Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per conseguimento bene della vita invocato.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 15 gennaio 2016, n. 149
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità ricorso
N. 00149/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03651/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3651 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, sito in Palermo, Via Libertà, n. 171;
contro
l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via [#OMISSIS#] De Gasperi, n. 81, è elettivamente domiciliata;
per l’annullamento
– del provvedimento contenuto nella nota prot. n. 68879 del 07/10/2014 dell’Università degli Studi di Palermo, a firma del Pro Rettore Vicario, con il quale l’Università ha rigettato l’istanza del ricorrente tesa all’iscrizione al quinto anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” dell’Università degli Studi di Palermo in modalità a tempo pieno per l’a.a. 2014/2015 ed ha disposto che nell’a.a. 2014/2015 lo studente dovrà iscriversi per la seconda volta nella modalità part time acquisendo 30 CFU residui e potendo sostenere esami per complessivi 44 CFU”;
– del provvedimento implicito di diniego all’iscrizione in modalità a tempo pieno al quinto anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” dell’Università degli Studi di Palermo per l’a.a. 2014/2015 contenuto nel sistema informatico/portale dell’Università di Palermo, e al conseguente provvedimento implicito di iscrizione in modalità a tempo parziale al quarto anno;
– (ove occorra e per quanto di ragione), della delibera del 17/12/2013 del Senato Accademico nella parte in cui prevede, in contrasto con l’art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo, che “Nel rispetto della durata legale del Corso di Studio l’iscrizione part-time, in un anno accademico, deve essere necessariamente completata nella stessa modalità part-time nell’anno accademico successivo, ma anche acquistando i crediti residui di quell’anno indipendentemente dal loro numero (anche meno di 30 e più di 40). Nel suddetto caso non può essere data la possibilità di iscrizione in modalità full time, anche in presenza dei crediti minimi maturati nell’a.a. precedente”;
– (ove occorra e per quanto di ragione), della delibera del giorno 18/06/2013 del Senato Accademico nella parte in cui prevede, in contrasto con l’art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo, che “A partire dell’A.A. 2013/14, e a parziale modifica della delibera del S.A. dell’8/5/2012, gli studenti, in corso, iscritti nell’anno accademico precedente ad anni successivi al primo che non riescono ad acquisire, entro il 30 ottobre di ciascun anno, almeno 18 CFU relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti (…) hanno l’obbligo di iscriversi con modalità a tempo parziale ed acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40”;
– (ove occorra e per quanto di ragione) della delibera del giorno 08/05/2012 del Senato Accademico nella parte in cui prevede, in contrasto con l’art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo, che “A partire dell’A.A. 2012/13 potranno iscriversi ad anni successivi al primo con la modalità a tempo pieno convenzionale (60 CFU) o fino ad un massimo di 80 CFU, solo coloro che nell’anno accademico precedente hanno superato esami, corrispondenti ad insegnamenti, per almeno 12 CFU entro il 30 settembre di ciascun anno. Gli studenti che nell’a.a. precedente hanno superato esami, ed acquistato i relativi crediti formativi universitari, per meno di 12 CFU sono obbligati a iscriversi con la modalità a tempo parziale con acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40. Nell’anno accademico successivo a quello di iscrizione a tempo parziale lo studente è obbligato a completare l’acquisto di CFU residui, rispettando la soglia minima di acquisto prevista dalla delibera del S.A. del 13.4.2010 pari a 30 CFU”;
– (ove occorra e per quanto di ragione), della delibera del 06/11/2012 del Senato Accademico nella parte in cui prevede, in contrasto con l’art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo, “Di ridurre da 59 a 40 il massimo di CFU acquistabili in un A.A. dagli studenti iscritti in modalità “a tempo parziale” nonché nella parte in cui, modificando la delibera del S.A. del 13.4.2010 ha previsto che “Lo studente all’atto di immatricolazione o dell’iscrizione ad anno successivo al primo di un Corso di Laurea può scegliere indifferentemente la modalità a tempo pieno (con acquisto da 60 a 80 CFU per anno) o quella a tempo parziale (con acquisto di un numero di CFU superiore a 30 e minore o uguale a 40 per anno) fino al completo esaurimento dei CFU previsti dal proprio Corso di Laurea. Lo studente che ha acquistato a tempo parziale una quota di CFU tra quelli previsti è obbligato a completare l’acquisto di CFU residui nell’a.a. successivo, rispettando la soglia minima di acquisto prevista nella modalità a tempo parziale (almeno 30 CFU)”;
– (ove occorra e per quanto di ragione), della delibera del 13/04/2010 del Senato Accademico (ad oggi non conosciuta) nella parte in cui prevede limiti al numero di CFU acquistabili in modalità part time, in contrasto con l’art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo;
– (ove occorra e per quanto di ragione), del provvedimento implicito di diniego all’iscrizione in modalità a tempo pieno al quarto anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” dell’Università degli Studi di Palermo per l’a.a. 2013/2014 contenuto nel sistema informatico/portale dell’Università di Palermo, e al conseguente provvedimento implicito di iscrizione in modalità a tempo parziale al quarto anno;
nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
E PER L’ACCERTAMENTO
– del diritto del ricorrente ad essere iscritto nell’a.a. 2014/2015 in modalità a tempo pieno al quinto anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” dell’Università degli Studi di Palermo, e nella medesima modalità al quarto anno nell’a.a. 2013/2014;
E PER LA CONDANNA
ai sensi degli artt. 30, 34 comma 1 lett. b) e c) e 133 comma 1 lett. a-bis) c.p.a., anche a titolo di risarcimento in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a., all’iscrizione del ricorrente nell’a.a. 2014/2015 in modalità a tempo pieno al quinto anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” dell’Università degli Studi di Palermo, e nella medesima modalità al quarto anno nell’a.a. 2013/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1018/2014;
Viste la documentazione depositata da entrambe le parti e la memoria conclusiva prodotta dal ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa [#OMISSIS#] Cappellano;
Uditi all’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2015 i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con ricorso notificato il 19 novembre 2014 e depositato il 28 novembre, il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – studente in medicina immatricolatosi nell’a.a. 2010/2011 presso l’Università degli Studi di Palermo – ha impugnato gli atti specificati nell’epigrafe, dolendosi della iscrizione al quarto anno accademico (a.a. 2013/2014) obbligatoriamente in modalità part time e del conseguente divieto di iscrizione, per il successivo anno accademico, in modalità full time.
Espone:
– di essersi iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, e di avere sostenuto numerosi esami nei primi tre anni;
– di essere stato iscritto d’ufficio al quarto anno accademico con modalità a tempo parziale, in base ad una delibera del Senato accademico del 18.06.2013, per non avere conseguito, entro il 30.10.2013, almeno 18 CFU;
– di avere ricevuto delucidazioni dal delegato del Preside per la didattica circa il carattere temporaneo della misura (iscrizione part time), nonché in ordine alla possibilità di acquisire tutti i crediti rimasti del quarto anno con iscrizione a tempo pieno al quinto anno, e con possibilità di recupero anche dei crediti relativi all’anno di nuova iscrizione (quinto);
– di non avere potuto completare on line l’iscrizione al quinto anno (a.a. 2014/2015) in modalità full time, con conseguente necessità di presentare un’istanza in data 30.09.2014, rigettata con il provvedimento impugnato, con il quale il pro Rettore vicario ha comunicato al ricorrente l’obbligo di iscrizione per la seconda volta in modalità a tempo parziale, per l’a.a. 2014/2015, con acquisto di 30 CFU residui.
Affida il ricorso alle censure di:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del regolamento didattico di ateneo – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. n. 314/90 e dell’art. 11 del DM 22.10.2004 n. 270 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. e degli artt. 5 e 11 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, in quanto illegittimamente l’Ateneo ha introdotto l’obbligo di iscrizione in modalità part time per determinati studenti, non previsto dall’art. 25 del regolamento didattico di ateneo, il quale consente l’iscrizione al successivo anno in modalità diversa dal precedente, attraverso l’acquisto dei CFU residui in linea, peraltro, con la ratio, sottesa alla iscrizione part time, di favore per lo studente;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del regolamento didattico di ateneo – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del DM 22.10.2004 n. 270 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. e degli artt. 5, 11 e 18 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, sviamento della causa tipica, in quanto il regime di tempo parziale rappresenta una facoltà, e non un obbligo per lo studente, e il ricorrente aveva riposto legittimo affidamento sui chiarimenti resi dal delegato per la didattica in ordine alla iscrizione in modalità full time per l’anno successivo; laddove, con l’imposizione della modalità part time, sarà costretto a sostenere pochissimi esami pur avendo l’intero anno accademico a disposizione;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del regolamento didattico di ateneo – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del DM 22.10.2004 n. 270 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà con precedenti provvedimenti della stessa amministrazione, sviamento della causa tipica- violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 241/90 e dell’art. 97 Cost. – violazione del principio di legittimo affidamento, in quanto anche la limitazione a soli 30 CFU contrasta con l’art. 25 citato, il quale prevede che nella modalità a tempo parziale sia conseguibile un numero di CFU maggiore di 30 e minore di 60;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del regolamento didattico di ateneo – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del DM 22.10.2004 n. 270 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – sviamento della causa tipica, in quanto l’iscrizione con modalità a tempo pieno è sempre consentita, salve le propedeuticità;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del regolamento didattico di ateneo – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del DM 22.10.2004 n. 270 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – sviamento della causa tipica, in quanto la delibera del 17.12.2013 del Senato Accademico crea anche una palese disparità di trattamento rispetto agli studenti iscritti all’ultimo anno, autorizzati a sforare il limite dei CFU;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del regolamento didattico di ateneo – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del DM 22.10.2004 n. 270 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà con precedenti provvedimenti della stessa amministrazione – sviamento della causa tipica – violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 241/90 e dell’art. 97 Cost. – violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto gli atti impugnati modificano la disciplina di riferimento in corso d’anno;
7) violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del regolamento didattico di ateneo – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del DM 22.10.2004 n. 270 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. e degli artt. 5, 11 e 18 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo – eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà – invalidità derivata – sviamento della causa tipica, in quanto il ricorrente ben potrebbe iscriversi al quinto anno in modalità full time acquistando il valore massimo di CFU (80), impeditogli dalla obbligatoria iscrizione in part time anche per tale anno.
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese, chiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica.
B. – Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’Università degli Studi di Palermo, depositando documentazione.
C. – Con ordinanza n. 1018/2014 è stata accolta l’istanza cautelare.
D. – In vista della discussione del ricorso nel merito, la difesa del ricorrente ha documentato la iscrizione del predetto in modalità a tempo pieno sia per l’a.a. 2014/2015, sia per il precedente anno, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; e, nel merito, ha ribadito le argomentazioni esposte, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Quindi, all’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2015 il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso, promosso dal sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – studente in medicina immatricolatosi nell’anno accademico 2010/2011 presso l’Università degli Studi di Palermo – avverso il diniego di iscrizione all’anno accademico 2014/2015 in modalità full time e la presupposta iscrizione obbligatoria al precedente anno accademico in modalità part time; nonché, avverso le delibere del Senato accademico della resistente Università, indicate in epigrafe, nella parte di specifico interesse.
Deve premettersi che il ricorrente, con la memoria conclusiva, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto ha documentato che l’Ateneo ha iscritto il predetto, senza riserve, al quinto anno (a.a. 2014/2015) in modalità tempo pieno (standard); e ha modificato la modalità di iscrizione per l’anno accademico precedente (2013/2014) da tempo parziale a tempo pieno (standard).
Conseguentemente, il ricorrente – il quale ha pagato le tasse di iscrizione al quinto anno ed ha sostenuto i relativi esami – assume che la p.a. avrebbe adottato un nuovo provvedimento sostitutivo del precedente, determinativo di un nuovo assetto del rapporto controverso.
Postula, in alternativa, l’applicazione dell’art. 4, co. 2 bis, d.l. n. 115/2005, convertito dalla l. n. 158/2005, in virtù del superamento degli esami previsti al quarto e al quinto anno, comportante la stabilizzazione della posizione giuridica del predetto.
B. – Ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve, invero, osservarsi, in punto di fatto, che:
– il ricorrente, in applicazione della delibera del Senato Accademico del 18.06.2013 – pure impugnata – era stato iscritto d’ufficio al quarto anno di corso in modalità a tempo parziale;
– con la citata deliberazione è stato, infatti, stabilito che, a partire dall’a.a. 2013/2014, gli studenti che non riescono ad acquisire, entro il 30 ottobre di ciascun anno, almeno 18 CFU relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti (…), hanno l’obbligo di iscriversi con modalità a tempo parziale ed acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40;
– successivamente – e a causa della pregressa iscrizione in modalità part time – gli era stata negata l’iscrizione al quinto anno in modalità a tempo pieno, con la gravata nota, datata 07.10.2014, adottata dal Pro Rettore vicario;
– in punto di diritto, deve rilevarsi che l’ordinanza cautelare n. 1018/2014 – peraltro in alcun modo richiamata dall’Ateneo di Palermo al momento della immatricolazione del ricorrente al quinto anno – ha sì sospeso gli atti impugnati, ma senza adottare alcun remand, né alcun ordine di iscrizione con riserva, limitandosi a rilevare la sussistenza del fumus [#OMISSIS#] iuris in ordine al vizio relativo alla mancata iscrizione a tempo pieno per l’anno accademico successivo (a quello in part time) e, quindi, alla dedotta violazione dell’art. 25 del regolamento didattico di ateneo.
Ciò premesso, sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, in primo luogo, per quanto attiene alle doglianze relative alla obbligatoria iscrizione a tempo parziale per l’a.a. 2013/2014, anche nella considerazione, cui si è già fatto cenno, che tale modifica è stata effettuata senza alcuna riserva (v. documentazione in atti).
All’intervenuta (autonoma) modifica dell’iscrizione del ricorrente per l’anno accademico 2013/2014 da modalità part time in modalità full time consegue, logicamente, anche la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della censura centrale, avente ad oggetto la violazione dell’art. 25 del regolamento di Ateneo realizzatasi a causa della obbligatoria iscrizione del ricorrente in modalità part time pure al quinto anno.
Deve, infatti, rilevarsi che il diniego di iscrizione al quinto anno (a.a. 2014/2015) in modalità full time era stato determinato proprio dalla obbligatoria iscrizione con modalità a tempo parziale al quarto anno, avvenuta in applicazione della delibera del Senato Accademico del 18.06.2013.
Il venir meno di tale presupposto – per autonoma determinazione dell’Ateneo – ha comportato, come naturale conseguenza, l’iscrizione del ricorrente al quinto anno in modalità “tempo pieno”; e ciò, anche nella considerazione che l’annullamento in autotutela di tale obbligatoria modalità di iscrizione ha consentito allo studente di potere acquistare più crediti per tale anno (e non solo quelli indicati nella citata deliberazione) e, inoltre, di non sforare il limite degli 80 CFU per l’a.a. 2014/2015 (quinto anno); aspetto, quest’ultimo, pure preso in considerazione nel provvedimento di diniego impugnato.
C. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
D. – Il peculiare andamento della controversia, caratterizzato anche dall’esercizio dello ius poenitendi della resistente amministrazione, induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere
[#OMISSIS#] Cappellano, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)