La normativa generale in materia di concorsi pubblici, rappresentata dagli articoli 12, comma 2, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 del 1994 e 6, comma 3, del d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693, prevedono, rispettivamente che “Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali” e che “Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla”.
In particolare, in ordine all’interpretazione della prima norma (per la quale v. Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2015, n. 2584), si ritiene che il fondamento dell’obbligo partecipativo consiste, da un lato, nel rendere noto ai concorrenti prima dello svolgimento dell’ultima prova il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa e, dall’altro lato, di assicurare una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi. Si è, inoltre, rilevato che mediante questa sequenza tra punteggi provvisori, soggetti a comunicazione preventiva, e graduatoria definitiva, si assicura un più elevato tasso di imparzialità della valutazione delle capacità ed attitudini dei candidati, facendosi in modo che la graduatoria definitiva consista nell’effettiva risultante delle diverse fasi valutative, senza indebite commistioni tra le stesse.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 maggio 2018, n. 1019
Procedura concorsuale posto ricercatore-Chiamata-Procedura
N. 01019/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01810/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1810 del 2004, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Viola, presso il cui studio in Palermo, via delle Croci, n. 47, è elettivamente domiciliato;
contro
Università degli studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
nei confronti
Castelli [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Palermo n. 825 del 18 febbraio 2004 con cui il ricorrente è stato giudicato inidoneo nella procedura di valutazione comparativa indetta, con precedente decreto n. 1241 del 2 luglio 2003, per la copertura di 3 posti di ricercatore presso il settore scientifico disciplinare “malattie cutanee e veneree”, nonché di tutti gli atti presupposti tra cui la nota del Responsabile del settore selezioni prot. n. 297 del 7 gennaio 2004 di fissazione del calendario delle prove.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e gli atti dalla stessa depositati;
Visti i decreti presidenziali n. 3542 del 12 settembre 2012 e n. 1061 del 4 luglio 2013;
Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 16 aprile 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 9 marzo 2004 e depositato il giorno 24 successivo, il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], premesso di essere laureato in medicina e chirurgia e specializzato in clinica dermosifilopatica, esponeva di avere partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta, con decreto del Rettore dell’università di Palermo n. 1241 del 2 luglio 2003, per la copertura di 3 posti di ricercatore presso il settore scientifico disciplinare “malattie cutanee e veneree”.
A conclusione della procedura selettiva, con decreto del Rettore n. 825 del 18 febbraio 2004, era stato, però, giudicato inidoneo.
Ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, di tale decreto, nonché degli atti presupposti, tra cui la nota del Responsabile del settore selezioni prot. n. 297 del 7 gennaio 2004 di fissazione del calendario delle prove, per i seguenti motivi:
1) Violazione: dell’art. 6 del bando; dell’art. 8 del d.P.R. n. 487 del 1994. Eccesso di potere sotto i profili: dello sviamento; del difetto di motivazione; dell’illogicità manifesta.
Illegittimamente il diario delle prove scritte e di quella orale sarebbe stato comunicato simultaneamente e la seconda si sarebbe svolta nello stesso giorno delle prime.
2) Violazione degli artt. 6 e 12, comma 2, del bando, nonché dell’art. 6 del d.P.R. n. 693 del 1996.
Si sarebbe dovuta dare comunicazione del risultato della valutazione dei titoli prima dell’effettuazione delle prove orali.
Per l’Università degli studi di Palermo si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti.
La signora [#OMISSIS#] Castelli, seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con decreto presidenziale n. 3542 del 12 settembre 2012, il ricorso è stato dichiarato perento.
Con successivo decreto n. 1061 del 4 luglio 2013, tenuto conto della dichiarazione di persistente interesse alla trattazione depositata dalla parte ricorrente, il ricorso è stato reiscritto a ruolo.
In vista dell’udienza, l’Avvocatura ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto la procedura selettiva indetta dall’Università degli studi di Palermo per la copertura di 3 posti di ricercatore presso il settore scientifico disciplinare “malattie cutanee e veneree”, a conclusione della quale il ricorrente è stato giudicato inidoneo.
Il ricorrente deduce che la procedura non si sarebbe svolta nel rispetto delle disposizioni previste dal bando, nonché dall’art. 6 del d.P.R. n. 693 del 1996 e dall’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, in quanto: si era avuta la comunicazione simultanea della data di tutte le prove e quella orale si era svolta nello stesso giorno di quella scritta; non era stata data comunicazione del risultato della valutazione dei titoli prima dell’effettuazione delle prove orali.
Le doglianze sono fondate.
Invero, l’art. 6 del bando prevedeva, per quanto d’interesse, che: al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, si aveva lo svolgimento di due prove scritte e di una prova orale; prima dell’effettuazione delle prove orali, la Commissione doveva rendere noto agli interessati il risultato della valutazione dei titoli; il diario delle prove scritte doveva essere comunicato agli interessati almeno 15 giorni prima; la convocazione per la prova orale doveva avvenire almeno 20 giorni prima.
Tale disciplina rispecchiava quella prevista nella normativa generale in materia di concorsi pubblici e, in particolare, nell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994 (espressamente richiamato) e nell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 693 del 1996.
La prima della disposizione citata prevede, infatti, espressamente che: “Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali”; la seconda che: “Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla”.
In ordine all’interpretazione della prima norma, va richiamata la condivisa decisione della V sezione del Consiglio di Stato n. 2584 del 22 maggio 2015 nella quale si è affermato che il fondamento dell’obbligo partecipativo consiste, da un lato, nel rendere noto ai concorrenti prima dello svolgimento dell’ultima prova il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa, e, dall’altro lato, di assicurare una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi. Si è, inoltre, rilevato che mediante questa sequenza tra punteggi provvisori, soggetti a comunicazione preventiva, e graduatoria definitiva, si assicura un più elevato tasso di imparzialità della valutazione delle capacità ed attitudini dei candidati, facendosi in modo che la graduatoria definitiva consista nell’effettiva risultante delle diverse fasi valutative, senza indebite commistioni tra le stesse. Si è, ancora, evidenziato che attraverso la comunicazione dei punteggi provvisori si realizza un maggior grado di trasparenza già nella fase concorsuale, al cui perseguimento è preordinato anche l’accesso previsto dal comma 3 della medesima norma, che è finalizzato ad eventuali richieste di correzione prima dello svolgimento della prova finale, allo scopo di prevenire eventuali contenziosi.
Con riferimento all’esegesi della seconda, deve, invece, richiamarsi la decisione della IV sezione del Consiglio di Stato n. 1606 del 19 marzo 2013, nella quale si è evidenziato che la ratio della norma in questione è quella di assicurare un margine di tempo sufficiente a consentire all’interessato di dedicarsi alla preparazione della prova orale.
Nella fattispecie in esame è documentalmente provato (e non è stato contestato dall’Università) che la Commissione non ha dato ai candidati la comunicazione della valutazione dei titoli prima dell’effettuazione della prova orale e che, inoltre, non è stata rispettata la scansione temporale prove scritte/prova orale prevista dal bando.
Entrambe le violazioni devono ritenersi invalidanti in quanto finalizzate a garantire la correttezza della procedura, per cui i motivi devono ritenersi fondati e il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Università degli studi di Palermo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Giovanni [#OMISSIS#], Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 08/05/2018