Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha proceduto a rilasciare alla ricorrente il nulla osta al proseguimento degli studi presso l’ateneo, provvedimento satisfattivo rispetto al bene della vita invocato
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 gennaio 2016, n. 267
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere
N. 00267/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03717/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3717 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Cacciatore, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Stornaiuolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sito in Palermo, Via N. [#OMISSIS#] N.40;
contro
Universita’ degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria con uffici siti in Palermo, Via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Massa, [#OMISSIS#] Patti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Placido [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Galluzzo, [#OMISSIS#] Paternò, non costituiti;
Salvatore D'[#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Buscaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Salerno in Palermo, Via Sferacavallo, 89/A;
per l’annullamento
– del verbale n° 1 del 19 settembre 2014 di riunione della Commissione per la valutazione delle istanze di trasferimento al corso di laurea in infermieristica per l’A.A. 2014/15;- del verbale n° 2 del 29 settembre 2014 di riunione della Commissione per la valutazione delle istanze di trasferimento al corso di laurea in infermieristica per l’A.A. 2014/15; – della graduatoria di merito approvata con verbale 1102 del 29 settembre 2014 e pubblicata sul sito dell’Università degli Studi di Palermo (http://portale.unipa.it/amministrazione/area7/ssp10/) in data 1 ottobre 2014;- del verbale n° 3 del 6 ottobre 2014 di riunione della Commissione per la valutazione delle istanze di trasferimento al corso di laurea in infermieristica l’A.A. 2014/15;- del verbale n° 4 del 13 ottobre 2014 di riunione della Commissione per la valutazione delle istanze di trasferimento al corso di laurea in infermieristica per l’A.A. 2014/15;- del verbale n° 5 del 23 ottobre 2014 di riunione della Commissione per la valutazione delle istanze di trasferimento al corso di laurea in infermieristica per l’A.A. 2014/15;- della graduatoria relativa alla richiesta di nulla osta per trasferimenti da sede — C.L. Infermieristica pubblicata sul sito dell’Università degli Studi Palermo (http://portale.unipa.it/amministrazione/areal/ssp10/) in data 29 ottobre 2014;— della graduatoria relativa alla richiesta di nulla osta per trasferimenti da sede — C.L. Infermieristica — Scorrimento, pubblicata sul sito dell’Università Studi di Palermo (http://portale.unipa.itiamministrazione/areal/ssp10/) in data 7 novembre 2014;- della graduatoria istanze trasferimento Anno Accademico 2014/2015 per gravi motivi;- di ogni altro atto connesso e consequenziale.
E PER L’ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente ad essere inserita in graduatoria nella posizione n. 1 e/o 3 (nella peggiore delle valutazioni) o in quella, diversa, che sarà ritenuta dovuta a seguito della valutazione dei titoli di cui è in possesso e che consentirebbe di godere dell’ammissione diretta al secondo anno presso la di infermieristica dell’Ateneo di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Palermo e di Salvatore D'[#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 205 del 22/01/2005 con cui sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti in data 03/03/2015;
Vista l’ordinanza n. 674 del 21/05/2015 di accoglimento della domanda cautelare;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria del 23 ottobre 2015 con cui parte ricorrente, richiamando gli atti già depositati in data 20/10/2015, chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere considerato che nelle more l’Amministrazione ha proceduto a rilasciare alla stessa ricorrente il “nulla osta al proseguimento degli studi presso l’Ateneo, per l’anno accademico 2014/2015” giusto provvedimento del 24/07/2015;
Ritenuto di dover procedere in conformità dichiarando cessata la materia del contendere, avendo riguardo al provvedimento satisfattivo emanato dall’amministrazione rispetto al bene della vita invocato dalla ricorrente con il ricorso qui in esame;
Ritenuto di poter compensare le spese del presente giudizio tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Cappellano, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)