La giurisdizione amministrativa contemplata dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è limitata alle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati con compilazione di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l’atto terminale del procedimento. Essa non riguarda invece le controversie circa l’inserimento degli aspiranti in graduatorie ad utilizzazione soltanto eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro costituzionalmente garantito, chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 giugno 2014, n. 1516
Personale universitario non docente-Concorso pubblico per la copertura posto a tempo indeterminato di categoria B, posizione economica B3, Area Servizi Generali e Tecnici-Assenza riserva di posti ex art. 1, comma 401, della legge 24 dicembre 2012, n. 228-Giurisdizione giudice ordinario
N. 01516/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Cannilla, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Greco, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via F.Sco Ferrara N.8;
contro
l’Università degli Studi di Palermo, rappresentata e difesa per legge dall’Avvoc. Distrett. dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
Salvatore Rosta, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Caronia, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Houel N.29;
per l’annullamento
della delibera del 19.12.2013, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università intimata ha disposto lo scorrimento della graduatoria di cui al concorso bandito con decreto n. 2760 del 19.9.2013 per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato di categoria B, posizione economica B3, dell’Area Servizi Generali e Tecnici, senza prevedere alcuna riserva di posti ex art. 1, comma 401, della legge n. 228/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e di Salvatore Rosta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] Giamportone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione in forma succintamente motivata del ricorso in epigrafe, poiché la causa si presenta di agevole definizione in quanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come da puntuale eccezione sollevata dal controinteressato resistente.
Ed invero, nel nuovo riparto della giurisdizione delineato dall’art. 63 del D. L.vo n. 165/2001 sono state devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti nonchè quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico), incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro, gli incarichi dirigenziali e le indennità di fine rapporto, anche se vengono in questione atti presupposti che, qualora siano rilevanti, vanno disapplicati se illegittimi;
In particolare, secondo la giurisprudenza [#OMISSIS#] delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la giurisdizione amministrativa contemplata dall’art. 63, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 è limitata alle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati con compilazione di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l’atto terminale del procedimento e che detta giurisdizione amministrativa non riguarda invece le controversie circa l’inserimento degli aspiranti in graduatorie ad utilizzazione soltanto eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro costituzionalmente garantito, chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento (ex multis, Cass. SU, 20 giugno 2007, n. 14290).
Esulano quindi dall’ambito della giurisdizione di questo giudice le controversie inerenti l’assunzione, anche laddove si tratti di questioni circa lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori (ex plurimis, Cass. civ., SSUU, ord. 10404/2013; 20 agosto 2010, n. 18812; C.G.A. n. 448/2012).
In altri termini, la controversia in esame, in quanto afferente alla assunzione al lavoro della ricorrente in quanto asserita riservista, e non alla materia concorsuale, rientra quindi nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario;
Ritenuto, pertanto, che alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del richiamato art. 63 del D. L.vo n. 16572001;
Ritenuto che sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia, per compensare le
Spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giamportone, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)