TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 3 gennaio 2019, n. 32

Governance-Programmazione triennale assunzioni-Atto organizzativo-Onere motivazionale

Data Documento: 2019-01-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Alla determinazione delle linee fondamentali relative all’organizzazione dei pubblici uffici, ivi compresa la programmazione delle assunzioni, provvede ciascuna amministrazione pubblica, nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 cost., mediante “atti organizzativi” che, rientrando a pieno titolo nel novero dei provvedimenti amministrativi, sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo; tuttavia, dal momento che l’attività amministrativa organizzativa non va ad incidere, se non in via mediata, sulle posizioni giuridiche soggettive dei consociati, l’onere motivazionale facente capo all’amministrazione risulta attenuato e il sindacato giurisdizionale sostanzialmente limitato al travisamento del fatto o al manifesto eccesso di potere (per tutte di recente Consiglio di Stato, Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5143).

Contenuto sentenza

N. 00032/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02778/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2778 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] Leone, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Giglio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo, n. 5; 
contro
– Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
– Università degli studi di Palermo;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via [#OMISSIS#] Villareale, n. 6, sono domiciliati per legge;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo
1) della delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Palermo del 14 giugno 2017 (il cui verbale – parimenti impugnato – è stato approvato nella seduta del 26 luglio 2017 pubblicato sul portale di Ateneo il 1° agosto 2017), con cui è stata approvata (vedi punto 5 a pag. 110 e pagine 117, 122 e 135) la proposta (formulata con la deliberazione dell’11 maggio 2017, che, ove possa occorrere, del pari si impugna) del Consiglio di Dipartimento di scienze umanistiche, afferente alla programmazione delle assunzioni del personale docente (ricercatori a tempo determinato, professori di II fascia e professori di I fascia) relativa al triennio 2017/2019, dando, altresì, mandato agli uffici competenti di avviare le procedure per l’emissione dei relativi bandi, nelle parti precisate in ricorso;
2) ove possa occorrere, delle deliberazioni n. 5 del 13 aprile 2017 n. 6 del 26 luglio 2017), con le quali il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione della programmazione triennale così come deliberata dal Consiglio di dipartimento di Scienze umanistiche nella seduta dell’11 maggio 2017;
3) del decreto n. 2290 del 2 agosto 2017, con il quale il Rettore (anche in esecuzione delle deliberazioni suindicate), all’atto di disporre l’indizione delle procedure concorsuali volte alla copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia A di cui all’art. 24, comma 3, della l. n. 240 del 2010), non ha incluso, tra i settori scientifico disciplinari afferenti al Dipartimento di scienze umanistiche, quello L-LIN/10 “Letteratura inglese” (anche, eventualmente, in sostituzione dell’unico altro previsto per il medesimo dipartimento, ovverosia LFIL- LET/12 “Linguistica italiana”);
– nonché del relativo bando, approvato con il medesimo decreto;
4) del decreto n. 2341 dell’8 agosto 2017, con il quale il Rettore (anche in esecuzione delle deliberazioni suindicate) ha disposto l’indizione delle procedure concorsuali volte alla copertura dei posti di professore di I fascia, nella parte in cui risulta incluso n. 1 Settore scientifico disciplinare afferente al Dipartimento di scienze umanistiche (L-FIL-LET/04 “Lingua e letteratura latina), nonché del decreto n. 2343 dell’8 agosto 2017, con il quale il Rettore (anche in esecuzione delle deliberazioni suindicate), ha disposto l’indizione delle procedure concorsuali volte alla copertura dei posti di professore di II fascia, nella parte in cui risultano inclusi n. 3 Settori scientifico disciplinari afferenti al Dipartimento di scienze umanistiche (L-LIN/03 “Letteratura francese”; M-FIL/04 “Estetica”; M-FIL/05 “Filosofia e teoria dei linguaggi”), per un impiego di complessivi di 0,90 punti organico (0,30 per il professore di prima fascia + 0,60 per i 3 professori di II fascia), in “evidente esubero” rispetto a quelli assegnati al Dipartimento per le assunzioni dei Professori di I e II fascia;
– nonché dei relativi bandi, approvati con i medesimi decreti;
5) di tutti gli altri atti indicati nel corpo del ricorso;
quanto ai motivi aggiunti:
1) della delibera del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2018 (approvata nella successiva seduta del 6 giugno 2018 – il cui verbale, del pari, si impugna – e pubblicata all’albo il 6 giugno 2018), avente ad oggetto: “Programmazione e ripartizione punti organico 2018 ai Dipartimenti”, nelle parti precisate;
2) della delibera del Consiglio di amministrazione del 18 aprile 2018 (approvata nella successiva seduta del 6 giugno 2018 – il cui verbale, del pari, si impugna – e pubblicata all’albo il 6 giugno 2018), a mezzo della quale è stata approvata (cfr. punto 4) la proposta (formulata con deliberazione dell’11 aprile 2018, che, ove possa occorrere, del pari si impugna) del Consiglio di Dipartimento di scienze umanistiche, afferente alla programmazione delle assunzioni dei ricercatori a tempo determinato relativa all’anno 2018, dando, altresì, mandato agli uffici competenti di avviare le procedure per l’emissione dei relativi bandi, nelle parti precisate;
3) della delibera del Consiglio di amministrazione del 16 maggio 2018 (approvata nella successiva seduta dell’11 luglio 2018 – il cui verbale, del pari, si impugna – e pubblicata all’albo l’11 luglio 2018), avente ad oggetto: “Ripartizione punti organico 2018 ai Dipartimenti per programmazione docenti”, nelle parti precisate;
4) della delibera del Consiglio di amministrazione del 20 giugno 2018 (a tutt’oggi non pubblicata e che si impugna, pertanto, con riserva di proposizione di ulteriori motivi aggiunti di ricorso), nella parte avente ad oggetto la “Rimodulazione programmazione 2017/2019 personale TAB”;
5) della delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio 2018 (a tutt’oggi non pubblicata e che si impugna, pertanto, con riserva di proposizione di ulteriori motivi aggiunti di ricorso), nella parte avente ad oggetto: “Programmazione docenti 2018”;
6) di tutti i provvedimenti di indizione delle conseguenti procedure selettive, e segnatamente: a) del decreto n. 1440 del 23 maggio 2018 (pubblicato all’albo di ateneo e sulla G.U.R.I. serie speciale concorsi il 12 giugno 2018), con il quale il Rettore (anche in esecuzione delle suindicate deliberazioni) ha disposto l’indizione delle procedure concorsuali volte alla copertura di n. 21 posti di Ricercatore a tempo determinato della tipologia B di cui all’art. 24, comma III, della l. n. 240 del 2010) per tutti i Dipartimento dell’ateneo, prevedendo, per quello di Scienze umanistiche, la copertura di un posto nel Settore scientifico disciplinare S.S.D. L-LIN/l3 “Letteratura tedesca” (i cui punti organico risultavano ascrivibili alla quota del 10% riservata all’Ateneo, da utilizzarsi su segnalazione dei singoli Dipartimenti);
b) del decreto n. 1441 del 23 maggio 2018 (pubblicato all’albo e sulla G.U.R.I. serie speciale concorsi il 12 giugno 2018), con il quale il Rettore (anche in esecuzione delle deliberazioni suindicate) ha disposto l’indizione delle procedure concorsuali volte alla copertura di n. 6 posti di Ricercatore a tempo determinato della tipologia B di cui all’art. 24, comma III, della l. n. 240/2010, per tutti i Dipartimento, prevedendo, per quello di Scienze umanistiche, la copertura di un posto nel settore scientifico disciplinare S.S.D. L-FIL-LET/11 “Letteratura Italiana Contemporanea (i cui p.o. risultavano ascrivibili alla quota assegnata al Dipartimento di scienze umanistiche);
c) del decreto n. 1670 del 13.06.2018 (pubblicato all’Albo di Ateneo e sulla G.U.R.I. serie speciale concorsi il 03.07.2018), con il quale il Rettore dell’Università odierna resistente (anche in esecuzione delle deliberazioni tutte indicate in precedenza) ha disposto l’indizione della procedura concorsuale volta alla copertura di n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato della tipologia A (di cui all’art. 24, comma III della l. n. 240/2010) nel Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/17 “Impianti industriali meccanici” afferente al Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale;
d) del decreto n. 1595 del 31.05.2018 (pubblicato all’Albo di Ateneo e sulla G.U.R.I. serie speciale concorsi il 29.06.2018), con il quale il Rettore dell’Università odierna resistente (anche in esecuzione delle deliberazioni tutte indicate in precedenza) ha disposto l’indizione della procedura concorsuale volta alla copertura di n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato della tipologia A (di cui all’art. 24, comma III della l. n. 240/2010) per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/06 “Topografia e cartografia” afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali;
e) del decreto n. 1669 del 13.06.2018 (pubblicato all’Albo di Ateneo e sulla G.U.R.I. serie speciale concorsi il 03.07.2018), con il quale il Rettore dell’Università odierna resistente (anche in esecuzione delle deliberazioni tutte indicate in precedenza) ha disposto l’indizione delle procedure concorsuali volte alla copertura di n. 13 posti di Ricercatore a tempo determinato della tipologia A (di cui all’art. 24, comma III della l. n. 240/2010) per tutti i Dipartimento dell’Ateneo, prevedendo, per il Dipartimento di Scienze Umanistiche, la copertura di un posto di RTDA nel Settore Scientifico Disciplinare S.S.D. M-STO/04 “Storia contemporanea” S.S.D. L-FIL-LET/11 “Letteratura Italiana Contemporanea (i cui p.o. risultavano ascrivibili alla quota assegnata al Dipartimento di Scienze Umanistiche);
f) dei decreti (nn. 1586, 1587, 1588, 1589, 1590) del 31.05.2018 (pubblicati all’Albo di Ateneo e sulla G.U.R.I. serie speciale concorsi il 26.06.2018) nonché del Decreto n. 2057 del 26.07.2018 (pubblicato all’Albo di Ateneo e sulla G.U.R.I. serie speciale concorsi il 24.08.2018), con i quali il Rettore dell’Università odierna resistente (anche in esecuzione delle deliberazioni tutte indicate in precedenza) ha disposto l’indizione delle procedure concorsuali volte alla copertura di n. 7 posti di Professore Associato (tutti ascrivibili alla quota del 20% di cui all’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010) nei seguenti SS.SS.DD.: MED/11- Malattie dell’Apparato Cardiovascolare; ICAR/14 – Composizione Architettonica e Urbana; ING-IND/34 – Bioingegneria Industriale; M-PSI/07 – Psicologia Dinamica; IUS/21 – Diritto Pubblico Comparato; SECS-P/08 – Economia e Gestione delle Imprese;
g) dei provvedimenti (i cui estremi non si conoscono) con i quali si sia eventualmente già provveduto all’indizione delle procedure concorsuali volte al reclutamento del personale TAB.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Università degli studi di Palermo;
Vista l’ordinanza n. 1491 dell’11 dicembre 2017;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Visti i documenti depositati dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 20 dicembre 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, notificato il 30 ottobre 2017 e depositato il 23 novembre successivo, il signor [#OMISSIS#] Leone precisava preliminarmente di avere stipulato, sin dall’anno accademico 2004/2005, vari contratti di docenza nell’ambito del settore scientifico disciplinare L-Lin/10 “letteratura inglese” con l’Università degli studi di Palermo, che gli aveva anche conferito incarichi come cultore della materia.
Ciò precisato, esponeva che il Consiglio di amministrazione dell’Università, nella seduta del 14 dicembre 2016, aveva approvato le “Linee guida su reclutamento e programmazione 2017/2019” e il piano strategico di ateneo.
Nelle linee giuda era stato, in particolare, previsto che:
– la programmazione triennale doveva essere effettuata sulla base di due differenti contingenti di punti organico assegnati a ciascun Dipartimento, i quali dovevano essere riferiti a: 1) ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B; 2) professori di I e II fascia;
– l’impiego delle risorse disponibili doveva essere improntato al raggiungimento di vari obiettivi, tra cui quello di assicurare “uno sviluppo armonico ed equilibrato delle diverse aree dell’ateneo” (vedi pagina 295).
Successivamente il Rettore, con nota prot. n. 22801 del 21 marzo 2017, aveva comunicato al Direttore del Dipartimento di scienze umanistiche che, per l’anno 2017, i punti organico assegnati erano pari a 0,570 per i ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B e a 0,675 i per professori di I e II fascia; per il triennio 2017/2019 tali cifre andavano moltiplicate per 3,3.
Sulla base di tale comunicazione, il Consiglio di Dipartimento di scienze umanistiche, con deliberazione dell’11 maggio 2017, aveva programmato le assunzioni del personale docente per il triennio 2017/2019, prevedendo:
– l’utilizzo, per le assunzioni dei ricercatori, di punti organico inferiori rispetto a quelli disponibili (1,10 piuttosto che 1,90), in quanto la parte residua era stata utilizzata per il reclutamento dei professori (3,10 piuttosto che 2,25);
– una scelta dei settori scientifico disciplinari non coerente con l’obiettivo dello sviluppo armonico ed equilibrato.
Tale proposta era stata approvata, con le deliberazioni n. 5 del 14 giugno 2017 e n. 6 del 26 luglio 2017, dal Consiglio di amministrazione, che l’aveva ritenuta coerente con le linee del piano strategico e modificabile solo in caso di variazione dei punti organico disponibili.
Conclusa l’esposizione dei fatti, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, della delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze umanistiche dell’11 maggio 2017 e di quelle del Consiglio di amministrazione n. 5 del 14 giugno 2017 e n. 6 del 26 luglio 2017, nonché degli ulteriori atti impugnati, relativamente alle parti d’interesse, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione delle linee guida sul reclutamento e sulla programmazione 2017/2019 e del piano strategico di ateneo. Eccesso di potere sotto i profili: del travisamento dei fatti; del difetto di presupposto; della contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione; dell’illogicità; dell’arbitrio e dell’ingiustizia manifesta.
Sarebbero state violate le linee guida per il reclutamento del personale sotto due distinti profili:
– in primo luogo, perché non era stata rispettata la differenziazione tra i punti organico destinati al reclutamento dei ricercatori e quelli finalizzati all’assunzione dei professori, nel rispetto della quale non si sarebbe potuto utilizzare parte di quelli destinati ai primi per i secondi; in attuazione di tale criterio si sarebbero dovuti destinare ai ricercatori non 3, ma 5 o addirittura 6 posti; se così si fosse operato, sarebbe stato previsto il reclutamento di un ricercatore nel settore scientifico disciplinare letteratura inglese, che era stato effettivamente indicato dal Dipartimento, ma non era stato messo a concorso per mancanza di posti;
– in secondo luogo, poiché non si sarebbe tenuto conto dell’obiettivo di garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato delle diverse aree dell’ateneo, in attuazione del quale il settore scientifico disciplinare letteratura inglese avrebbe dovuto essere anteposto a quelli di linguistica italiana, storia contemporanea, filologia romanza e letteratura tedesca; era stato, infatti, lo stesso Consiglio di amministrazione a rilevare che vi era: carenza macroscopica in tale settore scientifico disciplinare; sovrabbondanza in quello della linguistica italiana; minore rilevanza della storia contemporanea e della storia della filosofia.
Per l’Università degli studi di Palermo si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti.
Con ordinanza n. 1491 dell’11 dicembre 2017, l’istanza cautelare è stata accolta ai fini della fissazione dell’udienza di merito e sono stati disposti incombenti istruttori, che non sono stati eseguiti.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 settembre 2018 e depositato il 3 ottobre successivo, il signor [#OMISSIS#] Leone esponeva che il Consiglio di amministrazione, con delibera del 28 marzo 2018, aveva provveduto alla programmazione e ripartizione dei punti organico ai Dipartimenti per l’anno 2018, prevedendo:
– l’utilizzo di 40,5 punti organico, risultanti dalla somma dei 30 rientranti nell’ordinaria disponibilità dell’Università con i 10,5 assegnati nell’ambito del c.d. piano straordinario ricercatori;
– la distribuzione dei punti organico secondo le seguenti percentuali: 10% per personale TAB; 10% all’Ateneo per ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B; 33% ai Dipartimenti per ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B; 47% ai Dipartimenti per l’assunzione di professori di I e II fascia.
Con successiva delibera del 18 aprile 2018, aveva approvato le proposte dei Dipartimenti per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato relativamente all’anno 2018, tra cui quella del Dipartimento di scienze umanistiche, che aveva confermato i reclutamenti già previsti (storia contemporanea, storia della filosofia, letteratura tedesca) e proposto uno nuovo riferito a letteratura italiana contemporanea.
Infine, con delibera del 20 giugno 2018, aveva approvato la rimodulazione della programmazione 2017/2019 per il personale TAB, mentre, con delibera del 26 luglio 2018, quella della programmazione docenti 2018.
Conclusa l’esposizione dei fatti, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, di tali provvedimenti, nonché di quelli conseguenti d’indizione delle procedure selettive, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 1, comma 633 della l. n. 205 del 2017; del d.m. n. 168 del 2018; delle linee guida sul reclutamento e programmazione 2017/2019; del piano strategico di ateneo. Eccesso di potere sotto i profili: del travisamento dei fatti; del difetto di presupposto; dell’illogicità; dell’arbitrio; dell’ingiustizia manifesta.
I 10,5 punti organico, di cui al c.d. piano straordinario ricercatori, avrebbero dovuto essere utilizzati esclusivamente per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipologia B e non anche per il reclutamento di personale TAB o di professori associati e ordinari.
Considerata l’assegnazione della percentuale del 33% ai Dipartimenti per ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B e i posti non utilizzati nel 2018, si sarebbero, pertanto, dovuti destinare al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato maggiori punti organico e, in particolare, 1,48 anziché 1,09 al Dipartimento di scienze umanistiche.
Sarebbe stato violato l’obiettivo indicato nelle linee guida di garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato delle diverse aree dell’ateneo con la previsione del reclutamento, per gli anni 2017/2019, di ricercatori in settori scientifico disciplinari meno rilevanti rispetto a quello di letteratura inglese, nonché di un ricercatore in letteratura italiana contemporanea.
L’Università ha depositato vari documenti, tra cui il rapporto informativo del Direttore del Dipartimento di scienze umanistiche.
Anche il ricorrente ha depositato vari documenti.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto la programmazione delle assunzioni del personale fatta dall’Università degli Studi di Palermo relativamente al periodo 2017/2019.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione, formulata oralmente in udienza dal difensore del ricorrente, di “non accettazione del contraddittorio” rispetto alla relazione del Dipartimento di scienze umanistiche depositata dall’Avvocatura dello Stato.
Trattasi, infatti, di un’articolazione interna, priva di autonoma personalità giuridica, dell’Università degli studi di Palermo, che è l’Amministrazione resistente nel presente giudizio, in quanto è stata intimata dal ricorrente.
Ne consegue che la relazione dalla stessa predisposta è stata correttamente inserita nel fascicolo processuale e può essere utilizzata ai fini della decisione.
2. Ciò posto, vanno esaminate congiuntamente tutte le articolate censure dedotte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, le quali possono riassumersi nella contestazione:
– del mancato rispetto delle percentuali di ripartizione dei punti organico tra ricercatori di tipo A e B, da una parte, e professori di I e II fascia, dall’altra;
– della violazione dell’obiettivo, fissato nelle linee guida sulla programmazione 2017/2019, di garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato delle diverse aree dell’ateneo.
Preliminarmente, al fine di inquadrare in termini generali la questione, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui alla determinazione delle linee fondamentali relative all’organizzazione dei pubblici uffici, ivi compresa la programmazione delle assunzioni, provvede ciascuna amministrazione pubblica, nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 cost., mediante “atti organizzativi” che, rientrando a pieno titolo nel novero dei provvedimenti amministrativi, sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo; tuttavia, dal momento che l’attività amministrativa organizzativa non va ad incidere, se non in via mediata, sulle posizioni giuridiche soggettive dei consociati, l’onere motivazionale facente capo all’amministrazione risulta attenuato e il sindacato giurisdizionale sostanzialmente limitato al travisamento del fatto o al manifesto eccesso di potere (per tutte di recente Consiglio di Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5143).
L’applicazione di tali consolidati principi alla controversia in esame comporta che questo giudice non può sostituirsi all’Università di Palermo nella scelta di quali e quanti posti di professore di I e II fascia o ricercatore di tipo A e B coprire, né tanto meno nell’individuazione dei Settori scientifico disciplinare da privilegiare.
Così inquadrata in termini generali la questione, deve rilevarsi che l’obiettivo di garantire lo sviluppo equilibrato delle varie aree dell’ateneo aveva un carattere meramente tendenziale, come reso evidente dal suo inserimento nella premessa delle linee guida congiuntamente ad altri di pari importanza.
In parte qua l’atto richiamato era, infatti, formulato testualmente nei seguenti termini: “l’impiego delle risorse disponibili dovrà essere improntato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, armonici con le previsioni del Piano Strategico dell’Ateneo e del Piano triennale: garantire il mantenimento dei CdS coerenti con le Linee Guida per la programmazione dell’Offerta Formativa approvate dal CdA nella seduta del 26.10.2016, migliorandone le performance; favorire l’attivazione di nuovi CdS e l’incremento dei numeri programmati dei corsi maggiormente richiesti; migliorare i risultati della VQR, con particolare riferimento agli indicatori sulle figure in mobilità verticale (docenti che sono stati recentemente assunti in ruolo o che hanno avuto un avanzamento di carriera) e al numero complessivo di prodotti attesi; indurre comportamenti “virtuosi” in relazione al complesso degli indicatori per l’assegnazione del FFO attraverso l’uso di politiche premiali e incentivanti; motivare il personale docente e TAB, tenendo conto delle giuste aspettative di progressione di carriera e della peculiare condizione della fascia dei Ricercatori Universitari, posta ad esaurimento dalla L. 240/10; assicurare uno sviluppo armonico ed equilibrato delle diverse aree dell’Ateneo”.
Deve, pertanto, escludersi che si trattava di un autovincolo puntuale, la cui violazione comportava l’illegittimità dell’atto di programmazione delle assunzioni.
Ne consegue che nessuna pretesa qualificata alla copertura di un posto di ricercatore per il settore scientifico disciplinare L-Lin/10 “letteratura inglese” può essere fatta valere dal ricorrente, il quale non è legittimato a sindacare la scelta fatta dall’Università degli studi di Palermo, anche sulla base delle indicazioni date dal Dipartimento di scienze umanistiche, di procedere al reclutamento in differenti settori scientifico disciplinari.
Quand’anche, peraltro, in via di mera ipotesi, si condividesse la prospettazione del ricorrente e si ritenesse, conseguentemente, che l’obiettivo di garantire lo sviluppo equilibrato delle varie aree dell’ateneo imponeva un reclutamento nel settore scientifico disciplinare L-Lin/10 “letteratura inglese” non potrebbe, comunque, aversi l’accoglimento del ricorso.
Dalla relazione del Dipartimento di scienze umanistiche depositata in atti risulta, infatti, che nel 2017 ha preso servizio un professore ordinario di letteratura inglese, cosicchè il potenziamento si era avuto e non si giustificava anche il reclutamento di un ricercatore.
Ne deriva, altresì, che il ricorrente non ha un interesse qualificato alla contestazione della ripartizione dei punti organico tra professori di I e II fascia e ricercatori di tipo A e B, in quanto sulla base dell’avvenuto utilizzo di un intero punto organico per il reclutamento di un professore ordinario deve escludersi la necessità dell’utilizzo di ulteriori per il medesimo settore scientifico disciplinare.
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alla particolare complessità delle questioni poste.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere
 Pubblicato il 03/01/2019