La decisione del consiglio di Facoltà di non ratificare il precedente deliberato e di rideterminarsi, con esito differente, sulla proposta di procedere al conferimento di un posto di docente di seconda fascia tramite chiamata diretta, rientra nell’ambito dell’ampia discrezionalità di cui è dotata l’amministrazione universitaria, impingendo aspetti di “merito” amministrativo che, in quanto tali, sfuggono al sindacato giurisdizionale,
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 dicembre 2014, n. 3249
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Revoca procedura-Discrezionalità
N. 03249/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01458/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2011, proposto da:
Letizia [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Deplano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo legale, sito in Palermo, via del Fervore N.15;
contro
Universita’ degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;
Senato Accademico dell’Universita’ di Palermo, Commissione Senatoriale Istruttoria dell’Universita’ degli Studi di Palermo, Facolta’ di Architettura, non costituiti;
per l’annullamento
-della delibera adottata dal Senato accademico con Verbale del n. 153/2010 nonchè del parere espresso dalla Commissione istruttoria Senatoriale nella seduta del 10.12.2010;
-della delibera della facoltà di architettura del 16.2.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Bologna, premette di aver presentato istanza per la chiamata diretta a Professore Associato di II^ fascia come docente del s.s.d. SPS/10 (Sociologia dell’ambiente e del territorio) presso la Facoltà di Architettura dell’Università dagli Studi di Palermo.
Ciò in forza del dettato normativo di cui all’art.1, comma 9, della L.230/2005 e dell’art.5 D.M. n.207/06, ed in ragione della ritenuta sussistenza dei requisiti previsti dalla citata normativa avendo la ricorrente svolto attività didattica e di ricerca presso la Tecniche Fachochscule Berlin University of Applied Scienze con qualifica analoga a quella di professore associato.
Rappresenta la ricorrente che con verbale del Consiglio di Facoltà del 10/01/2007 veniva deliberata la richiesta di un posto di ruolo di II^ fascia per la ricorrente nel settore disciplinare in parola, pur subordinata alla condizione dell’avvenuto cofinanziamento previsto dalla disposizione normativa fino alla concorrenze del 95% dei costi iniziali della qualifica corrispondente e con il residuale impegno di spesa, a carico della Facoltà, del 5%.
Espone quindi che, mutate le condizioni di cofinanziamento (dal 95% al 50%, ex art.6 D.M. MIUR 23/09/09), il Consiglio di Facoltà di Architettura nuovamente si pronunciava in data 27/11/2009.
Tale ultima delibera veniva quindi trasmessa al Rettore il 30/11/2009 (data ritenuta dagli uffici riceventi tardiva rispetto ai termini stabiliti) per il successivo inoltro al MIUR per acquisire il relativo n.o. alla nomina in questione.
Data la ritenuta tardività della trasmissione ai competenti uffici (rispetto ai termini fissati dal D.M. 45/2009), è stato comunicato alla Facoltà che per decidere l’invio della richiesta di N.O. era necessario che la Facoltà di Architettura si impegnasse per l’intero costo della nomina della docente e, nelle more, si è sospesa ogni decisione sull’argomento. Tuttavia, considerato che il Preside della Facoltà aveva provveduto sua sponte ad inviare la stessa delibera del 27/11/2009 (di proposta alla chiamata diretta) direttamente anche al Ministero tramite FAX, il CUN (adunanza del 14/01/2010) esprimeva parer favorevole sulla delibera del Consiglio di Facoltà e con D.M. del 22/03/2010 il Ministero ne prendeva atto richiedendo all’Ateneo palermitano l’invio della copia del decreto di nomina dell’interessata al fine di predisporre quanto necessario per l’erogazione del previsto incentivo a valere sul FFO.
Il Senato Accademico, tuttavia, ed atteso che sulla procedura di che trattasi l’organo non si era ancora espresso avendo sospeso ogni decisione fintantoché (causa la tardiva presentazione delle delibera del 27/11/2009) il Consiglio di Facoltà non si fosse impegnata per l’intero costo (cfr. capoverso precedente), su conforme richiesta della Commissione senatoriale, stabiliva (delibera n.27 del 13/12/2010) di rinviare l’esame dell’argomento per acquisire una nuova delibera del Consiglio di Facoltà di Architettura stante che, dato non trascurabile, la precedente delibera era stata assunta dal Consiglio di Facoltà in difetto della maggioranza assoluta prevista a tal fine.
Quindi in data 16/02/2011 il Consiglio di Facoltà, riesaminata la documentazione della D.ssa [#OMISSIS#], posta ai voti la proposta della sua nomina per chiamata diretta per un posto di Docente di 2^ fascia del s.s.d. SPS/10, si esprimeva con il seguente risultato: voti favorevoli n.8; contrari n.24, astenuti n.3. Quindi prendendo atto dell’esito della votazione ha stabilito di non deliberare sulla relativa proposta.
Contro i predetti provvedimenti è insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 17/06/2011 e depositato l’08/07 successivo, contestando con la prima censura la violazione e la falsa applicazione dell’art.12 dello Statuto universitario, oltre l’eccesso di potere sotto diversi profili.
In relazione alla delibera del Consiglio di Facoltà del 16/02/2011, con la seconda censura è invece contestata la violazione per falsa applicazione dell’art.21 nonies della L.241/90, oltre l’eccesso di potere sotto diversi profili.
La domanda cautelare, incidentalmente proposta, è stata rigettata giusta ordinanza n.636 del 26/07/2011.
L’avvocatura distrettuale dello Stato, per l’Università degli Studi di Palermo, con memoria conclusiva ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha affidato le proprie conclusioni alla memoria depositata in data 13/09/2014.
Il ricorso non è meritorio di accoglimento e va rigettato per le considerazioni che seguono.
La questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene alla contestata legittimità dei provvedimenti con cui rispettivamente: a) il Senato accademico ha ritenuto di rimettere al Consiglio di Facoltà di Architettura la determinazione in ordine alla richiesta per chiamata diretta della D.ssa [#OMISSIS#] a docente di seconda fascia per il SSD S10; b) il Consiglio di Facoltà, in luogo di ratificare il precedente deliberato, ha infine votato e rigettato la proposta di richiesta di un posto per chiamata diretta in favore della D.ssa [#OMISSIS#].
La prima censura non è fondata.
Contesta nello specifico la ricorrente la violazione dell’art.12 dello statuto di Ateneo ritenendo che il Senato Accademico non poteva entrare nel merito della questione, dovendosi ritenere che le norme statutarie assegnano all’organo collegiale competenze di carattere generale che non coinvolgono l’operato della singola facoltà.
La tesi non convince.
Invero omette la ricorrente di considerare debitamente che sulla proposta di delibera del 27//11/2009 gli organi dell’Ateneo avevano sospeso ogni delibazione (in merito al successivo inoltro al MIUR per l’acquisizione del n.o.) in attesa che il Consiglio di Facoltà – causa la tardiva trasmissione entro i termini di cui al D.M. 45/2009 cit. – si pronunciasse sull’intero accollo dei costi per l’assunzione per chiamata diretta in parola.
E solo per una digressione rispetto alla procedura ordinaria, seguita invece per l’assunzione di altri docenti per chiamata diretta (di cui dà conto lo stesso rettore a margine della nota prot. 21903 del 22/3/2011 versata in atti dalla difesa erariale, allegato 1) che il CUN (prima) e il MIUR (dopo) hanno dato seguito alla procedura di che trattasi, attesa la diretta trasmissione al MIUR da parte del Preside della Facoltà di Architettura della delibera di proposta del 27/11/2009.
È inconfutabile che la delibera della singola Facoltà assuma il valore di “proposta” per l’inoltro al MIUR. In una precedente procedura, per la nomina della medesima ricorrente D.ssa [#OMISSIS#], la deliberazione del 24/01/2007 con cui il Consiglio di Facoltà di Architettura aveva proposto che si chiedesse al MIUR il N.O. alla nomina, per chiamata diretta, era stata preventivamente posta al vaglio dell’organo di ateneo: in quell’occasione il Senato Accademico (delibera n.11 del 05/02/2007) tempestivamente coinvolto, aveva espresso parere favorevole all’invio della proposta: poi non andata a buon esito stante il parere negativo del CUN e il correlato diniego di N.O. del MIUR.
Ebbene, quanto alla procedura che qui interessa (e considerato che, per ragioni sopra esposte, sulla nuova richiesta era quantunque pervenuto sia il parere del CUN che il N.O. del Ministero, che chiedeva l’inoltro del decreto di nomina) correttamente il Senato -“ripreso” di competenza- su proposta della Commissione, riscontrava che il precedente deliberato del Consiglio di Facoltà era stato adottato in difetto della maggioranza assoluta dei componenti, come richiesto dalla Legge.
In tale decisum del Senato Accademico non si rinviene nessuna valutazione “di merito” e nessuna violazione delle norme dello Statuto di Ateneo. Non giova alle tesi della ricorrente contestare il ritardo con cui è stata riscontrata l’assenza del quorum necessario per la delibera, siccome –come già evidenziato- gli uffici di Ateneo avevano sospeso ogni valutazione in merito alla (nuova) proposta avanzata dal Consiglio di Facoltà, in quanto tardivamente pervenuta, ed inviata formale richiesta alla stessa Facoltà nei termini sopra illustrati.
Il Consiglio di Facoltà, quindi, data la contestazione che precedente delibera (in tutti i suoi profili afferenti quindi sia l’an che il quomodo di procedere a chiamata diretta della D.ssa [#OMISSIS#], con relativo onere finanziario al 50%) era stata adottata “in assenza della maggioranza assoluta prevista dalla legge” (fatto non oggetto di specifica contestazione nel ricorso), era posto nell’alternativa: 1) o di ratificare il precedente deliberato (sussistendone i presupposti e previo richiamo espresso al provvedimento affetto dal vizio sollevato dal Senato accademico; 2) ovvero, come in specie, rivalutare l’intera questione atteso per altro che la procedura, differentemente da quanto opinato dalla ricorrente, non poteva ritenersi affatto conclusa mancando ancora il decreto di nomina.
Il Consiglio di Facoltà, nell’ambito del potere di ampia discrezionalità tecnica , ha ritenuto di non “ratificare” il precedente deliberato e di rideterminarsi, con esito differente, sulla proposta di procedere al conferimento di un posto di docente di seconda fascia per chiamata diretta. Dette valutazioni si ascrivono all’ampia discrezionalità di cui è dotata l’Amministrazione ed impingono anche su aspetti di “merito” amministrativo che, in quanto tali, sfuggono al sindacato giurisdizionale.
Non giova alla ricorrente, a sostegno della tutela della legittima aspettativa alla nomina, richiamare la più risalente delibera del Consiglio di Facoltà del 2007, atteso che quella procedura, come sopra riportato e sottolineato dalla difesa erariale, non si era favorevolmente conclusa per il parere negativo espresso dal CUN, da cui è derivato il diniego di N.O. da parte del MIUR.
In conclusione, i provvedimenti impugnati resistono ad entrambi i profili di censura articolati nel ricorso, risultando quindi legittimi.
Il mezzo va quindi rigettato in quanto infondato, con compensazione delle spese di lite tra le parti, sussistendone giusti motivi considerata anche la materia afferente il pubblico impiego e la novità della questione relativa alla (mancata) nomina a professore associato per chiamata diretta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in quanto infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giamportone, Presidente
[#OMISSIS#] Modica de [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)