TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 3 luglio 2018, n. 1533

Data Documento: 2018-07-03
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 01533/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02828/2017 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.; 
sul ricorso numero di registro generale 2828 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentate e difese dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. in Palermo, via Butera, 6; 
contro
Universita’ degli Studi Palermo, Ministero Istruzione, Università e Ricerca, in persona dei legali rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via [#OMISSIS#] De Gasperi. 81; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Canzonieri non costituito in giudizio; 
e con l’intervento di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e domiciliata presso il loro studio in Palermo, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 40
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del bando di concorso dell’Università degli Studi di Palermo per l’ammissione al corso di laurea in Medicina [#OMISSIS#] parte in cui (art. 9) prevede che “i posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all'[#OMISSIS#], non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002”, e ove occorra del D.M. 28.06.2017 n. 477, che sostanzialmente contiene analoga disposizione;
quanto al ricorso incidentale proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]:
– del bando di concorso dell’Università degli Studi di Palermo per l’ammissione al corso di laurea in Medicina, [#OMISSIS#] parte in cui (art. 9) prevede che “i posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all'[#OMISSIS#], non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002”, e ove occorra della omologa disposizione di cui al D.M. 477/2017, nonché [#OMISSIS#] parte in cui non dispongono che la riassegnazione dei posti avvenga [#OMISSIS#] studenti comunitari per priorità di punteggio;
– del decreto n. 3103 dell’11 novembre 2017, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo ha approvato la graduatoria degli studenti extracomunitari, [#OMISSIS#] parte in cui non prevede la riassegnazione dei relativi posti in favore degli studenti comunitari con priorità di punteggio;
– in quanto occorra, della nota dell’Università degli Studi di Palermo del 29.11.2017 prot. 90139, [#OMISSIS#] parte in cui non dispone la riassegnazione dei posti destinati [#OMISSIS#] studenti extracomunitari in favore degli studenti comunitari con priorità di punteggio;
per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente incidentale allo scorrimento della graduatoria degli studenti extracomunitari con riassegnazione di un posto vacante in proprio favore, con ogni statuizione consequenziale;
e in subordine per il risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a..
 Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Università degli Studi Palermo e per il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
Visto il decreto presidenziale n. 1433/2017;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1530/2017 e le note di riscontro rispettivamente fatte pervenire dall’Università degli Studi di Palermo e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il relativo ricorso incidentale;
Vista l’ordinanza n. 501/2018 di dichiarazione di incompetenza del T.A.R. Sicilia;
Visto l’atto in riassunzione delle ricorrenti del 26/05/2018 a seguito della ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 25/05/2018 n. 3150 di accoglimento dell’impugnazione per regolamento di competenza avverso la predetta ordinanza 501/2018;
Visto il decreto presidenziale n. 504/2018 sulla domanda di provvedimenti cautelari monocratici;
Vista la nuova domanda cautelare proposta con l’atto di riassunzione;
Viste le memorie e i documenti di parte;
Vista la memoria dell’Avvocatura distrettuale dello Stato del 25/06/2018;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto dell’espresso avviso ex art. 73 comma 3 c.p.c., da parte del [#OMISSIS#] del Collegio, sulla possibilità della immeditata definizione in rito del ricorso in esame con sentenza breve ed udite sul punto le parti presenti, come da verbale;
 RITENUTO che il ricorso è definibile con sentenza brevemente motivata, [#OMISSIS#], ex art. 60 c.p.a., in esito alla [#OMISSIS#] di Consiglio per la trattazione della domanda cautelare, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto e considerato l’espresso avviso alle parti dato dal [#OMISSIS#] del Collegio ex art. 73, comma 3 c.p.a. sulla sussistenza di [#OMISSIS#] di improcedibilità (e ciò anche al fine di assicurare alle ricorrenti un più [#OMISSIS#] ed affidabile percorso formativo, a fronte dell’alea che, di per sé, caratterizza la mera tutela cautelare);
PREMESSO che con il ricorso in esame, notificato il 28/11/2017 e depositato il 29/11/2017, le ricorrenti impugnano:
pricipaliter il bando di concorso dell’Università degli Studi di Palermo per l’ammissione al corso di Laurea in Medicina [#OMISSIS#] parte in cui, all’art. 9, prevede che “i posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’[#OMISSIS#], non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002”;
– ove occorra il D.M. 477/17 da cui deriva il contenuto di tale disposizione;
PREMESSO, tuttavia (e per ragioni anche di chiarezza argomentativa), che il bando citato è meramente riproduttivo, in parte qua, del citato D.M. 477/17, sicché la domanda principale delle ricorrenti coinvolge, in effetti, la prescrizione contenuta nell’art. 10, comma 3, secondo periodo del D.M. laddove si prevede che:
– “I posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’[#OMISSIS#], NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] programmazione di posti di cui all’art. 1 della legge n.264/1999 “norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
– “I posti eventualmente risultati non coperti, [#OMISSIS#] graduatoria riservata dei cittadini nono comunitari residenti all’[#OMISSIS#], possono essere utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo di studenti di cittadinanza non dell’Unione europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art.26 della legge n. 189/2002 nonché studenti iscritti presso una Università italiana ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/1999”;
OSSERVATO che, quantunque sia impugnato un provvedimento dell’Amministrazione centrale che costituisce atto presupposto rispetto alla formulazione dei singoli bandi indetti dai singoli Atenei pubblici dislocati sul territorio nazionale, ivi compreso quello del capoluogo regionale [#OMISSIS#], il Consiglio di Stato, adito in sede di regolamento di competenza, ha nondimeno ritenuto sussistere la competenza del T.A.R. periferico (ordinanza n.3150/2018);
CONSIDERATO, peraltro, che le ricorrenti non precisano, in ricorso, la rispettiva posizione [#OMISSIS#] graduatoria di merito, limitandosi ad indicare solo il punteggio conseguito, e non documentano, altresì, la presentazione e l’eventuale esito, antecedente alla proposizione del ricorso, di proprie istanze di immatricolazione tramite l’utilizzo dei posti non coperti già previsti per cittadini/studenti extracomunitari;
– che con ordinanza istruttoria n. 1433/2017, impregiudicata ogni valutazione sulla competenza del [#OMISSIS#] adito, sono stati chiesti documentati chiarimenti rispettivamente all’Università degli Studi di Palermo e al MIUR in ordine ai fatti di causa;
– che con atto di intervento [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’annullamento dei medesimi provvedimenti rappresentando di aver conseguito in graduatoria un punteggio e una posizione migliore rispetto alle ricorrenti;
RILEVATO che tutte le odierne ricorrenti, con autonomi ricorsi, hanno incardinato presso il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, singoli contenziosi con i quali contestano, tra le altre cose, l’illegittimità del mentovato D.M. 28/06/2017 n. 477 (atto presupposto – si ripete – rispetto alla presente controversia) anche con specifico riferimento all’art. 10 comma 3 e 9, [#OMISSIS#] parte in cui non consente la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e [#OMISSIS#] parte in cui genera posti liberi in [#OMISSIS#] di chiusura anticipata della graduatoria o in [#OMISSIS#] di rinunce;
CONSIDERATO, segnatamente:
a) che la ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con il medesimo patrocinante, ha incardinato presso il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, il ricorso R.G. 13190/2017 (in cui è intimata anche l’Università degli Studi di Palermo), la cui domanda cautelare, volta essenzialmente al conseguimento della relativa immatricolazione, è stata rigettata con ordinanza n. 3128/2018 per mancata prova di resistenza;
b) che la ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con il medesimo patrocinante, ha incardinato presso il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, il ricorso R.G. 12462/2017 (in cui è intimata anche l’Università degli Studi di Palermo) la cui domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 3112/2018 con la seguente motivazione “Rilevato, ad un primo e sommario esame, il difetto dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente, secondo l’orientamento già manifestato dalla Sezione (cfr. già decreto n.1728 del 2018 e inoltre, tra le altre, TAR Lazio, III, ord. n.384 del 2018 nonchè Cons. Stato, VI, ord. n.304 del 2018), fatta salva la considerazione, ai fini dello scorrimento della graduatoria dei candidati, dei posti destinati [#OMISSIS#] studenti extracomunitari non residenti, rimasti vacanti (cfr. TAR Lazio, III, n.11314 del 2017, n.248 del 2018 nonché ord. n.1732 del 2018)”;
c) che la ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con lo stesso patrocinante, ha incardinato presso il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, il ricorso R.G. 12424/2017 (in cui è intimata anche l’Università degli Studi di Palermo) la cui domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 3114/2018 con medesima motivazione di cui al precedente punto b);
CONSIDERATO che l’interveniente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], oltre al ricorso incidentale, ha proposto ulteriore autonomo ricorso presso questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, R.G. 42/2018, rispetto al quale è stata adottata ordinanza di difetto di competenza e che, riassunto il processo presso il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma (R.G. 2922/2018), la relativa domanda cautelare è stata ivi rigettata con ord. n. 3621/2018 per mancata prova circa il superamento della soglia di resistenza (in applicazione, appunto, del criterio dello scorrimento della graduatoria nazionale secondo l’ordine dei punteggi);
CONSIDERATO, per quanto qui rileva, che la Giurisprudenza amministrativa d’appello (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato n. 1497/2018 del 05/04/2018, versata in atti dalle ricorrenti, che ha riformato l’ordinanza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, n. 429/2018), ha “Ritenuto che, prima facie, pare fondata la censura relativa all’omessa redistribuzione dei posti riservati [#OMISSIS#] studenti extracomunitari, nei sensi di seguito specificati”; affermando il principio, oggi postulato dalla ricorrente incidentale, che “… le singole Università, prescelte come sedi da parte appellante: – dovranno previamente provvedere alla verifica dei posti riservati a studenti extracomunitari vacanti ed inoptati IN RELAZIONE SIA ALLA POSIZIONE IN GRADUATORIA CHE ALLA SEDE DEL PLESSO UNIVERSITARIO INDICATO da ciascuno degli eventuali ricorrenti vittoriosi in sede cautelare in separati giudizi; – all’esito, ove la ricorrente appellante del presente giudizio si collochi in posizione utile, disporne l’immatricolazione con riserva”;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con sopravvenuta, recentissima, nota prot. 0014949 del 14/5/2018 (versata in atti dalla Difesa erariale) ha chiaramente preso posizione sulla res controversa, dando indicazioni puntuali a tutti gli atenei universitari in relazione [#OMISSIS#] effetti derivanti dalle pronunce del [#OMISSIS#] amministrativo, relative anche alle procedure ex D.M. 477/2017 per l’anno accademico 2017/2018, sulla censura, articolata in diversi ricorsi, circa la mancata distribuzione, sancita nel D.M. 477/2017, dei posti riservati [#OMISSIS#] studenti extracomunitari non residenti;
CONSIDERATO che con la memoria del 25/06/2018 l’Avvocatura dello Stato, infatti, richiamando i precedenti giurisprudenziali del T.A.R. per il Lazio, Roma (sentenza n. 11314/2017), e del Consiglio di Stato (Sez. VI, ord. n. 2160/2018 e ord. n. 2199/2018), ha evidenziato che il MIUR, con la predetta nota n. 14949 del 14/05/2018, al fine di ottemperare a numerose pronunce giurisprudenziali del [#OMISSIS#] amministrativo, ha comunicato ai singoli Atenei di aver avviato una ricognizione dei posti extra UE non assegnati nell’a.a. 2017/2018, per procedere al relativo scorrimento della graduatoria nazionale definitiva, seguendo come criterio di riassegnazione l’ordine in base ai punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati [#OMISSIS#] graduatoria nazionale; in relazione a dette indicazioni l’Avvocatura ha quindi concluso per il rigetto ovvero per l’inammissibilità del ricorso, con [#OMISSIS#] di spese;
RITENUTO che nel processo amministrativo, pur in assenza di una specifica disciplina sulla litispendenza, al fine di evitare decisioni contrastanti sulla medesima res litigiosa, oltre che di duplicare inutilmente l’attività giurisdizionale, si applicano le regole del processo civile, in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a.;
CONSIDERATO che la ratio della disciplina della litispendenza, definibile come pluralità di processi contemporanei relativi alla stessa causa dinanzi a [#OMISSIS#] diversi, è che l’ordinamento deve evitare la duplicazione di tutela giurisdizionale, anche per il principio di economicità dell’attività giudiziaria, che infatti dinanzi allo stesso [#OMISSIS#] comporta l’obbligo di riunione;
RITENUTO che, ai sensi degli artt. 2929 c.c. e 324 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, il principio del ne bis in idem presuppone l’identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell’azione proposta, e quindi che nei suddetti giudizi sia chiesto l’annullamento degli stessi provvedimenti, o al più di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3158);
CONSIDERATO che, avendo riguardo al comma 3 dell’art. 39 c.p.c., anche in assenza di pronuncia di litispendenza, connessione o continenza da parte del [#OMISSIS#] posteriormente adito, i principi sopra riportati (di non contraddizione, divieto di duplicazione della tutela giurisdizionale ect. ect.) postulano l’obbligo anche per il [#OMISSIS#] preventivamente adito di individuare il mezzo processuale più idoneo ad evitare la duplicazione delle pronunce sulla medesima res; e quindi di valutare, in primis, l’eventuale rapporto di pregiudizialità, o meno, che leghi gli atti oggetto dei diversi giudizi (così da evitare che un [#OMISSIS#] seppure previamente adito debba decidere su atti di natura conseguenziale, prima che venga decisa da altro [#OMISSIS#], posteriormente adito, una controversia avente ad oggetto atti presupposti);
– che, pertanto, nel processo amministrativo, il criterio del rapporto di pregiudizialità che lega atti impugnati in giudizi diversi deve necessariamente prevalere sul mero criterio cronologico legato sulla data di proposizione delle relative domande;
CONSIDERATO che la proposizione presso il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, in data immediatamente successiva all’incardinamento del presente processo, di tre differenti ricorsi da parte delle attuali ricorrenti [con petitutm e causa petendi in parte sovrapponibile e più ambio rispetto a quello qui in esame, ma comunque preordinati a far parimenti valere, con quei ricorsi, l’illegittimità del mentovato D.M. 28/06/2017 n. 477 (atto presupposto rispetto alla presente controversia) anche con specifico riferimento all’art. 10 comma 3 e 9, [#OMISSIS#] parte in cui non consente la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e [#OMISSIS#] parte in cui genera posti liberi in [#OMISSIS#] di chiusura anticipata della graduatoria o in [#OMISSIS#] di rinunce] induce a ritenere che l’interesse fondamentale delle ricorrenti si è oggettivamente spostato dalla definizione della presente e più ristretta controversia a quelle pendenti davanti al TAR per il Lazio, chiamato, in sostanza, a valutare se lo scorrimento della graduatoria debba o meno avvenire seguendo l’ordine di graduatoria e se ciò debba correlarsi alla graduatoria nazionale o a quella di ogni singolo Ateneo;
CONSIDERATO che a differenti conclusioni non induce la dichiarazione, resa in data odierna a verbale di udienza, dal difensore delle ricorrenti circa l’intendimento di rinunciare, nei sopracitati ricorsi incardinati presso il T.A.R. del Lazio, al capo della domanda con cui è stato impugnato, nel termini sopra illustrati, il già mentovato D.M. 477/2017: dichiarazione qui irritualmente articolata e che risulta ininfluente fintantoché non sia [#OMISSIS#] (e delibata) [#OMISSIS#] opportuna sede giurisdizionale (TAR per il Lazio) presso cui pendono i relativi ricorsi; né può assumere rilievo, anche alla stregua della nota ministeriale cit., la prospettazione della parte ricorrente secondo cui presso il T.A.R. per il Lazio i singoli ricorsi proposti dalle odierne ricorrenti, impugnando contestualmente il D.M. 477/2018, sarebbero tesi a contestare il mancato utilizzo dei posti disponibili solo in Atenei diversi da quello palermitano, in quanto le medesime ricorrenti hanno ivi chiamato in giudizio anche l’Università degli Studi di Palermo;
CONSIDERATO che analoghe considerazioni possono essere articolate riguardo al ricorso incidentale proposto dalla interveniente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avendo riguardo all’autonomo ricorso ri-proposto (in riassunzione) presso il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, RG. 2922/2018;
RITENUTO, alla stregua di quanto in narrativa, che il presente ricorso vada quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non risultando di ostacolo alla presente pronuncia in rito l’ordinanza del Consiglio di Stato n.3150/2018 in sede di regolamento di competenza;
Ritenuto che le spese di lite possono essere regolate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dischiara improcedibile;
Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, distrattaria per legge delle Amministrazioni intimate, che liquida in complessivi € 2.000,00 (Euro duemila/00) oltre accessori; spese compensate nei confronti della interveniente e ricorrente incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 3/07/2018