La remissione al giudice delle leggi può avvenire solo qualora non sia possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma da applicare. Nel caso di specie, la ricostruzione della portata applicativa dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo cui l’incompatibilità vale anche e soprattutto per i componenti delle strutture dotate di poteri decisionali in ordine alle procedure comparative, non solo è l’unica conforme alla Costituzione, ma anche (e ancor prima) l’unica compatibile con elementari canoni di razionalità e logicità.
Deve, infatti, essere rilevata la diversità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 2019, la quale ha messo in evidenza le peculiarità del vincolo matrimoniale rispetto a tutte le altre situazioni personali contemplate dalla disposizione censurata, in quanto: scaturisce di frequente da relazioni nate nell’ambiente di lavoro; si caratterizza per l’elemento volontaristico; comporta convivenza, responsabilità e doveri di cura reciproca e dei figli. Il giudice delle leggi ha, infatti, affermato che la considerazione di tali elementi differenziali vale a giustificare, su un piano di ragionevolezza, il trattamento riservato al vincolo derivante dal matrimonio.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1808
Procedura concorsuale per copertura Professore-Incompatibilità-Componente Consiglio di amministrazione
N. 01808/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] Napoli, rappresentato e difeso dal prof. avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Palermo, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 69;
contro
Università degli studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via [#OMISSIS#] Villareale, n. 6, è elettivamente domiciliata;
per l’annullamento
– del decreto del Rettore rep. decreti 1214/2018 prot. n. 0031945 del 24 aprile 2018 – UniPA UOR 122020 – Cl. VII/1, comunicato al ricorrente il giorno 26 successivo, con cui il prof. [#OMISSIS#] Napoli è stato escluso dalla partecipazione alla selezione, bandita con il decreto del Rettore n. 2341 dell’8 agosto 2017, relativa alla copertura di minimo 5 e [#OMISSIS#] 14 posti di professore universitario di prima fascia, tra i quali un posto presso il Dipartimento d’ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali – DICAM, per il settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, settore scientifico disciplinare ICAR/01 – Idraulica – Concorso n. 2 – Priorità III, “in quanto non in possesso del requisito di partecipazione previsto dall’art. 18, comma 1, lettera 2 b), della l. n. 240 del 2010 e dall’art. 2 del suddetto bando in quanto componente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016/2019”;
– di tutti gli atti presupposti, comunque connessi, anche quelli allo stato non conosciuti dal ricorrente e così dei verbali, pareri, ove occorra il decreto del Rettore n. 2341 dell’8 agosto 2017, il bando e il regolamento interno per la disciplina della procedura di chiamata dei docenti di prima e seconda fascia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Palermo;
Vista l’ordinanza cautelare n. 487 del 31 [#OMISSIS#] 2018;
Vista l’ordinanza del CGA n. 382 del 6 luglio 2018;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 4 luglio 2019, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato e depositato il 9 [#OMISSIS#] 2018, il signor [#OMISSIS#] Napoli esponeva di avere partecipato alla procedura selettiva indetta, con decreto del Rettore dell’Università degli studi di Palermo n. 2341 dell’8 agosto 2017, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, per la copertura di minimo 5 e [#OMISSIS#] 14 posti di professore universitario di prima fascia, relativamente al settore concorsuale 08/A1 “Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime” – settore scientifico-disciplinare ICAR/01 “Idraulica”, che aveva priorità III.
Con decreto del Rettore n. rep. decreti 1214/2018 prot. n. 31945 del 24 aprile 2018 – UniPA UOR 122020 – Cl. VII/1 era stato, però, escluso dalla procedura con la seguente motivazione: “in quanto non in possesso del requisito di partecipazione previsto dall’art. 18, comma 1, lett. b) della Legge 240/2010 e dall’art. 2 del suddetto bando in quanto componente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016/2019”; tale decreto aveva richiamato il conforme parere dell’Avvocatura dello Stato prot. n. 34989 del 30 marzo 2018.
Precisava di non avere partecipato alla discussione e alla votazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali del [#OMISSIS#] del 2017, che aveva previsto un posto per il settore concorsuale e scientifico disciplinare in questione nell’ambito della programmazione 2017/2019, né della deliberazione del consiglio di amministrazione del 14 giugno 2017, che aveva approvato tale proposta congiuntamente a quella degli altri Dipartimenti.
[#OMISSIS#] i fatti, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del succitato decreto di esclusione, nonché degli ulteriori atti impugnati, per i seguenti motivi:
1) Violazione, falsa applicazione e interpretazione: dell’art. 18, comma 1, lettera b), della l. n. 240 del 30 dicembre 2010; dell’art. 2 del bando; del regolamento di ateneo.
Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti.
Sarebbe stato violato l’art. 18, comma 1, lett. b), della l. n. 240 del 30 dicembre 2010, che, in quanto [#OMISSIS#] di stretta interpretazione, non poteva essere applicato ai casi non espressamente previsti, tra cui quello della titolarità della carica di componente del Consiglio di Amministrazione.
2) Violazione: della lex specialis della procedura; del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure concorsuali; del principio del favor partecipationis.
Sarebbe stata applicata una causa di esclusione non prevista dal bando.
3) Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per evidente contraddittorietà.
Sarebbe stato leso il legittimo affidamento riposto [#OMISSIS#] mancata previsione della clausola di esclusione applicata.
4) Violazione del principio di uguaglianza e di par condicio tra i candidati. Eccesso di potere sotto i [#OMISSIS#] dell’illogicità e dell’irrazionalità manifesta.
Sarebbe stato violato il principio di uguaglianza, in quanto l’incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), della l. n. 240 del 30 dicembre 2010, era stata estesa solo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e non anche ai professori del Dipartimento che effettuava la chiamata.
Con decreto presidenziale n. 439 del 16 [#OMISSIS#] 2018, l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata rigettata.
Si è costituita in giudizio l’Università degli studi di Palermo, che ha depositato vari documenti.
Con ordinanza n. 487 del 31 [#OMISSIS#] 2018, l’istanza cautelare è stata rigettata.
Con ordinanza n. 382 del 6 luglio 2018, il CGA ha accolto l’appello cautelare.
In vista dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria, con cui ha insistito nelle proprie domande, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 9 aprile 2019, che aveva ritenuto infondata l’eccezione di costituzionalità sollevata dal CGA relativamente all’art. 18, comma 1, della l. 240 del 2010, [#OMISSIS#] parte in cui non estendeva al coniuge l’incompatibilità alla partecipazione ai concorsi.
Anche l’Università degli studi di Palermo ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese, richiamando la sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 477 del 18 gennaio 2019 relativa a fattispecie analoga.
Il ricorrente ha depositato un’articolata memoria di replica.
Alla pubblica udienza del 4 luglio 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto l’esclusione del ricorrente da una procedura selettiva per la copertura di vari posti di professore universitario di prima fascia, la quale è stata motivata con riferimento alla circostanza che non era in possesso del requisito di partecipazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) della l. n. 240 del 2010 (richiamato dall’art. 2 del bando), in quanto era componente del Consiglio di amministrazione.
Preliminarmente il collegio ritiene di non accogliere l’istanza di trattazione congiunta con il ricorso RG 2398/2018 avanzata dalla signora [#OMISSIS#] Termini (che non è parte del presente giudizio), in considerazione: dell’opposizione delle parti costituite; della sussistenza di una connessione non implicante la necessità della trattazione congiunta.
2. Ciò premesso, la questione posta dai primi tre motivi di ricorso può essenzialmente riassumersi nell’applicabilità di tale [#OMISSIS#] ai soli congiunti dei componenti del Consiglio di Amministrazione o anche [#OMISSIS#] stessi in prima persona.
Il collegio, dopo attenta riflessione e ponderazione, fatta anche alla luce degli elementi indicati nell’ordinanza del CGA n. 382 del 6 luglio 2018, ritiene di confermare la soluzione negativa data in sede cautelare per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, l’art. 18, comma 1, lett. b) della l. n. 240 del 2010 dispone che non può partecipare ai procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia chi ha un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.
Tale [#OMISSIS#] è stata riprodotta nell’art. 7, comma 1, del codice etico dell’Università degli studi di Palermo ed entrambe le disposizioni sono state richiamate dall’art. 2, comma 2, del bando.
Come noto, si tratta di una previsione che è stata introdotta nel [#OMISSIS#] ordinamento al fine di garantire l’imparzialità delle procedure di reclutamento indette dalle Università, in quanto si è ritenuto che, per evitare condizionamenti, non fosse sufficiente l’obbligo di astensione di cui all’art. 52 c.p.c. richiamato dall’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, il quale contiene la disciplina generale in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti.
Orbene, come evidenziato [#OMISSIS#] condivisa sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 477 del 18 gennaio 2019, relativa ad analoga fattispecie, qualora l’istanza di partecipazione sia avanzata direttamente da un componente del Consiglio di amministrazione non si [#OMISSIS#] un problema di interpretazione analogica o estensiva del divieto legale di cui all’art.18, comma 1, lett. b), della l. n. 240 del 2010, in quanto si tratta di una posizione d’incompatibilità personale e non per il tramite di un rapporto familiare.
Si è, in particolare, ritenuto dirimente il rilievo, di natura logica prima che giuridica, che la finalità perseguita dalla [#OMISSIS#] di evitare condizionamenti da parte dell’organo della struttura, che effettua (o indice) la selezione, al fine di prevenire il rischio di (una potenziale) compromissione dell’imparzialità, risulterebbe frustrato qualora si ammettesse la partecipazione al concorso del membro stesso.
Si è, sotto tale profilo, rilevato che, di fatto e per assurdo, l’ipotetica (massima) compromissione dell’imparzialità non troverebbe alcuna preventiva sanzione.
Così ricostruiti i passaggi salienti della motivazione, assolutamente irrilevante appare la circostanza che nel [#OMISSIS#] esaminato dal Consiglio di Stato (a differenza di quello in trattazione) il regolamento d’ateneo aveva espressamente esteso ai componenti dell’organo la causa d’incompatibilità di cui all’art. 18.
Il riferimento a tale circostanza è, infatti, solamente un argomento a fortiori, che rafforza, ma non esclude la rilevanza dell’illogicità in sé considerata della mancata ricomprensione nell’ambito applicativo della [#OMISSIS#] dei componenti del Consiglio di amministrazione.
A conclusioni diverse da quelle della IV sezione del Consiglio di Stato e, in particolare, alla decisione di sollevare un incidente di costituzionalità non può, peraltro, ad avviso del collegio, giungersi sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 9 aprile 2019.
Come noto, il [#OMISSIS#] delle leggi ha dichiarato non fondate la questioni di legittimità sollevate dal CGA, con riferimento [#OMISSIS#] artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 18, comma 1, lettera b), [#OMISSIS#] periodo, della l. n. 240 del 2010, [#OMISSIS#] parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.
Precisato che la remissione al [#OMISSIS#] delle leggi può avvenire solo qualora non sia possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della [#OMISSIS#] da applicare, [#OMISSIS#] specie, alla luce delle argomentazioni di cui alla succitata sentenza n. 477 del 2019, la ricostruzione delle portata applicativa della [#OMISSIS#], secondo cui l’incompatibilità vale anche e soprattutto per i componenti delle strutture dotate di poteri decisionali in ordine alle procedure comparative, non solo è l’unica conforme alla Costituzione, ma anche (e ancor prima) l’unica compatibile con elementari canoni di razionalità e logicità.
Deve, inoltre, essere rilevata la diversità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 2019, la quale ha messo in evidenza le peculiarità del vincolo matrimoniale rispetto a tutte le altre situazioni personali contemplate dalla disposizione censurata, in quanto: scaturisce di frequente da relazioni nate nell’ambiente di lavoro; si caratterizza per l’elemento volontaristico; comporta convivenza, responsabilità e doveri di cura reciproca e dei figli.
Il [#OMISSIS#] delle leggi ha poi affermato che la considerazione di tali elementi differenziali vale a giustificare, su un piano di ragionevolezza, il trattamento riservato al vincolo derivante dal matrimonio.
Orbene, tali (o altri) elementi differenziali non sussistono [#OMISSIS#] fattispecie in esame, cosicché non può che procedersi a un’interpretazione della [#OMISSIS#] costituzionalmente orientata alla luce del principio di ragionevolezza e ritenerla applicabile ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. E’, invece, inammissibile per difetto d’interesse il quarto motivo, con cui si deduce che sarebbe stato violato il principio di uguaglianza, in quanto l’incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), della l. n. 240 del 30 dicembre 2010, era stata estesa solo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e non anche ai professori del Dipartimento che effettuava la chiamata.
L’accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione priva, infatti, il ricorrente dell’interesse alla contestazione dei provvedimenti di ammissione di altri soggetti alla procedura, in quanto l’eventuale annullamento non comporterebbe per lui alcun vantaggio.
Concludendo, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 08/07/2019