità della valutazione;
– omessa valutazione della partecipazione all’organizzazione di conferenze internazionali: si tratta di un titolo con rilevanza minima nel giudizio sui singoli candidati e nella valutazione comparativa, cosicchè un eventuale riconoscimento della sua illegittimità non comporterebbe nessun risultato utile per il ricorrente;
– riferimento fatto dai commissari al carattere “limitato nel tempo” delle pubblicazioni del ricorrente: si tratta di un elemento significativo di valutazione, il quale non era presente nella produzione di tutti i partecipanti, che è stato correttamente valorizzato considerato che i sei lavori di cui era coautore sono collocati nel biennio 2005-2007;
– assenza di domande sui “punti fondamentali trattati sulle prove scritte”: a tutti i candidati è stato riservato il medesimo trattamento, cosicchè non sussiste interesse alla contestazione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), di cui € 500,00 (cinquecento/00) a favore (pro quota) delle Amministrazioni resistenti ed € 500,00 (cinquecento/00) a favore della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 6 e 20 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere
Pubblicato il 14/01/2019