TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 agosto 2019, n. 2083

Procedura concorsuale per copertura posto Ricercatore-Valutazione

Data Documento: 2019-08-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel concorso per ricercatore universitario l’oggetto della valutazione “analitica” dei titoli deve essere riferito alla singole tipologie o categorie di titoli ed attività individuate dall’art. 2 del d.m. n. 89 del 2009, nelle quali siano sussumibili le singole, concrete attività indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate che possono anche sottrarsi ad una valutazione comparativa per il difetto di un omogeneo tertium comparationis.

Contenuto sentenza

N. 02083/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01013/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, via Caltanissetta 2/D;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via [#OMISSIS#] Villareale 6;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del decreto n. 445/2017, con cui il Rettore dell’Università degli studi di Palermo ha disposto che “per i motivi di cui in premessa sono approvati gli atti, relativi alla procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale A, presso il Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici dell’Università degli studi di Palermo, – S.C. 09/C2 “Fisica tecnica e ingegneria nucleare” – S.S.D. ING-IND/10 “Fisica tecnica industriale” e non viene dichiarato alcun vincitore”;
– del verbale redatto dall’incaricata Commissione, in data 2 febbraio 2017, nel quale quest’[#OMISSIS#] afferma che “sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che è stata effettuata in data 23 giugno 2014 anche tenendo conto della discussione pubblica e dell’esito della prova orale, e che è riportata nell’Allegato 3 al Verbale n. 4, ritiene, all’unanimità, di non nominare vincitore della procedura in epigrafe il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”;
– ove occorra, del decreto n. 4611/2016 del Rettore dell’Università degli studi di Palermo;
– di ogni altro atto consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
quanto ai motivi aggiunti, depositati il 16/03/2018:
– del decreto n. 85/2018 del 16 gennaio 2018, con cui il Rettore dell’Università degli studi di Palermo ha disposto che: “sono approvati gli atti, relativi alla procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia A, presso il Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici – S.C. 09/C2 – S.S.D. ING-IND/10 e non viene nominato alcun vincitore”;
– del verbale n. 3 redatto dall’incaricata Commissione, in data 9 gennaio 2018 e della relazione finale (priva di protocollo e data) [#OMISSIS#] quale quest’[#OMISSIS#] conclude che “la Commissione preso atto della comunicazione del Rettore dell’Università degli studi di Palermo (n. 65947 del 12 settembre 2017): “dovranno riesaminare la posizione del ricorrente, al fine di nominare o meno il Dott. [#OMISSIS#] vincitore”, dopo approfondita discussione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, all’unanimità ritiene che il candidato dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non possa essere nominato vincitore della presente procedura selettiva per il settore concorsuale 09/C2, settore scientifico disciplinare ING-IND/10: Fisica tecnica industriale”;
– ove occorra, dei verbali nn. 1 e 2 della medesima Commissione;
– di ogni altro verbale relativo alle operazioni di rivalutazione del dott. [#OMISSIS#];
– di ogni altro atto consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
nonché per l’esecuzione del giudicato
formatosi sull’ordinanza cautelare del Tar Palermo, I, n. 824 del 16 giugno 2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Palermo;
Vista l’ordinanza n. 824/2017;
Vista l’ordinanza n. 278/2018 e la successiva ordinanza n. 1159/2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019 il dott. [#OMISSIS#] Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] premette:
-di aver partecipato al bando indetto con D.R. n. 4246 del 23 dicembre 2013 (in GURI 7 gennaio 2014, IV serie speciale, n. 2) relativo ad una procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, con il regime di impegno a tempo pieno, con contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi [#OMISSIS#] studenti, presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici, Settore concorsuale 09/C2 “Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare”, S.S.D. ING-IND/10 “Fisica Tecnica Industriale” dell’Università degli Studi di Palermo;
-che la predetta procedura selettiva partecipava, oltre che il ricorrente, unicamente il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
-che all’esito dello svolgimento delle prove la Commissione giudicatrice provvedeva a redigere apposita relazione indicando i punteggi conseguiti dai soli due candidati che avevo proposto domanda di partecipazione, assegnando rispettivamente al ricorrente dott. [#OMISSIS#] il punteggio di 18,74 su 100, ed al candidato Dr. F. [#OMISSIS#] il punteggio di 78,4 su 100;
-di aver proposto ricorso giurisdizionale avvero l’esito della procedura in parola, ritenendo illegittima la partecipazione del controinteressato per la sussistenza di un diretto rapporto di parentela con un docente dello stesso Dipartimento;
-che con sentenza n. 417/2016 il C.G.A., in riforma della sentenza di prime cure emessa dal T.A.R. Sicilia n. 986/2015 del 20 aprile 2015, accoglieva l’appello proposto dal ricorrente, dichiarando l’illegittimità della partecipazione alla procedura del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per le ragioni di
cui sopra ed onerando altresì l’Università di rimettere gli atti alla Commissione affinché la stessa provvedesse ai successivi incombenti.
Ciò premesso, il ricorrente illustra quindi che in esito alla predetta sentenza del C.G.A. la Commissione, all’uopo incaricata dal Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, si riuniva in data 2 febbraio 2017, stilando il verbale nel quale afferma che “La Commissione, sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che è stata effettuata in data 23 giugno 2014 anche tenendo conto della discussione pubblica e dell’esito della prova orale, e che è riportata nell’Allegato 3 al Verbale n. 4, ritiene, all’unanimità, di non nominare vincitore della procedura in epigrafe il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”.
Quindi il Rettore, con il decreto n. 445/2017 disponeva che “per i motivi di cui in premessa sono approvati gli atti, relativi alla procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale A, presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici dell’Università degli Studi di Palermo, – S.C. 09/C2 “Fisica Tecnica ed Ingegneria Nucleare– S.S.D. ING-IND/10 “Fisica Tecnica Industriale” e non viene dichiarato alcun vincitore”.
Avverso i predetti provvedimenti è stato quindi proposto il ricorso introduttivo in epigrafe indicato nel quale il ricorrente articola le seguenti censure:
1)- violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010 e del successivo D.M. attuativo n. 243/2011 – violazione e falsa applicazione dell’art. 9, c. 2, del regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in vigore presso l’università degli studi di Palermo – violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10 e 11 del d.r. n. 4246 del 23/12/2013 con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva in esame; eccesso di potere – irragionevolezza;
2)- eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e travisamento dei fatti – violazione e falsa applicazione de principi contenuti [#OMISSIS#] carta europea dei ricercatori – violazione e falsa applicazione dei principi contenuti nel codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza n. 824/2017 la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame.
Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato, altresì, il decreto n. 85/2018 del 16 gennaio 2018 (di approvazione degli atti della procedura selettiva in parola, conclusasi senza alcun vincitore); il verbale n. 3 del 9 gennaio 2018 della Commissione e relativa Relazione Finale e gli ulteriori atti sempre in epigrafe indicati, chiedendo altresì l’esecuzione del giudicato cautelare di cui alla menzionata ordinanza n. 824/2017.
Con detto ricorso si contesta, in punto di diritto:
a)- l’elusione del giudicato cautelare di cui alla ordinanza n. 824/2017, con istanza di esecuzione ex art. 59 c.p.a.;
b)- l’illegittimità –sia derivata che autonoma- degli atti impugnati per (sub. B.1) violazione di legge e (sub B.2) eccesso di potere sotto diversi [#OMISSIS#].
Con ordinanza n. 278/2018 la domanda cautelare è stata accolta.
Con ordinanza n. 1159/2018, del 6-10 dicembre2018, è stata accolta la domanda (depositata il 31/10/2018) volta all’esecuzione della misura cautelare concessa: ordinanza appellata dall’Amministrazione e su cui il C.G.A. si è espresso in termini di rigetto con ord. n. 79/2019.
In prossimità della pubblica udienza di trattazione, l’Avvocatura distrettuale dello Stato, per le Amministrazioni intimate, ha depositato documenti e memoria (dell’1 marzo 2019) chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento, [#OMISSIS#] memoria del 4 marzo 2019, replicando con memoria del 13 marzo successivo, versando in atti il decreto rettorale n. 1036/2019 emesso in esecuzione della misura cautelare sopra citata, con cui il ricorrente è stato “dichiarato vincitore, con riserva, della procedura selettiva finalizzata alla copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale A, presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici, oggi Dipartimento di Ingegneria, S.C. 09/C2 – S.S.D. ING-IND/10, nelle more della definizione del giudizio di merito”.
Alla pubblica udienza del 4 aprile 2019, presenti i procuratori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato tratto in decisione.
In primo luogo, la sopravvenienza del decreto rettorale n. 1036/2019, versato in atti, non determina l’improcedibilità del ricorso, atteso che lo stesso è stato emesso in mera esecuzione della misura cautelare e della pronuncia del C.G.A. in narrativa indicata, con chiara indicazione che la nomina è avvenuta con riserva ed in attesa della definizione nel merito del ricorso qui in esame.
Ciò premesso, ritiene il Collegio –melius re perpensa– di dover rivisitare funditus l’orientamento già espresso in sede cautelare.
La controversia ha ad oggetto la procedura selettiva, indetta con decreto del Rettore dell’Università degli studi di Palermo n. 4246 del 23 dicembre 2013, per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici, Settore concorsuale 09/C2 “Fisica tecnica e ingegneria nucleare”, S.S.D. ING-IND/10 “Fisica Tecnica Industriale”, a cui hanno partecipato solo il ricorrente e il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Ad avviso del ricorrente la procedura selettiva cui ha partecipato doveva concludersi necessariamente con l’individuazione di un vincitore, indipendentemente dal numero dei partecipanti ed indipendentemente dal voto di merito riportato nel giudizio della Commissione: di guisa tale che nel [#OMISSIS#] in esame, considerato che a seguito della pronuncia del CGA è risultata illegittima la partecipazione dell’unico controinteressato (già nominato vincitore), la procedura doveva necessariamente concludersi con la nomina del ricorrente quale ricercatore a tempo determinato presso il DEIM dell’Università degli Studi di Palermo – S.C. 09/C2 “Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare” – S.S.D. ING-IND/10 “Fisica Tecnica Industriale”.
Con la prima censura articolata nel ricorso introduttivo, il ricorrente lamenta che, disposta l’esclusione dell’altro candidato, alla Commissione non spettava esprimere un giudizio comparativo tra due o più soggetti partecipanti alla procedura, laddove l’eventuale profilo di discrezionalità tecnica avrebbe potuto espandersi, bensì esclusivamente una mera verifica circa la mera ammissibilità della domanda del candidato unico, dott. [#OMISSIS#]. Illegittimamente, in tesi di parte ricorrente, la Commissione ed il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo hanno deciso di lasciare vacante il posto di ricercatore piuttosto che nominare un candidato (il dott. [#OMISSIS#]) in possesso di tutti requisiti partecipativi necessari ed a cui un punteggio finale era peraltro già stato attribuito. A sostegno della censura parte ricorrente invoca la normativa di settore discendente dal D.M. n. 243 del 25 [#OMISSIS#] 2011 attuativo dell’art. 24 della L. n. 240/2010, nonché i Decreti Rettorali adottati dalla stessa Università degli Studi di Palermo e, in [#OMISSIS#], lo stesso bando che non prevede il raggiungimento di alcun punteggio minimo ai fini della selezione.
Ed invero, il Regolamento adottato dall’Università degli studi, nel dettare la disciplina per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, al comma 2 dell’art. 9 stabilisce che “La Commissione, a conclusione dei lavori, con deliberazione [#OMISSIS#] a maggioranza dei suoi componenti indica un vincitore”. Analoghe disposizioni sono contenute nel bando di selezione.
Con la seconda censura del ricorso introduttivo il ricorrente si concentra sulle tre motivazioni, di seguito riportate, poste a fondamento da parte della Commissione, nel verbale del 2 febbraio 2017, in ordine alla scelta di non indicare il Dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale vincitore della procedura selettiva: -“il dottorato di ricerca conseguito ha riguardato tematiche non congruenti con quelle del settore scientifico disciplinare ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale”;
– “le pubblicazioni scientifiche presentate, quantitativamente limitate, sono solo marginalmente congruenti con il settore scientifico disciplinare INGIND/ 10 – Fisica tecnica industriale e presentano per lo più una collocazione editoriale modesta”;
– “il curriculum complessivo del candidato risulta poco significativo nell’ambito del settore scientifico disciplinare INGIND/ 10 – Fisica tecnica industriale”.
Il ricorrente ritiene che il predetto impianto motivazionale appare volto a giustificare la radicale scelta di non indicare l’unico candidato legittimamente rimasto in gara, il dott. [#OMISSIS#], sulla base di un’asserita incongruenza tra il principale settore di riferimento in cui il predetto candidato ha fino a quel momento operato e quello relativo al posto messo a concorso: tuttavia tale elemento, se può essere preso in considerazione ai fini della attribuzione del punteggio, non può rappresentare un motivo di bocciatura.
Entrambi i [#OMISSIS#] di doglianza, ad un più approfondito esame dell’intera questione dedotta in giudizio, non risultano condivisibili.
L’interrogativo cui occorre dare risposta ai fini della soluzione della presente controversia può essere individuato, ad avviso del Collegio, [#OMISSIS#] necessità o meno che la procedura debba in ogni [#OMISSIS#] concludersi con la nomina di un vincitore, anche in presenza di un unico candidato e anche a prescindere dal punteggio conseguito.
Parte ricorrente, come sopra già esposto, a fondamento della propria prospettazione (finalizzata, in altri termini, ad affermare che la procedura deva comunque concludersi con la dichiarazione di un vincitore, anche nel [#OMISSIS#] di un unico concorrente) richiama sia il regolamento di ateneo, sia il bando di selezione con particolare riferimento [#OMISSIS#] articoli 8, 9 e 11: i primi due esalterebbero il ruolo della valutazione comparativa tra i candidati che deve ispirare la scelta della Commissione giudicatrice, mentre il terzo attiene alla fase della proposta di chiamata da parte del Dipartimento. Inoltre, a seguito della individuazione del “vincitore” da parte della Commissione, secondo le previsioni del regolamento di ateneo, D.R. 4184/2016, il Dipartimento per il quale è stata indetta la selezione può anche non formularne la chiamata (del vincitore) accettando le conseguenze previste dal comma 3 dell’art. 12 (ossia un’impossibilità per un dato periodo di tempo di richiedere ulteriori procedure di selezione della stessa tipologia): tuttavia in questo [#OMISSIS#], il “vincitore” viene comunque tutelato dalle previsioni di cui ai successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo 12, in forza dei quali potrà essere chiamato da altro Dipartimento oppure esservi assegnato direttamente dal Senato Accademico.
Tali argomenti non appaiono probanti ai fini della risposta al quesito sopra esposto.
Ritiene il Collegio di dover richiamare le previsioni sia della lex specialis, sia del Regolamento di cui al D.R. 418/206.
In entrambi i casi si prevede che la Commissione sia chiamata ad effettuare una valutazione preliminare dei candidati ai sensi del comma 2, lett. c), art. 24 della Legge 240/2010.
In particolare, il dando di selezione prevede che a seguito della predetta valutazione si procede alla ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento degli stessi e comunque non inferiore a sei unità (cfr. commi 4 e 5 art. 7 del bando di selezione). Inoltre è previsto (comma 7 art. 7 del bando) che “I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari od inferiore a sei”.
Analoga disposizione è contenuta altresì all’art. 7 del D.R. n. 4184/2016, ai sensi del quale si prevede che la selezione avviene mediante una valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico … (comma 1), procedendosi quindi alla “ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli [#OMISSIS#] misura del 10% (arrotondato per eccesso) del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità” (comma 2), con l’ulteriore precisazione che “I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei” (comma 2, [#OMISSIS#] periodo).
Da quanto precede, anche in presenza di una quadro regolamentare che non brilla per chiarezza, può certamente affermarsi che la Commissione sia chiamata a valutare, anche in presenza dei titoli richiesti dal bando, il merito delle singole candidature portando avanti solo quelle ritenute comparativamente più meritorie.
Se tale valutazione è espressamente richiesta in presenza di candidature superiore a sei, in modo da consentire alla Commissione di ridurre il numero dei partecipanti, la medesima non è espressamente esclusa [#OMISSIS#] fase successiva.
Non può infatti escludersi che in presenza di un numero di candidati superiore a sei, avendo riguardo al punteggio assegnato al ricorrente e non oggetto di contestazioni (solo 18,945 su 100), il ricorrente si sarebbe arrestato alla fase preselettiva.
Il mancato esercizio di detto momento di valutazione preliminare è dovuto nel [#OMISSIS#] in esame solo ed unicamente in ragione del numero dei candidati che, siccome inferiore a sei, sono stati tutti ammessi alla discussione.
Ma ciò non è di ostacolo, ad avviso del Collegio, per l’esercizio da parte della Commissione di pari poteri di valutazione nel merito delle stesse candidature [#OMISSIS#] fase successiva.
Ciò in quanto, attesa la primaria esigenza di selezionale i candidati più meritevoli e ritenuti più idonei alla specifica qualifica richiesta per lo specifico settore di ricerca, la Commissione, previa valutazione comparativa, indica il nome del vincitore ritenuto maggiormente idoneo senza predisporre alcuna graduatoria di merito: pertanto, come dedotto dalla difesa erariale, nel [#OMISSIS#] di mancata nomina dell’originario vincitore (nel [#OMISSIS#] in esame a seguito dell’esito di un ricorso giurisdizionale nel quale si contestava l’illegittima partecipazione di quest’[#OMISSIS#]) non è previsto uno scorrimento automatico dei candidati residui.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato correttamente deduce anche che la Commissione sia chiamata ad individuare il vincitore, a conclusione dei lavori e con deliberazione [#OMISSIS#] dalla maggioranza dei componenti, solo se un vincitore c’è.
Diversamente opinando, in qualunque procedura concorsuale con un unico candidato, lo stesso dovrebbe essere sempre dichiarato vincitore al di là del merito. Il ché si [#OMISSIS#] in contrasto con l’esigenza di selezionare i candidati più idonei allo svolgimento del peculiare ruolo del ricercatore a tempo determinato [#OMISSIS#] specifico settore di ricerca.
Ad avviso del Collegio non sussiste alcun obbligo di concludere una procedura concorsuale con la declaratoria della individuazione quale vincitore l’unico candidato della procedura stessa ove a giudizio della Commissione detto candidato non risulti in concreto idoneo a ricoprire la posizione messa a concorso: nel [#OMISSIS#] in esame l’unico (residuo) partecipante ad un concorso è stato giudicato non idoneo a ricoprire il ruolo di ricercatore universitario per ben tre volte, da due diverse commissioni di valutazione, formate da Professori Ordinari dello specifico settore scientifico disciplinare del bando di concorso.
Anche la seconda censura, articolata nel ricorso introduttivo, può essere disattesa in ragione delle considerazioni sopra già esposte.
In primo luogo si osserva che i titoli del candidato non sono stati esclusi dalla procedura, bensì –come dedotto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato- non sono stati valutati in quanto relativi ad altri settori disciplinari o concorsuali.
Nel concorso per ricercatore universitario l’oggetto della valutazione «analitica» dei titoli deve essere riferito alla singole tipologie o categorie di titoli ed attività individuate dall’art. 2 del d.m. n. 89 del 2009, nelle quali siano sussumibili le singole, concrete attività indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate che possono anche sottrarsi ad una valutazione comparativa per il difetto di un omogeneo tertium comparationis. (così [#OMISSIS#] propria memoria l’Avvocatura distrettuale dello Stato che richiama a conforto la giurisprudenza amministrativa di cui alle sentenze del T.A.R. [#OMISSIS#]-Romagna, [#OMISSIS#], sez. I, 19/06/2015, n. 59 e più recentemente del Consiglio di Stato, sez. VI, 28/01/2016, n. 337).
Nel nuovo giudizio collegiale condotto dalla nuova Commissione sono posti inevidenza il profilo non adeguato del ricorrente a rivestire il ruolo di ricercatore, con particolare riguardo al il SSD ING. IND 10 e al settore concorsuale 09/C2 (la Commissione, come già evidenziato, ha concluso la disanima dei titoli e del curriculum del candidato con la valutazione di appena 18,945 su 100).
Alla luce di quanto precede, in conformità a quanto rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, l’operato dell’Ateneo palermitano risulta del tutto legittimo in mancanza di un generale obbligo di concludere una procedura concorsuale con l’indicazione del vincitore, qualora l’unico candidato residuo non presenti un curriculum ed una produzione scientifica adeguata a ricoprire il ruolo previsto.
Le considerazioni sopra espresse comportano altresì l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti per quanto attiene alla prospettata illegittimità derivata articolata con la doglianza di cui al punto B, ulteriormente graduata sub B.1 e sub. B.2, sostanzialmente ricognitive rispetto alle censura già articolate nel ricorso introduttivo.
Quanto alla prima censura dei motivi aggiunti, di cui al punta A) del relativo ricorso, la stessa, risulta ininfluente ai fini del decidere oltre che improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (attesa l’adozione del provvedimento del Rettore di cui in narrativa con cui, in mera esecuzione della misura cautelare concessa, il ricorrente è stata dichiarato vincitore della selezione, con riserva in attesa dell’esito nel merito del presente giudizio).
Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti [#OMISSIS#] quindi respinti in quanto infondati.
Considerato l’andamento processuale della pregressa fase cautelare, ritiene il Collegio che sussistono eccezionali ragioni per non fare applicazione della regola della soccombenza, con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li rigetta entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 20/08/2019