TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 agosto 2016, n. 2084

Immissione in servizio tramite scorrimento delle graduatorie-Giurisdizione

Data Documento: 2016-08-30
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”. Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Contenuto sentenza

N. 02084/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04639/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4639 del 2004, proposto da: 
Ninfa [#OMISSIS#], La Vecchia [#OMISSIS#], Mortelliti [#OMISSIS#], Livoti [#OMISSIS#], Mortellaro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Arculeo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Salfa [#OMISSIS#], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] Di Salvo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] Daina, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Palermo, via Notarbartolo n. 5; 
contro
– l’Università degli Studi di Palermo, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo;
– l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro (già Assessorato Lavoro);
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati; 
nei confronti di
– Gatani [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentata e difesa dall’Avv.to Massimo [#OMISSIS#], presso il cui studio in Palermo, Via Principe di Villafranca n. 10 è elettivamente domiciliata;
Ferrara [#OMISSIS#], Ciancimino Piergiuseppe, Zappulla [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], La Porta [#OMISSIS#], Rabiolo [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– della nota n. 37707/04 del 14/06/2004 con la quale l’Amministrazione resistente ha rigettato la richiesta presentata dai ricorrenti volta ad ottenere l’immissione in servizio all’interno della categoria D- Area Amministrativo gestionale per la copertura per progressione verticale di n.104 posti mediante lo scorrimento della graduatoria approvata con D.D.A. del 22/07/2003;
– dell’art. 2 comma 1, e art. 3, comma 1, del regolamento per la progressione economica e verticale.
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– della delibera del Consiglio di Amministrazione adottata in data 11/05/2004 con la quale è stato modificato il piano di fuoriuscita degli LSU;
– della nota di trasmissione (n. prot. 30707) del 19.05.2004 con la quale è stata trasmessa all’Assessorato Regionale del Lavoro la medesima delibera unitamente alla richiesta di modifica della natura dei contratti dei LSU e del relativo finanziamento;
– della nota prot. n. 2804 del 17.06.2004 dell’Assessorato Regionale del Lavoro;
– del D.A. del 9.06.2004 n. 872/2004/AG/V con il quale è stato approvato e reso esecutivo il piano di finanziamento delle misure di fuoriuscita;
– della delibera del 10.03.2004 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo con la quale è individuato il piano di fuoriuscita ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 21/03;
nonché, per l’annullamento, ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241/90
– della nota prot. n. 65126 del 27.10.2004 con la quale sono stati forniti dati relativi alla dotazione organica del personale tecnico amministrativo;
 Visto il ricorso introduttivo del giudizio, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate,
Visto il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Gatani [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con le relative deduzioni difensive;
Vista l’ordinanza cautelare n. 96/2005;
Visto il decreto n. 387/2013, di revoca del decreto di perenzione n. 4353/2012;
Viste le memorie conclusive depositate da tutte le parti costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere dott.ssa [#OMISSIS#] Cappellano;
Uditi all’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2016 i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con ricorso introduttivo, notificato il 24 settembre 2004 e depositato il 1° ottobre, gli odierni ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’Università degli Studi di Palermo ha rigettato la richiesta dei predetti, tendente ad ottenere l’inquadramento nella categoria D – Area amministrativo-gestionale, tramite lo scorrimento della graduatoria relativa alla progressione verticale per tale categoria, approvata con Decreto del 22.07.2003, nella quale i ricorrenti risultano utilmente collocati.
Espongono che:
– a seguito di indizione delle procedure selettive per la progressione verticale riservate al personale interno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nelle categorie B e C (per l’accesso rispettivamente alle categorie C e D), i predetti partecipavano a tale selezione per l’accesso alla categoria D, risultando idonei nella suddetta graduatoria;
– poiché in base all’art. 16 del regolamento disciplinante i procedimenti di selezione per contratti a tempo indeterminato, adottato dall’Università in data 05.06.2001, le graduatorie di merito rimanevano efficaci per due anni dalla data di pubblicazione, i predetti chiedevano all’Ateneo di coprire le carenze di organico attraverso lo scorrimento della predetta graduatoria, con riscontro negativo da parte dell’intimata p.a., basato sull’applicazione dell’art. 18 del CCNL vigente.
I ricorrenti si dolgono di tale esito negativo, deducendo le censure di:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 e 57 del CCNL – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione – eccesso di potere per sviamento della causa tipica, per contraddittorietà, per irragionevolezza, manifesta perplessità dell’azione amministrativa – illogicità della motivazione, in quanto la procedura selettiva in interesse sarebbe disciplinata dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 05.06.2001, il cui art. 16 stabilisce l’efficacia biennale delle graduatorie, in presenza di posti rimasti vacanti;
II) violazione dei principi e delle norme sopra calendate sotto ulteriore profilo – violazione del del principio dell’affidamento – violazione dell’art. 97 della Costituzione, in quanto, tenuto conto del chiaro tenore del richiamato art. 16 del regolamento, i ricorrenti avrebbero confidato nello scorrimento della graduatoria in questione.
Hanno, quindi, chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previo accoglimento dell’istanza cautelare, con vittoria di spese.
B. – Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Palermo, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo.
C. – All’udienza del 21 ottobre 2004 la causa è stata rinviata al merito.
D. – Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato tutti gli atti relativi al piano di fuoriuscita dei LSU adottato ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 21/2003, contestando la decisione dell’Ateneo di coprire i posti disponibili di categoria D, per l’area in interesse, con sette contratti quinquennali a tempo determinato con lavoratori socialmente utili, previa modifica del relativo piano di fuoriuscita; evidenziando, quindi, la persistente carenza di organico anche per la categoria D, in misura tale da consentire, peraltro, di stipulare i contratti con i LSU e inquadrare i ricorrenti nella stessa categoria.
Affidano il gravame aggiuntivo alle censure di:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L. n. 3/03 – violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della L. n. 449/97 – violazione e falsa applicazione delle disposizioni in tema di scorrimento e utilizzazione delle graduatorie – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 4 del DPR n. 487/94 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione – eccesso di potere per difetto di presupposto – eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, in quanto le disposizioni su indicate avrebbero introdotto un obbligo per le Amministrazioni di utilizzare le graduatorie entro il termine di efficacia delle stesse, precludendo l’indizione di una nuova procedura concorsuale; con correlativo diritto del candidato idoneo all’assunzione;
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 e 57 del CCNL – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione – eccesso di potere per sviamento della causa tipica – eccesso di potere per contraddittorietà, per irragionevolezza, manifesta perplessità dell’azione amministrativa – illogicità della motivazione, in quanto la procedura selettiva, cui hanno partecipato i ricorrenti, sarebbe disciplinata dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 05.06.2001, il cui art. 16 stabilisce l’efficacia biennale delle graduatorie, in presenza di posti rimasti vacanti; né risulterebbe alcun divieto nel contratto collettivo nazionale, asseritamente legato all’annualità delle progressioni da indire per il personale interno;
III) violazione dei principi e delle norme sopra calendate sotto ulteriore profilo – violazione del principio dell’affidamento – violazione dell’art. 97 della Costituzione(censura riproduttiva del secondo motivo del ricorso introduttivo, cui si rinvia).
E. – Si è costituita in giudizio la controinteressata Gatani [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l’inammissibilità del ricorso per difetto di una posizione giuridica tutelabile e per carenza di interesse ad agire; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
F. – Con ordinanza n. 96/2005 è stata respinta l’istanza cautelare.
G. – Con decreto n. 387/2013 è stato revocato il decreto di perenzione n. 4353/2012.
Con atto depositato il 30 maggio 2016, la ricorrente Salfa [#OMISSIS#] ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Quindi, in vista della discussione del ricorso nel merito, tutte le parti hanno presentato memorie conclusive; la difesa erariale ha chiesto, previa declaratoria dell’estraneità al rapporto controverso dell’intimato Assessorato regionale, il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con vittoria di spese.
All’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2016 il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta dei difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale di udienza.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dagli odierni istanti nei confronti dell’Università degli Studi di Palermo, tendente ad ottenere l’accertamento del diritto dei predetti ad essere inquadrati nella categoria superiore, tramite lo scorrimento della graduatoria formatasi in esito alla progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, Area amministrativo-gestionale.
B. – Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, ritualmente sollevata dalla difesa della controinteressata.
L’eccezione è fondata.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite con riferimento al tema del cd. scorrimento della graduatoria approvata all’esito di una procedura concorsuale, “…”in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”. Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4” (v. Cass. S.U. 18-6-2008 n, 16527, Cass. S.U. 16-11-2009 n. 24185, cfr. Cass. S.U. 13-6-2011 n. 12895, Cass. S.U. 7-7-2011 n. 14955) …” (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 06/05/2013, n. 10409; in senso conforme, Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2016, n. 2815).
E’ stato, in particolare, ribadito che “…la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione” (cfr. Cass. civile, Sez. Un., 6 maggio 2013, n. 10404) …” (cfr. Consiglio di Stato, n. 2815/2016 cit.; Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 585).
Solo qualora la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso per la copertura dei posti resisi vacanti, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo.
Nel caso di specie, tale circostanza non sussiste.
Osserva, invero, il Collegio che, con il ricorso introduttivo, i ricorrenti affermano il loro diritto ad essere inquadrati nella categoria superiore per il fatto di essere inseriti, come idonei, nella graduatoria della progressione verticale, peraltro con riferimento non già a posti resisi vacanti, ma a posti ab origine esistenti, vacanti e disponibili, che l’Ateneo ha consapevolmente escluso dalla selezione interna, cui i predetti hanno partecipato.
E, a tal fine, invocano a sostegno della loro pretesa l’applicazione dell’art. 16 del regolamento per la selezione del personale adottato dall’Ateneo in data 05.06.2001, il quale stabiliva la durata biennale della graduatoria per l’eventuale copertura di ulteriori posti disponibili.
Deve, altresì, rilevarsi che i predetti continuano ad affermare il loro diritto ad essere inquadrati nella categoria D, previo scorrimento della graduatoria, anche con il ricorso per motivi aggiunti, con il quale hanno impugnato gli atti relativi al piano di fuoriuscita dei LSU adottato ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 21/2003, precisando che, anche in caso di approvazione di tali misure – le quali comporterebbero la copertura di soli sette posti di categoria D con stipulazione di contratti a tempo determinato – residuerebbe comunque un numero sufficiente di posti disponibili, da coprire con il preteso scorrimento della graduatoria.
Continuano, pertanto, ad affermare il loro diritto – e il correlativo obbligo dell’Ateneo – di essere inquadrati nella categoria superiore, in quanto collocati utilmente nella graduatoria valida per due anni, approvata all’esito della pregressa procedura di progressione verticale; senza che, tuttavia, nel periodo di efficacia della stessa graduatoria, sia stata indetta alcuna pubblica selezione, essendo stata avviata, invece, la procedura per la stipulazione di contratti a termine con personale precario, confermando pertanto il petitum sostanziale già indicato dal Collegio con riferimento al ricorso introduttivo.
E, del resto, gli atti gravati con i motivi aggiunti sono censurati in quanto asseritamente lesivi – peraltro solo potenzialmente, e non concretamente – della posizione giuridica assunta dai ricorrenti con la collocazione nella graduatoria formatasi a seguito della progressione verticale; e, peraltro, facendo riferimento ad una procedura (stabilizzazione) in alcun modo equiparabile ai concorsi pubblici per l’individuazione del candidato più meritevole.
Basti considerare che la procedura indetta ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 21/2003 – con stipulazione di contratti a termine – comporta una selezione dei lavoratori destinatari della misura sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l’impiego (v. art. 2, co. 5, l.r. n. 24/2000, richiamato dall’art. 25, co. 2, l.r. n. 21/2003).
Per quanto appena rilevato, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Deve rilevarsi, per completezza, che – anche a ritenere il gravame aggiuntivo rientrante nella sfera di attribuzione di questo Tribunale, venendo in contestazione la scelta della p.a. di stabilizzare i LSU – detto ricorso sarebbe, in ogni caso, inammissibile per carenza di interesse, come fondatamente eccepito dalla difesa della controinteressata, in quanto la copertura dei posti destinata al personale precario non saturerebbe la quota di posti vacanti sufficiente a soddisfare le richieste dei ricorrenti.
La ritenuta inammissibilità del complessivo ricorso, per difetto di giurisdizione, rende superfluo lo scrutinio della posizione della ricorrente Salfa [#OMISSIS#], la quale ha depositato un atto di rinuncia; nonché, ogni altra questione di [#OMISSIS#] e di merito, ivi compresa l’azione promossa ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241/1990.
C. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
D. – Tenuto conto della natura della controversia e delle oscillazioni giurisprudenziali, al momento di proposizione del ricorso, sul riparto di giurisdizione in tema di scorrimento delle graduatorie, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio; mentre, nulla deve statuirsi nei riguardi di quelle non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.
Compensa tra le parti costituite le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Cappellano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 30/08/2016