TAR Sicilia, Palermo,  Sez. II, 18 ottobre 2016,  n. 2397

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Astensione commissario - Incompatibilità

Data Documento: 2016-10-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di concorso costituiscono cause di incompatibilità dei componenti la commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all’esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale (Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, 30 novembre 2001, n. 716).

Se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della commissione esaminatrice non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l’esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l’obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali.

Contenuto sentenza

N. 02397/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Gattuccio (C.F. GTTFDN68M26G273A), presso il cui studio, sito in Palermo, via Libertà, n. 171, è elettivamente domiciliato;
contro
l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via [#OMISSIS#] De Gasperi, n. 81, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 8 C.F. STLFNC66C02G273O), presso il cui studio, sito in Palermo,via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 40, è elettivamente domiciliato;
– Di Piazza Gian [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Grillone Giovanni, La Corte [#OMISSIS#], Mao [#OMISSIS#], Pampalone [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giovanni e Sgroi Angelo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
– del decreto n. 3811 del 29/11/2011, con il quale il Rettore ha rigettato l’istanza di ricusazione formulata dal ricorrente nei confronti del prof. [#OMISSIS#] Ferro, membro designato della Commissione di Concorso per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario (Settore Scientifico Disciplinare AGR/08 – Idraulica agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali) presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo, bandito in data 21/12/2010;
– della nota prot. n. 79185 del 29/11/2011, di comunicazione del superiore decreto;
– del decreto n. 1684 del 30/4/2012 di approvazione degli atti relativi alla valutazione comparativa finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario (Settore Scientifico Disciplinare AGR/08 – Idraulica agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali), dichiarando vincitore il dott. [#OMISSIS#];
– di tutti gli atti relativi alla valutazione comparativa suddetta;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università intimata, con i relativi allegati;
Visti il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato [#OMISSIS#];
Vista l’ordinanza n. 1681/2015 con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati;
Visto l’atto di integrazione del contraddittorio;
Viste le memorie difensive prodotte in giudizio dalle parti in vista della discussione del ricorso nel merito;
Vista l’ordinanza n. 666/2016 con la quale è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del controinteressato Di Piazza Gian [#OMISSIS#];
Visto l’atto di integrazione del contraddittorio depositato in data 7/4/2016;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016, il Cons., dott.ssa [#OMISSIS#] Cabrini;
Uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 9-13/1/2012 e depositato in data 8/2/2012, il ricorrente ha impugnato la nota con la quale l’Università di Palermo ha rigettato l’istanza di ricusazione formulata nei confronti del prof. [#OMISSIS#] Ferro, quale componente della commissione di concorso bandito dall’Università degli Studi di Palermo in data 21/12/2010 per un posto di ricercatore presso la facoltà di agraria; detta istanza era motivata in ragione dell’attività di collaborazione scientifica dallo stesso intrattenuta con il controinteressato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], concorrente nel medesimo concorso.
Deduce le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 51, cc. 1-2, e 52 c.p.c. – violazione e falsa applicazione del bando di concorso – violazione e falsa applicazione della l. n. 1/2009 – violazione della l. n. 241/90 per difetto di motivazione – violazione del codice etico dell’Università degli studi di Palermo (d.r. n. 4282 del 20/12/2010) – eccesso di potere per sviamento – eccesso di potere per carenza di istruttoria, atteso che, nel caso di specie, tutta la letteratura prodotta dal controinteressato, quali titoli per il concorso, è frutto della collaborazione con il prof. Ferro, né è possibile distinguere utilmente l’apporto dato dal candidato rispetto a quello fornito dal docente.
Nel caso di specie sussiste una vera e propria incompatibilità in quanto i rapporti personali tra il docente e il controinteressato sono talmente stretti da far sorgere il legittimo dubbio che il giudizio reso dal docente non possa essere imparziale. E’ peraltro sufficiente il mero pericolo di una compromissione del principio di imparzialità del giudizio per far sorgere l’incompatibilità.
La stabilità del rapporto nel caso di specie si desume dall’esame del curriculum, con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche redatte in collaborazione con il commissario, al ruolo di tutor che il commissario ha avuto nell’ambito delle attività di ricerca post-laurea del controinteressato e dell’attività didattica dallo stesso svolta.
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Università di Palermo, al fine di resistere al ricorso.
Con atto notificato in data 28/6/2012 e depositato in data 13/7/2012, il ricorrente ha impugnato gli atti del concorso nel quale è risultato vincitore il controinteressato [#OMISSIS#].
Avverso detti atti deduce:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 51, cc. 1-2, e 52 c.p.c. – violazione e falsa applicazione del bando di concorso – violazione e falsa applicazione della l. n. 1/2009 – violazione della l. n. 241/90 per difetto di motivazione – violazione del codice etico dell’Università degli studi di Palermo (d.r. n. 4282 del 20/12/2010) – eccesso di potere per disparità di trattamento, per contraddittorietà intrinseca, per illogicità manifesta, per sviamento e per carenza di istruttoria, atteso che il dott. [#OMISSIS#] è stato dichiarato vincitore, nonostante la chiara situazione di incompatibilità del prof. Ferro.
Peraltro il dott. [#OMISSIS#] ha ottenuto solo 2 voti favorevoli e non l’unanimità.
Il Presidente della Commissione, prof. [#OMISSIS#] ha votato per il ricorrente e il prof. Gandolfi, pur votando a favore del controinteressato, ha reso un giudizio contraddittorio.
2) illegittimità nelle modalità di valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, atteso che nonostante il bando disponesse l’utilizzo anche degli indici previsti dall’art. 3, c. 4, d.m. 28/7/2009, n. 89 (1. numero totale delle citazioni; 2. numero medio di citazioni per pubblicazione; 3.”impact factor” totale; 4. “impact factor” medio per pubblicazione; 5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato – c.d. indice di Hirsh o simili), la Commissione ha stabilito di utilizzare solo i parametri 1, 2 (utilizzando la fonte bibliometrica accessibile via internet scopus ed escludendo le autocitazioni, senza chiarire se dello stesso autore o anche dei coautori), e 4 (utilizzando la fonte bibliometrica accessibile via internet Isi), escludendo quindi il 3 (impact factor totale, che costituisce però la base di calcolo per il 4, impact factor medio), ma aggiungendo il numero totale di pubblicazioni Isi e omettendo del tutto l’indice di Hirsh (n. 5), senza alcuna motivazione.
Nella relazione finale (e non nei criteri di valutazione) si legge poi che sono state escluse tutte le autocitazioni, anche dei coautori, ma ciò è illogico posto che la valutazione è del singolo candidato.
Con l’utilizzo dei suddetti criteri è stato favorito il controinteressato.
Applicando, invece, il criterio n. 3 su fonte ISI, il criterio n. 5 su fonte Scopus e Isi e aggiungendo il numero totale di pubblicazioni Scopus, sarebbe stato favorito il ricorrente.
3) Illegittimità nella valutazione dei titoli – art. 2 d.m. n. 89/2009, atteso che il bando indicava i titoli valutabili e quelli considerati preferenziali. Il prof. Ferro, mentre per il controinteressato ha valutato tutti i titoli, anche quelli non preferenziali, per il ricorrente ha omesso di valutare l’attività di docente a contratto presso la Facoltà di agraria (a.a. 2001/2002), l’attività di contrattista di ricerca presso l’Università di Napoli e presso il centro di ricerca JRC della Comunità Europea, nonché l’attività di relatore a convegni nazionali e internazionali. Il Prof. Ferro poi tende sempre a generalizzare la descrizione delle ricerche del ricorrente e a dettagliare quelle del controinteressato.
Sia il Commissario Gandolfi che il Pres. [#OMISSIS#] hanno invece analiticamente valutato tutti i titoli del ricorrente e su questi hanno stilato un giudizio;
4) Illegittimità nella valutazione delle pubblicazioni, atteso che la valutazione dei titoli dei sei candidati è avvenuta nell’arco di sole due giornate (nel corso del quale si è tenuta anche la discussione orale); tenuto conto del numero e dell’ampiezza delle pubblicazioni (sei tesi di dottorato e oltre 150 pubblicazioni) sembra che chi ha redatto le valutazioni avesse già preso visione prima dei titoli.
Il prof. Ferro dimostra poi la parzialità del suo giudizio nel momento in cui con riferimento al merito della “collocazione editoriale delle pubblicazioni” misurata dall’impact factor, usa l’aggettivo “apprezzabile” per il ricorrente (con impact factor di 2,4) e “rilevante” per il controinteressato (con impact factor di 1,44).
Quanto al ricorrente, il prof. Ferro dice che il 66% del numero delle citazioni si riferisce ad una sola pubblicazione (la n. 1 del 1995) e omette di dire che, quanto al controinteressato, il 68% del numero delle citazioni si riferisce anch’esso ad una sola pubblicazione (la n. 8 del 2002).
Il prof. Ferro afferma poi, senza motivarlo, che 18 delle 48 pubblicazioni del ricorrente non presentano caratteri di originalità a fronte delle due del controinteressato, di cui però 8 in realtà utilizzano i risultati di precedenti pubblicazioni o estendono la sperimentazione già condotta.
5) Illegittimità dei giudizi finali, atteso che il prof. Gandolfi nella stesura dei giudizi non offre chiare e motivate indicazioni che giustifichino in maniera netta il suo voto finale in favore del controinteressato [#OMISSIS#]:
– viene omessa l’applicazione del criterio del confronto del riconoscimento in ambito accademico dei candidati (per il ricorrente “ampio” spettro delle collaborazioni con circa 20 coautori; per il controinteressato, “ristretto” spettro delle collaborazioni con soli 3 coautori);
– si tiene conto delle 8 memorie pubblicate su riviste Isi del controinteressato, contro le 7 del ricorrente, ma si omette di rilevare il minor impact factor del controinteressato, rispetto a quello del ricorrente (1,44 contro 2,24 del ricorrente);
– si definisce “buono” il numero complessivo delle citazioni delle pubblicazioni del controinteressato, che sono 113 e “discreto” quello del ricorrente, che sono 112;
– si utilizza il parametro del grado medio di proprietà delle pubblicazioni (indicato erroneamente in 0,30 per il ricorrente, anziché 0,38 e in 0,38 per il controinteressato), non previsto né dal bando, né dai criteri di valutazione;
– si valuta come “molto buona” la capacità di discussione del controinteressato, contro quella “più che buona del ricorrente”, senza alcuna motivazione.
Anche nei giudizi finali il controinteressato risulta più meritevole sulla base dell’erroneo e arbitrario utilizzo dei criteri indicati dal bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (v. motivo n. 2), sulla base della valutazione di attività didattica svolta in corsi di matematica e informatica non inerenti al raggruppamento disciplinare del concorso (diversamente dal ricorrente).
Il giudizio sull’apporto individuale del candidato alle singole pubblicazioni con coautori è stato considerato paritetico ed è stato valutato attraverso il grado di proprietà (criterio non previsto prima), senza però chiarire l’effettivo contributo del candidato (specie per quanto attiene al controinteressato, che ha pubblicato sempre con il prof. Ferro).
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio il controinteressato [#OMISSIS#] al fine di resistere al ricorso.
In vista della trattazione del ricorso nel merito le parti hanno depositato memorie difensive.
Con ordinanza n. 1681/2015 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla procedura concorsuale di cui trattasi.
Con atto notificato in data 19/9/2015 e depositato in data 29/9/2015 è stato integrato il contraddittorio.
Con successiva ordinanza n. 666/2016 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di uno dei controinteressati.
Gli adempimenti disposti sono stati regolarmente eseguiti.
Alla pubblica udienza del giorno 6/10/2016, uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei sensi e per gli effetti di seguito specificati.
Risultano fondati ed assorbenti il ricorso principale e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
Ritiene invero il Collegio di far propri i principi espressi nella sentenza del T.a.r. Cagliari, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459, di seguito testualmente riportati:
«Premesso che non sussiste in materia di pubblici concorsi una norma “specifica” in materia di astensione/ricusazione, risultano applicabili i principi generali in materia di azione amministrativa e, per analogia, le norme settoriali vigenti.
Per i primi assumono rilievo diretto i principi costituzionali (di cui principalmente all’art. 97) recepiti e sviluppati nella l. 241/1990 (soprattutto all’art. 1 e, poi, anche all’art. 6 bis introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, che ha normato il principio in materia di “conflitto di interessi”).
Per i secondi occorre richiamare l’art. 51, primo e secondo comma, e 52 del codice di procedura civile, specificamente dettato per i giudici, in regime processuale. Infatti, le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall’art. 51 c.p.c. sono sempre state estese e ritenute applicabili, in omaggio al principio costituzionale d’imparzialità anche agli organi amministrativi. Risale al principio espresso nella pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 30 giugno 1958, n. 6, secondo cui, con esplicito riferimento alle commissioni giudicatrici di concorsi, sussiste incompatibilità nei confronti “dei membri di organi giudicanti che si trovino in quelle particolari situazioni subbiettive che sono state individuate dai codici di [#OMISSIS#]”.
È pacifico dunque che le Commissioni giudicatrici, nei concorsi pubblici – anche universitari-, debbano garantire, nella loro composizione, “trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”, rappresentando, questi, principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico.
Le norme vanno quindi “coordinate”, avendo l’evoluzione giurisprudenziale identificato limiti “ulteriori” rispetto alle cause “tipiche” (e tassative) normate al 51, 1° comma, c.p.c., estendendo il principio di “astensione” tutte le volte che possa manifestarsi un “sospetto”, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento, (comunque inquadrabile nell’art. 51, 2° comma, c.p.c.).
Dunque tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” il soggetto giudicante si deve astenere.
E il conflitto di interessi può esprimersi non solo in termini di grave “inimicizia” (caso espressamente prevede l’art. 51, c. 3, c.p.c.) nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare “amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un altro concorrente, in misura tale che possa determinare anche solo il dubbio di un sostanziale “turbamento” o “offuscamento” del principio di imparzialità.
Come è stato affermato anche dal Consiglio di Stato: “L’obbligo di astensione per incompatibilità al quale devono attenersi i membri di organi collegiali ricorre per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possano trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello generale, risultando ininfluente che nel corso del procedimento l’organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l’obbligo de quo è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.) al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione” (così Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2012, n. 3133).
Nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all’esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale (v. T.a.r. Friuli Venezia [#OMISSIS#]-Trieste 30 novembre 2001, n. 716).».
Il principio generale che si deduce dai passaggi testualmente richiamati della citata sentenza del T.a.r. Sardegna e dai precedenti ivi richiamati è che per garantire la par condicio nelle procedure concorsuali, i commissari si devono astenere ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale “conflitto di interessi” con uno dei candidati.
Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l’esistenza di un rapporto di collaborazione [#OMISSIS#] (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l’obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in [#OMISSIS#] le operazioni concorsuali.
Nel caso in esame esistono numerosi elementi di fatto che, coordinati fra loro, inducono a ritenere che tra il prof. [#OMISSIS#] Ferro, Commissario, e il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], candidato e vincitore del concorso, vi fosse un rapporto talmente stretto di collaborazione, tale da giustificare l’obbligo di astensione del primo nella procedura concorsuale alla quale ha partecipato, vincendola, il secondo.
Ciò emerge, in particolare dalla documentazione presente in atti, da cui si evince:
– che tutte le 44 pubblicazioni scientifiche che il dott. [#OMISSIS#] ha prodotto come titolo per la partecipazione al concorso, sono state redatte in collaborazione con il prof. Ferro;
– che il prof. Ferro ha svolto il ruolo di tutor nel corso per il dottorato di ricerca in Idronomia Ambientale – XV ciclo, presso l’Università degli Studi di Palermo, facoltà di Agraria, titolo conseguito dal dott. [#OMISSIS#] in data 5/2/2004; il prof. Ferro ha svolto l’attività di tutor anche in gran parte dell’attività di ricerca post-laurea svolta dal controinteressato (v., ad es., gli assegni di ricerca percepiti dall’1/12/2003 al 31/5/2004 e dall’1/8/2007 al 31/7/2008, nell’ambito di due progetti coordinati dal prof. Ferro e la borsa di studio post lauream dal 6/7/2010 al 6/1/2011, per la quale era responsabile scientifico sempre il prof. Ferro);
– che il premio internazionale “Karl Emil Hilgard”, conferito nel maggio del 2007 dall’Enviromental Water Resource Institute e prodotto come titolo dal controinteressato, è stato attribuito ad un lavoro scientifico (dal titolo “Flow resistance law in channel with flexible submerged vegetation”), di cui il dott. [#OMISSIS#] e il prof. Ferro, sono coautori.
Orbene, per come affermato anche dal T.a.r. Molise – Campobasso, nella sentenza 7 dicembre 2012, n. 715: “E’ evidente che, in un concorso pubblico universitario basato sulla valutazione comparativa dei titoli scientifici, non può essere priva di rilievo la circostanza che uno dei commissari sia coautore, insieme a uno dei candidati, di numerosissimi lavori scientifici (nel caso di specie, tutti, n.d.r.) proposti per la valutazione e sia la stessa persona a dare una valutazione – sia pure in un giudizio condiviso da una commissione – sui lavori scientifici di cui essa è coautrice. E’ plausibile che, in una tale situazione – resa ancor più anomala dalla rilevantissima quantità di lavori scientifici prodotti dalla collaborazione tra commissario e concorrente – il componente di commissione non possa trovarsi nella posizione di imparzialità, assolutamente richiesta per una valutazione obiettiva, trasparente e legittima.”.
In sede di appello il Cons. di Stato (sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3850), confermando la citata sentenza del T.a.r. Molise n. 715/2012, ha affermato che: “la circostanza che il componente della Commissione sia coautore della quasi totalità dei lavori scientifici (oltre che di libri internazionali e conferenze) – o comunque di un numero elevatissimo e rilevantissimo per quantità e qualità – del candidato, poi valutati positivamente dalla Commissione, non può non far ritenere, per ragione di elementari regole di imparzialità (art. 1 della legge n. 241 del 1990), obiettività, trasparenza, come eccezione che conferma la regola, che l’attività di valutazione della Commissione, per quanto nella dinamica del normale funzionamento dell’organo collegiale di valutazione, sia – e appaia – quantomeno viziata.”
Nel caso di specie, come si è detto, tutti e 44 i lavori pubblicati dal controinteressato e prodotti come titoli nel concorso di cui trattasi, vedono come coautore il prof. Ferro.
Ciò basta a radicare l’obbligo di astensione.
Ma nel caso di specie vi è anche di più.
Gli ulteriori elementi in fatto che emergono dagli atti (v. attività di tutor nella ricerca post lauream e premi conseguiti a livello internazionale, oltre che gli altri elementi che si possono aggiungere, sia pur ad colorandum: v. frequenti collaborazioni nei convegni e nello svolgimento delle attività didattiche universitarie) lasciano supporre che tra il commissario e il concorrente vi sia una comunanza di interessi di vita d’intensità tale, da far legittimamente dubitare della serenità di giudizio del componente di commissione, prof. [#OMISSIS#] Ferro. In effetti, la collaborazione tra le due persone in argomento sembrerebbe addirittura presentare i caratteri di sistematicità, stabilità, continuatività e intensità tali da far supporre l’esistenza di un vero e proprio sodalizio professionale (cfr.: Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2001 n. 2589 e 31maggio 2012, n. 3276).
D’altra parte, anche a voler escludere tale evenienza, dall’insieme degli elementi e circostanze in fatto evidenziati, si ricava che sussisteva una indubbia “intensità e continuità di rapporti” fra il commissario, prof. Ferro e il controinteressato, dott. [#OMISSIS#], che rendeva concreto il sospetto che la partecipazione del prof. Ferro nella valutazione del candidato [#OMISSIS#] potesse essere non imparziale, con conseguente obbligo di astensione da parte del primo nei confronti del secondo.
In conclusione il ricorso va accolto, stante la fondatezza del ricorso principale e del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, che hanno evidentemente carattere assorbente, con riconoscimento dell’obbligo del prof. [#OMISSIS#] Ferro di astenersi nella procedura concorsuale di cui trattasi e con conseguente annullamento degli atti posti in essere dalla Commissione giudicatrice e quindi dell’esito della procedura concorsuale posta in essere dall’Università degli Studi di Palermo, procedura che dovrà essere integralmente rinnovata.
Le spese del giudizio (da liquidarsi in dispositivo) seguono, come di regola, la soccombenza tra le parti costituite e vanno dichiarate irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti, che non hanno dato causa al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, e il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in solido, al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, che liquida in favore del ricorrente, dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento (e oltre alla rifusione dell’importo versato per il pagamento del contributo unificato).
Dichiara irripetibili le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Cabrini, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 18/10/2016