TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 29 dicembre 2016, n. 3164

Procedura passaggio di categoria professionale-Giurisdizione

Data Documento: 2016-12-29
Area: Giurisprudenza
Massima

La procedura di progressione verticale costituisce comunque un concorso interno, ossia un meccanismo volto non alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro, ma solo all’attribuzione al dipendente di una più alta qualifica all’interno della medesima area funzionale: tale procedura, quindi, rappresenta un momento di gestione del rapporto di lavoro e, come tale, è soggetta alla giurisdizione del g.o., cui l’art. 63, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rimette tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Contenuto sentenza

N. 03164/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03366/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3366 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Crucitti, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Saia, C.F. SAIMRA74L49B602S, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 10; 
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è domiciliata per legge; 
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “[#OMISSIS#] Giaccone” di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Amari, C.F. MRAGST62E04G273D, e [#OMISSIS#] Sedita, C.F. SDTNNN59R11G273B, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Azienda in Palermo, via La Loggia n. 1; 
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del provvedimento del Direttore generale dell’Università degli Studi di Palermo, del 11 marzo 2015, n. 670, non notificato, ma di cui si è avuto conoscenza solo in seguito alla notificazione della deliberazione adottata dalla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “[#OMISSIS#] Giaccone”, in essa espressamente richiamata in preambolo, inviata al ricorrente in data 30 luglio 2015, e di seguito meglio precisata, con la quale è stato disposto 1’inquadramento della medesima nella categoria C posizione economica C3 dell’area socio sanitaria alla data del 21.07.2003, del personale della stesso Ateneo, in asserita esecuzione della sentenza Tribunale di Palermo, sez. lavoro, n. 2713/2011, confermata in secondo grado con sentenza della Corte d’Appello, sez. Lavoro, n. 1177/2014, non gravata da ricorso in Cassazione;
– per quanto possa occorrere, della deliberazione immediatamente esecutiva adottata dalla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “[#OMISSIS#] Giaccone”, in data 6 luglio 2015, n. 608 notificata con racc. a/r prot. n. 8356 del 27/07/2015, inviata il 30.07.2015, con la quale è stato disposto: “in accoglimento di quanto segnalato dall’Università degli Studi di Palermo, la quantificazione economica delle somme in più percepite dalla sig.ra [#OMISSIS#] Crucitti, tenuto canto della prescrizione decennale, nonchè il successivo avvio del procedimento per il recupero delle stesse, nella considerazione che le competenze stipendiali da recuperare, ivi comprese gli oneri riflessi, sono stati posti a carico dei Bilanci dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “P. Giaccone” …….di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, procedendo all’inquadramento del dipendente ….., in esecuzione delle sentenze anzidette, nelle posizioni rivestite alla data del 21/07/2003 e con effetti economici dalla prima mensilità utile”,
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– del Provvedimento del Responsabile dell’Area Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “[#OMISSIS#] Giaccone” di Palermo, Prot. n. 10293 del 4 agosto 2016, con il quale è stato disposto “che dalla mensilità di agosto 2016 sarà messo a regime il trattamento giuridico ed economico ospedaliero corrispondente alla Categoria D posizione economica D1 (giusta Deliberazione n.608 del 0607.2015 di questa AOUP)”, in esecuzione delle sentenze a 2713/2011 del Tribunale di Palermo e n. 1177/2014 della Corte di Appello di Palermo;
– della nota prot. 56871 del 07.07.2016 del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo — Servizio Speciale Rapporti con 1’A.O.U.P./S.S.R., e della nota prot. n. 58090 del 12.07.2016 del Settore Carriere e Formazione Continua dei Dirigenti del Personale Tecnico — Amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo, con la quale è stata comunicata all’A.O.U.P. la rettifica, nel sistema operativo stipendi CSA, dell’inquadramento giuridico nella categoria D del dipendente [#OMISSIS#] Crucitti, modificando la disposizione n. 2413 del 03.10.2003 “da stato esecutivo in stato documentativo”, (giusta disposizione n. 670/2015), non notificato, ma di cui si è avuto conoscenza soltanto in seguito alla notifica del predetto Provvedimento dell’A.O.U.P. Prot. n. 10293 del 4 agosto 2016, in esso espressamente richiamato in premessa;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “[#OMISSIS#] Giaccone” di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, dipendente dell’Università di Palermo assegnata presso l’A.O.U. “P. Giaccone” ed inquadrata, con decorrenza 22 luglio 2003, a seguito di partecipazione con esito positivo a procedura di progressione verticale, nella categoria D, posizione economica D1, dell’area socio-sanitaria, ha agito nel 2008 di fronte al Tribunale di Palermo per ottenere pronuncia di condanna delle Amministrazioni resistenti ad adibirla a mansioni corrispondenti alla categoria acquisita e di corrisponderle il relativo trattamento economico indennitario: il Tribunale di Palermo, tuttavia, con sentenza n. 2713 del 24 giugno 2011 ha respinto il ricorso, sulla base della ritenuta illegittimità della cennata progressione verticale, disapplicata ex art. 5 L.A.C..
La Corte d’Appello, adita dall’Università, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’appello interposto dall’Ateneo, giacché la ritenuta illegittimità della procedura avrebbe, ai sensi dell’art. 2909 c.c., [#OMISSIS#] solo inter partes e, dunque, non determinerebbe, in capo all’Amministrazione, l’obbligo di invalidare la procedura nei confronti di tutti i numerosi partecipanti alla stessa rimasti estranei al giudizio di primo grado.
L’Università ha, poi, con l’atto qui impugnato, inquadrato la ricorrente nella categoria C, posizione economica C3, con decorrenza 21 luglio 2003 e chiesto la ripetizione delle somme percepite in più nel tempo in relazione alla superiore qualifica, le cui corrispondenti mansioni, oltretutto, non sono mai state in fatto svolte.
In proposito, la ricorrente sostiene che, attesa la [#OMISSIS#] solo incidentale della disapplicazione del G.O., il provvedimento in parola concreterebbe non una esecuzione di giudicato, ma un annullamento in autotutela, viziato in quanto adottato senza previa comunicazione di avvio, motivazione ed indicazione delle ragioni di pubblico interesse, dopo un assai lungo lasso temporale e, inoltre, connotato da disparità di trattamento in quanto relativo alla solo ricorrente e non anche agli altri vincitori della procedura.
Costituitasi l’Università, la ricorrente ha quindi gravato con motivi aggiunti e connessa istanza cautelare i successivi provvedimenti con cui le Amministrazioni resistenti, riservata la quantificazione delle somme da recuperare, la hanno inquadrata ex nunc nella categoria D1, in tesi illegittimi in quanto ella avrebbe già raggiunto, sin dal 2008, la più alta categoria DS5.
Si è, quindi, costituita anche l’A.O.U. Giaccone, eccependo in primis la carenza di giurisdizione del G.A..
Alla camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, presenti i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, come del resto ritualmente indicato alle parti dal Presidente nel corso della trattazione dell’affare cautelare.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come fondatamente eccepito dalla difesa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “P. Giaccone”.
La sentenza del Tribunale di Palermo, passata in giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’appello interposto dall’Università, fa stato nei rapporti fra la ricorrente e le resistenti Amministrazioni tanto in punto di inquadramento economico-normativo della ricorrente medesima quanto, prima ancora, in punto di giurisdizione sulla vicenda.
Peraltro, astraendo dalle ricadute specifiche della citata pronuncia ed argomentando in termini generali, la procedura di progressione verticale costituisce comunque un concorso interno (come, del resto, asserito pure dalla sentenza del Tribunale di Palermo), ossia un meccanismo volto non alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro, ma solo all’attribuzione al dipendente di una più alta qualifica all’interno della medesima area funzionale: tale procedura, quindi, rappresenta un momento di gestione del rapporto di lavoro e, come tale, è soggetta alla giurisdizione del G.O., cui l’art. 63 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 rimette “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.
Possono compensarsi le spese di lite, in considerazione della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 29/12/2016