TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 26 luglio 2016, 1862

Rapporto docenti e ricercatori universitari con aziende sanitarie e policlinici-Giurisdizione

Data Documento: 2016-07-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con aziende e policlinici universitari e lo svolgimento presso questi enti attività assistenziale sfuggono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e vanno ricondotte al generale criterio di riparto di giurisdizione espresso dall’art. 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che devolve al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Non è consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell’atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell’atto e dagli ampi poteri riconosciuti a quest’ultimo dall’art. 63, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Contenuto sentenza

N. 01862/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01713/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2012, proposto da [#OMISSIS#] Vigneri, [#OMISSIS#] Allegri, [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Putignano, [#OMISSIS#] D’Agostino, rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi sito in Palermo, via Libertà, n. 171; 
contro
– l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico «[#OMISSIS#] Giaccone» di Palermo, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Polizzotto, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Palermo, via N. [#OMISSIS#] n.40; 
– l’Università degli Studi di Palermo, la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Palermo, via A. De Gasperi n.81; 
per l’annullamento
– del decreto dell’Assessore della salute del 4 marzo 2010 di approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Palermo, nonché dell’allegato protocollo limitatamente agli artt. 13 e 18;
– delle deliberazioni nn. 419, 470, 484, 504, 445 del 27 aprile 2012, comunicate a partire dal 14 giugno 2012 con le quali l’Azienda «P. Giaccone» ha disposto in danno dei ricorrenti il recupero di somme in applicazione del sopraindicato protocollo d’intesa;
– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
– – – nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire le somme già liquidate dall’Azienda Ospedaliera «P. Giaccone» di Palermo, nonché per l’accertamento negativo in ordine all’esistenza del diritto dell’azienda al recupero delle somme già corrisposte ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico «[#OMISSIS#] Giaccone» di Palermo, dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana e della Presidenza della Regione Siciliana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visto l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il dott. [#OMISSIS#] La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 9 giugno 2016 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La controversia ha ad oggetto il recupero di somme già erogate in favore dei ricorrenti – i quali hanno svolto attività ospedaliera in qualità di docenti universitari – e ciò in applicazione del protocollo d’intesa stipulato nel 2010 e della sua efficacia retroattiva al 1.1. 2009 per effetto del quale è stato rivisitato il trattamento economico già stabilito da precedenti provvedimenti.
Ne è derivato il recupero di specifiche somme a carico dei docenti universitari a far data dal 1.1. 2009 e ciò anche in danno dei ricorrenti, già collocati in quiescenza.
2.- Parte ricorrente lamenta l’illegittimità di siffatto recupero e deduce i seguenti vizi dai quali sarebbe affetta la pretesa dell’Amministrazione:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle Preleggi e degli artt. 36 e 39 Cost., contraddittorietà con precedenti provvedimenti delle medesime amministrazioni e in particolare con le deliberazioni dell’Azienda «P. Giaccone» nn. 2 e 29 del 2006, contraddittorietà con il protocollo d’intesa Regione Università del 10 dicembre 2003, violazione di diritti quesiti e di principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento, illogicità ed ingiustizia manifesta. L’applicazione del protocollo d’intesa non avrebbe potuto essere effettuata in via retroattiva e le precedenti deliberazioni – in contrasto con l’odierna determinazione dell’Amministrazione – sulla base delle quali il trattamento economico era stato erogato non sarebbero mai state annullate o revocate. L’applicazione della previsione del protocollo posta a base della determinazione di recupero ai soggetti collocati in quiescenza lederebbe un diritto quesito;
2) Violazione e falsa applicazione delle deliberazioni dell’Azienda ospedaliera «P. Giaccone» di Palermo n. 2 e n. 29 del 2006 e dei singoli contratti individuali, contraddittorietà. Il trattamento economico sul quale incide il recupero disposto dall’Amministrazione sarebbe regolato dagli atti aziendali e dai singoli contratti individuali il cui contenuto ed effetti non sarebbero unilateralmente modificabili dall’Amministrazione (art. 1372 c.c.);
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, violazione dei diritti partecipativi e dei diritti sindacali. I soggetti danneggiati dall’atto di recupero non sarebbero stati coinvolti in forme di partecipazione sindacale prodromiche all’assunzione della decisione;
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 3, 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241 del 1990, dell’art. 2033 c.c., degli artt. 24, 36, 39 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dei principi di legittimo affidamento, correttezza e buona fede. Il consolidamento della situazione esistente ed il conseguente (asserito legittimo) affidamento impediva, in tesi, che potesse legittimamente disporsi il recupero.
3.- Si è costituita in giudizio l’Azienda «P. Giaccone» di Palermo la quale con memoria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della deliberazione n. 440 del 2011 con la quale sono state sostituite le precedenti deliberazioni nn. 2 e 29 del 2006. In relazione ai ricorrenti Dones, Ascoli, Gebbia, Cerasola, Avellone ed Abruzzese osserva che l’inammissibilità delle relative domande deriverebbe – anche – dalla circostanza secondo cui gli stessi avrebbero prestato acquiescenza al disposto recupero delle somme in relazione al quale hanno avviato il pagamento rateale. Nel merito ha concluso per l’infondatezza della pretesa.
4.- Si sono, altresì, costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Palermo, l’Assessorato della salute e la Presidenza della Regione Siciliana i quali hanno eccepito la tardività della domanda di annullamento del protocollo d’intesa e la complessiva infondatezza del gravame nel merito.
5.- All’udienza pubblica del 9 giugno 2006, presenti i procuratori delle parti – resi edotti dal Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. circa la sussistenza di possibili profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione – il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
6.1.- In linea con la giurisprudenza della Sezione (v., da ultimo e, tra le diverse, sentenza n. 1214/2016) e del Giudice del riparto (v., tra le più recenti, Cass. n. 11916 del 2014), ritiene il Collegio che le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con aziende e policlinici universitari e lo svolgimento presso questi enti attività assistenziale sfuggono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e vanno ricondotte al generale criterio di riparto di giurisdizione espresso dall’art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che devolve al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (Cass. civ., S.U., 15 maggio 2012, n. 7503, id. 5 maggio 2011, n. 9847, id. 22 dicembre 2009, n. 26960, id. 15 febbraio 2007, n. 3370).
6.2.- Come s’è detto, i ricorrenti hanno impugnato il protocollo d’intesa nella parte in cui dispone la retroattività delle sue previsioni nonché le delibere con le quali a ciascuno di costoro è stato chiesto il versamento delle somme indebitamente percepite.
Tale carattere (formalmente anche) impugnatorio della domanda nessun effetto produce in relazione ai presupposti per il radicamento della giurisdizione: dal sistema di riparto delineato dall’art. 63, comma primo, d.lgs. n. 165 del 2001, risulta che non è consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell’atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell’atto e dagli ampi poteri riconosciuti a quest’ultimo dal secondo comma del menzionato art. 63.
7.- Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario presso il quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
8.- La definizione in [#OMISSIS#] della controversia rende equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Cabrini, Consigliere
[#OMISSIS#] La Greca, Primo Referendario, Estensore 
Pubblicato il 26/07/2016